CODICE DEONTOLOGICO E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
DELLA FARMACIA APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 2 FEBBRAIO '96
CIRCOLARE DELLA FOFI N. 4985 DEL 12 FEBBRAIO 1996.
CODICE DEONTOLOGICO DEL
FARMACISTA
PREMESSA
Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le norme che tutti
farmacisti iscritti all'Albo sono tenuti ad osservare a tutela della
dignità e del decoro professionale.
Art. 1. Il farmacista
deve: 1) Esercitare la propria attività professionale in sede
appropriata alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario. 2)
Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i
diritti del malato ed il rispetto della vita. 3) Essere sempre attento e
sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi
nell'espletamento della sua professione. 4) Tenere sempre una condotta
consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito
alla professione. 5) Aggiornare costantemente le proprie conoscenze
scientifiche. 6) Rispettare gli indirizzi di natura professionale
enunciati dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Farmacisti e
dall'Ordine di appartenenza.
RAPPORTI CON I MAESTRI
E CON I TIROCINANTI
Art. 2. Il farmacista è
tenuto al rispetto di coloro che gli furono maestri. Il farmacista
accoglie tirocinanti pre e post-laurea impartendo loro le necessarie
istruzioni tecniche e costituendo esempio morale oltre che
professionale.
RAPPORTI CON I
CITTADINI
Art. 3. Il farmacista, in
qualsiasi atto professionale e comunque attività di consiglio, negli
ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre
agire secondo scienza e coscienza. Il farmacista deve usare cortesia e
disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla
legge e suggerito dai sentimenti della umana solidarietà. Il farmacista
dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a
tutelare lo stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione
di benessere fisico e psichico.
Art. 4. Il farmacista è
tenuto a dare opportune delucidazioni, circa il contenuto, attività
terapeutica, la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione,
le controindicazioni, gli effetti collaterali, le incompatibilità di
qualunque natura dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare
quelle norme igienico-alimentari indispensabili per il corretto evolvere
della terapia e per il mantenimento dello stato di salute.
Art. 5. Il farmacista
deve, nell'espletamento della professione creare le condizioni per
potere dare consigli e suggerimenti a cittadini in maniera
riservata.
RAPPORTI CON I MEDICI,
VETERINARI ED ALTRI SANITARI
Art. 6. Il farmacista
nell'esercizio della professione e nell'interesse dei pazienti, deve
attenersi al principio del rispetto reciproco e della salvaguardia delle
specifiche competenze nei confronti degli altri sanitari.
Art. 7. Il farmacista
deve sempre mettere a disposizione dei colleghi il frutto della sua
richiesta e delle proprie esperienze e deve comunque favorire l'incontro
con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze ed
informazioni.
Art. 8. Il farmacista
deve astenersi dal criticare l'operato degli altri sanitari, e, in caso
di osservazioni riguardanti una prescrizione, è tenuto a rivolgersi
direttamente al sanitario prescrivente.
Art. 9. Il farmacista non
può operare alcuna forma di pubblicità in favore di professioni, arti
e strutture sanitarie.
Art. 10. Nei rapporti con
gli altri sanitari non deve sussistere interesse economico reciproco per
cui il farmacista non può incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni
mediche o veterinarie.
RAPPORTI PROFESSIONALI
CON I COLLEGHI
Art. 11. I rapporti del
farmacista con i colleghi devono essere improntati alla massima
correttezza e cordialità nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di
competenza e sfere di interessi. Eventuali divergenze e controversie
vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo,
sottoposte alla valutazione dell'Ordine professionale.
Art. 12. Il titolare o
direttore di farmacia deve vigilare attività e sul comportamento dei
propri collaboratori instaurando, nei confronti dei colleghi, un
rapporto che favorisca la collaborazione professionale.
Art. 13. E' riprovevole e
particolarmente censurabile qualsiasi azione di sleale concorrenza
tendente all'accaparramento della clientela. Sono da considerarsi
sleali, azioni quali il mancato rispetto delle norme sugli orari e turni
di servizio, di riposo e di ferie, l'esposizione errata dei cartelli
riportanti le farmacie aperte per turno, praticare sconti sui
medicinali, non riscuotere i ticket previsti, l'utilizzo di mezzi
tendenti ad esaltare il proprio operato e/o denigrare l'operato
professionale dei colleghi.
