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CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
(Approvato dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2000)

PREMESSA

Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela della dignità e del decoro della professione sanitaria farmaceutica.

Tutti i farmacisti sono tenuti a osservare le nonne e i principi contenuti nel presente Codice deontologico.

Ai sensi del presente Codice deontologico, per farmacista si intende ogni iscritto all'Albo professionale dei farmacisti.

DEI PRINCIPI E DOVERI GENERALI

ART. 1

1. Il farmacista deve:

a) esercitare la propria attività professionale con dignità e decoro;

b) operare in piena autonomia e coscienza professionale,conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;

c) essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione;

d) tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo di professionista sanitario responsabile della salute, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione;

e) rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.

2. E' sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale o che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.

ART. 2

1. Il farmacista ha il dovere dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente

2. Egli ha l'obbligo di partecipare con profitto alle iniziative di formazione continua organizzate o attivate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, nonché - a quelle contemplate dalla normativa in materia, anche per conseguire, qualora previsti, gli accreditamenti e certificazioni.

ART. 3

1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping.

DEI RAPPORTI CON I CITTADINI

ART. 4

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.

2. Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell'attività di controllo e di consiglio, agisce secondo scienza e coscienza e nel rispetto della legge. Deve offrire la massima disponibilità e cortesia e prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito da sentimenti di umana solidarietà.

3. Egli deve sempre ricordare che la sua professione è costantemente finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla conservazione del benessere fisico e psichico della persona, nel rispetto dei diritti fondamentali della stessa.

ART. 5

1. Costituisce obbligo professionale del farmacista fornire al paziente le informazioni e i chiarimenti opportuni circa: conservazione, contenuto, attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione, controindicazioni, effetti collaterali e incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati. Deve anche fornire consigli e indicazioni igieniche, sanitarie e alimentari, a completamento e sostegno dell'evoluzione e della appropriatezza della terapia, mirando al recupero e al mantenimento dello stato di salute.

2. Il complesso degli interventi che accompagnano la dispensazione del farmaco deve essere svolto in condizione di riservatezza per il paziente.

3. Il farmacista concorre alla correttezza della terapia attraverso un puntuale servizio di farmacovigilanza.

4. Il farmacista promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria.

DEI RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E ALTRI SANITARI

ART. 6

1. Il farmacista, nell'esercizio della professione e nell'interesse dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri sanitari.

ART. 7

1. Il farmacista mette a disposizione dei colleghi il frutto delle proprie esperienze tecnico - scientifiche e deve favorire l'incontro con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze e di informazioni.

ART. 8

1. Il farmacista deve astenersi dal criticare l'operato degli altri sanitari e, in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione, è tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente.

ART. 9

1. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di altri professionisti sanitari e relative strutture.

2. Il farmacista non può accettare ne proporre l'esposizione di qualsiasi comunicazione relativa alla propria farmacia negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.

ART. 10

1. I rapporti con gli altri sanitari non devono essere motivati e condizionati da interessi economici.

2. Il farmacista non deve incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o veterinarie.

3.Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni presso ambulatori medici, veterinari e presso ogni altra struttura.

DEI RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI

ART. 11

1. Tutti gli iscritti . all'Ordine professionale devono tenere un comportamento deontologicamente corretto nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie, instaurando, nei confronti dei colleghi rapporti improntati alla massima correttezza che favoriscano la collaborazione professionale, nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi.

2. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dell'Ordine professionale.

DEI RAPPORTI CON I TIROCINANTI

ART. 12

1. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, ai fini del conseguimento della laurea e dell'ammissione all'esame di Stato, impartisce loro le necessarie istruzioni tecniche e scientifiche, impegnandosi a costituire quotidiano esempio etico oltre che professionale.

DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

ART. 13

1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per il farmacista, un imprescindibile dovere morale.

2. E' fatto obbligo al farmacista di garantire il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali da lui trattati.

3. Il farmacista deve altresì assicurare il rispetto di regole di condotta riconducibili al segreto professionale anche da parte di quanti sono da lui incaricati del trattamento dei dati personali.

DEI RAPPORTI CON AUTORITA' E ENTI SANITARI

ART. 14

1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa a iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione, difesa dell'ambiente e protezione civile.

2. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la professione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, rapporti di collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza di essere, a parità di dignità professionale, parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dal proprio Ordine professionale, ai fini del miglioramento del servizio e dell'immagine della professione.

DELLA FARMACIA

ART. 15

1. Il farmacista esercente in farmacia è tenuto a indossare il camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall'Ordine professionale.

2. Il distintivo professionale deve essere utilizzato solo dagli iscritti all'Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista la figura del farmacista.

3. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il camice bianco sia prerogativa esclusiva del farmacista.

ART. 16

1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio - sanitario e centro di servizi sanitari.

ART.17

1. Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare chiunque ne faccia richiesta dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

3. Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.

ART. 18

1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia o incongrua, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.

ART. 19

1. E' competenza esclusiva del farmacista effettuare personalmente la spedizione della ricetta nonché consegnare al cliente il farmaco, anche se non assoggettato a ricetta medica.

2. Costituisce grave abuso e mancanza nell'esercizio della professione consentire o tollerare la dispensazione di farmaci da parte di non farmacisti nell'ambito delle farmacie aperte al pubblico, ospedaliere e nei presidi del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 20

1. Nell'attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l'obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell'interesse della salute del cittadino e dell'immagine professionale della farmacia.

DELLA PUBBLICITÀ

ART. 21

1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.

2. La pubblicità, intesa come comunicazione veritiera e corretta relativa a prodotti o servizi, deve essere realizzata come servizio per l'informazione del pubblico, tenendo conto della sua influenza sull'utente.

3. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima e conforme all'etica professionale.

ART. 22

1. La pubblicità concernente l'esercizio della professione di farmacista è consentita su autorizzazione del Sindaco previo nullaosta dell'Ordine e nei limiti di quanto disposto dalla legge 175/1992.

2. E' vietato ogni atto comunque promozionale che configuri concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del Codice Civile, o che limiti o impedisca il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini di cui all'art. 15 della legge n. 475/1968.

3. Permane comunque l'obbligo del farmacista di conformare il proprio comportamento al principi della correttezza e del decoro professionale.

ART. 23

1. E' conforme alle nonne deontologiche, rendere noti al pubblico, ai fini del rispetto del diritto dei cittadini a essere informati, dati e elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, ai prezzi praticati per i prodotti diversi dai medicinali per uso umano, nonché per i servizi.

2. Il titolare o direttore della farmacia deve allestire vetrine che diano un'immagine consona al ruolo primario di presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari che ogni esercizio farmaceutico è chiamato a svolgere.

ART. 24

1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura FARMACIA.

2. I cartelli indicatori, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in "pianta organica".

ART. 25

1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell'OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.

ART. 26

1. Il farmacista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive, veritiere e corrette