Art. 14. Al farmacista è
vietato organizzare forme di accaparramento delle ricette presso
ambulatori medici o veterinari e presso ogni altra struttura, le quali
realizzino azioni di concorrenza sleale altamente riprovevoli. Il
farmacista o direttore di farmacia, a particolari condizioni e per
particolari soggetti, può aderire ad iniziative generalizzate di
consegna dei medicinali a domicilio, sempre che esse abbiano avuto
l'assenso dell'Ordine di appartenenza.
SEGRETO
PROFESSIONALE
Art. 15. Il farmacista è
tenuto a mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze di
cui venga a conoscenza per ragioni della sua attività.
RAPPORTI CON AUTORITA'
ED ENTI SANITARI
Art. 16. Il farmacista,
atteso il suo ruolo di operatore sanitario, collabora con le autorità
coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa ad
iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione,
difesa dell'ambiente e protezione civile. Il farmacista deve
intrattenere, con i colleghi che esercitano la professione nell'ambito
della Pubblica Amministrazione, rapporti di collaborazione nel rispetto
dei propri ruoli e nella consapevolezza di essere, a parità di dignità
professionale, parte integrante del sistema sanitario nazionale. Il
farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle Istituzioni, dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine
Provinciale, ai fini del miglioramento del servizio e dell'immagine
della professione. Il farmacista la vita del proprio Ordine
professionale.
DELLA FARMACIA
Art. 17. Il farmacista
esercente in farmacia è tenuto ad indossare il camice bianco sul quale
sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall'ordine
professionale. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo
dagli iscritti all'Albo che esercitano la professione nelle strutture
pubbliche o private dove è prevista la figura del farmacista.
Art. 18. Il titolare o
direttore della farmacia deve curare che l'esercizio sia organizzato in
modo adeguato al ruolo che la farmacia è chiamata a svolgere nella
società, tenendo sempre presente la sua natura di presidio
sanitario.
Art. 19. Il titolare o
direttore della farmacia deve curare che qualsiasi forma di pubblicità
presente nel proprio esercizio sia legittima e conforme all'etica
professionale oltre che alla normativa vigente. Il farmacista qualora
venga a conoscenza di pubblicità che non risponda ai criteri sopra
enunciati ne darà segnalazione all'ordine di appartenenza. Non è
consentita al farmacista alcuna pubblicità relativa al proprio
esercizio e/o attività professionale che non sia conforme alle norme
del regolamento di disciplina della pubblicità formulato dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.
Art. 20. Il titolare o
direttore della farmacia deve astenersi dall'allestire vetrine che diano
un'immagine non consona al ruolo primario di presidio sanitario che ogni
esercizio farmaceutico è chiamato, per legge, a svolgere.
Art. 21. Il farmacia deve
respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza
la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive
dei requisiti stabiliti dalla legge. Il farmacista deve, inoltre,
rifiutarsi di dispensare medicinali non registrati ancorché prescritti
su ricetta medica.
Art. 22. In caso di
prescrizione dubbia o incongrua il farmacista è tenuto a prendere
contatti con il medico o veterinario prescrittore prima della spedizione
della ricetta in forma riservata ed in spirito di collaborazione; se
ciò non è possibile, deve invitare il richiedente a consultare il
sanitario prescrittore.
Art. 23. Attività di
vendita del parafarmaco il farmacista ha l'obbligo di far prevalere
sempre l'immagine professionale della farmacia.
ATTIVITA'
PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 24. Il farmacista
che esercita la propria attività nell'industria farmaceutica deve agire
tenendo presente che il medicinale ha come unico obiettivo il ripristino
ed il mantenimento dello stato di salute. Egli deve segnalare all'ordine
di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia. Il farmacista informatore scientifico sul
farmaco, oltre ai compiti specifici della propria attività, estenderà
i propri contatti con i colleghi operanti in farmacie ospedaliere e in
farmacie pubbliche o private al fine di promuovere un costante
aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole e
dei nuovi medicinali e quindi sui progressi delle terapie.
ATTIVITÀ'
PROFESSIONALE IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO
Art. 25. Il farmacista
che esercita la professione nelle strutture pubbliche ospedaliere e del
territorio deve agire su un piano di pari dignità ed autonomia con gli
altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di
costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci
ruoli. Nei rapporti con i colleghi e con gli altri operatori sanitari di
farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di tutte quelle
informazioni che possano consentire la realizzazione di un'assistenza
farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie del tempo e dei luoghi
in cui si opera.
ATTIVITA'
PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Art. 26. Il farmacista
che opera nella distribuzione intermedia è tenuto al rispetto dei
limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge e dal ruolo
richiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dal cedere, al
pubblico e a soggetti non autorizzati all'acquisto diretto, prodotti la
cui vendita è riservata per legge al farmacista in farmacia.
DELLE INFRAZIONI AL
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 27. E' fatto obbligo
agli Ordini di divulgare a far rispettare le disposizioni contenute nel
presente Codice deontologico e nel Regolamento di disciplina della
pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte integrante. Gli
iscritti all'Albo professionale sono tenuti ad osservare le disposizioni
del presente Codice deontologico e del Regolamento di disciplina della
pubblicità della farmacia. Ogni infrazione al presente Codice
deontologico, così come al Regolamento di disciplina della pubblicità
della farmacie, è valutata sotto il profilo disciplinare del Consiglio
Direttivo dell'ordine.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
DELLA FARMACIA
A) SCOPO DEL
REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA'
Il regolamento della
pubblicità ha lo scopo di assicurare che la pubblicità venga
realizzata come servizio per l'informazione del pubblico, con speciale
riguardo alla sua influenza sull'utente.
Il Regolamento individua le attività in contrasto con le finalità
suddette.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento permane
l'obbligo del farmacista conformare il proprio comportamento ai principi
di correttezza professionale.
B) DEFINIZIONI
Agli effetti del
Regolamento il termine "pubblicità" comprende ogni
comunicazione relativa a prodotti o servizi quali che siano i mezzi
utilizzati.
Il l termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della
comunicazione pubblicitaria e si intende perciò esteso anche al
servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine"messaggio" comprende qualsiasi forma di
presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche
all'imballaggio, alla confezione e contenitori in genere.
Il termine
"utente" comprende ogni persona cui è indirizzato il
messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.
ARTICOLO 1
E' vietata la pubblicità
riferita alla capacità professionale del singolo farmacista espressa
mediante qualsiasi mezzo.
E' vietato ogni atto di
propaganda volto alla sollecitazione della domanda di medicinali con o
senza obbligo di prescrizione medica o veterinaria, compresi i
medicinali per automedicazione, al di fuori della pubblicità
autorizzata dal Ministero della Sanità.
La pubblicità dei
prodotti parafarmaceutici , venduti sulla base dell'autorizzazione
all'esercizio della farmacia o su autorizzazione comunale al commercio,
è consentita nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente,
E' comunque vietato associare in comunicati commerciali ed in iniziative
promozionali ai prodotti parafarmaceutici ovunque pubblicizzati, la
ragione sociale e la ditta della farmacia, il nome del farmacista e
l'indirizzo della farmacia.
E' vietato ogni atto di
propaganda o comunque promozionale rivolto all'accaparramento della
clientela.
ARTICOLO 2
Ai fini del rispetto del
diritto dei cittadini ad essere informati, è consentito, nei limiti e
secondo le modalità di seguito stabiliti, rendere noti al pubblico dati
ed elementi conoscitivi, veritieri e corretti, relativi ai servizi
prestati alle attività svolte, ai reparti presenti nella farmacia.
Il complesso delle
informazioni e ciascuna di esse, che possono essere fornite
esclusivamente all'interno della farmacia, devono rigorosamente essere
esenti da enfatizzazioni ottenute mediante aggettivazioni,
immaginazioni, simboli, diciture e qualunque altro mezzo, avendo
riguardo in particolare all'esclusione di comparazioni e del vanto di
risultati conseguibili.
E' consentita ed
auspicabile l'assunzione di iniziati ve aventi per scopo la promozione
di campagne di prevenzione e di educazione sanitaria.
ARTICOLO 3
Gli annunci informativi
di cui al precedente articolo, possono essere diffusi al pubblico
esclusivamente mediante i seguenti mezzi di comunicazione:
a) Insegne:
Salvo specifiche norme
derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia
deve riportare la dicitura FARMACIA accompagnata o meno dalla ragione
sociale, da simboli storici e professionali. Possono essere esposte in
maniera distinta indicazioni riferite all'esistenza in farmacia di
particolari reparti. Le insegne a bandiera in forma di croce inserite
sulla facciata e comunque sull'edificio della farmacia sono
obbligatorie.
b) Cartelli indicatori
anche in forma di freccia direzionale:
potranno contenere
soltanto nome, ragione sociale della farmacia, indirizzo, recapito
telefonico, distanza, simbolo, distintivo professionale, e saranno
installati esclusivamente nell'ambito territoriale della sede
farmaceutica di pertinenza prevista in Pianta Organica.
c) Annuari, elenchi
telefonici, pagine gialle, guide cittadine, guide sanitarie:
I testi devono essere
stampati escludendo qualunque differenziazione tipografica tra le
diverse farmacie, e possono recare solo indicazioni relative al nome,
alla ragione sociale all'indirizzo al recapito telefonico e agli orari
di apertura della farmacia. Le inserzioni non devono contenere riquadri
o sottolineature, ne grafici, disegni, figure o simboli particolari.
Sugli elenchi telefonici l'inserzione può essere effettuata
esclusivamente nel comune di ubicazione della farmacia.
d) Carta da banco, buste,
sacchetti, porta-libretti, contenitori in genere e calendari:
potranno contenere
soltanto nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico orari di
apertura ed indicazioni riferite all'esistenza in farmacia di
particolari reparti.
e) Sistemi audiovisivi ed
informatici:
essi possono essere
ubicati esclusivamente all'interno della farmacia, salvo che non
indichino i turni d'apertura delle farmacie limitrofe, nel qual caso,
potranno contenere soltanto il nome, ragione sociale della farmacia,
indirizzo, recapito telefonico, orari di apertura, indicazioni riferite
all'esistenza in farmacia di particolari reparti e comunque informazioni
sanitarie di pubblico interesse.
I Farmacisti possono
distribuire al pubblico in farmacia pubblicazioni di carattere sanitario
sulle quali potranno essere riportati esclusivamente nome, ditta,
ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico della singola farmacia.
ARTICOLO 4
In qualsiasi tipo di
informazione, diffusa tramite mass media, che indirettamente possa avere
effetti promozionali della farmacia e del farmacista (interviste,
dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di
convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico
scientifiche), la presenza o la citazione del professionista deve
rispettare i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive,
esclusa ogni enfatizzazione o comparazione dell'attività svolta.
E' vietata in tali
occasioni l'indicazione dell'indirizzo della farmacia o elementi che
comunque ne possano permettere l'individuazione.
ARTICOLO 5
E' tassativamente vietata
l'esposizione di qualunque comunicazione relativa alla singola Farmacia
negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture
sanitarie in genere.
E' altresì
tassativamente vietata l'esposizione nella Farmacia di qualsiasi
comunicazione relativa a studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche
e strutture sanitarie in genere.
In entrambi i casi
previsti nei commi precedenti, è consentita la sola esposizione di
cartelli esposti in forza di accordi intercategoriali finalizzati a
fornire un servizio alla cittadinanza.
La farmacia non può
autorizzare ne consentire la menzione della propria ragione sociale in
comunicati commerciali di aziende.
ARTICOLO 6
Sono consentite
comunicazioni relative a campagne di prevenzione o di educazione
sanitaria stabilite dallo Stato o dalla Regione o da Ente pubblico
competente in materia sanitaria o dalle Organizzazioni dei Farmacisti,
ovvero da queste ultime comunque patrocinate, e le comunicazioni aventi
carattere d'urgenza a tutela della salute pubblica ed incolumità.
NORMA TRANSITORIA
Per le pubblicità non
conformi al presente regolamento, per le quali siano stipulati i
contratti, è consentita la prosecuzione sino al 31 dicembre 1996 a
condizione che sia comunicata all'Ordine professionale, a mezzo
raccomandata a.r., la disdetta del contratto stesso entro il 30 giugno
1996.
Le altre pubblicità non
conformi al presente Regolamento dovranno essere eliminate entro il 31
dicembre 1996.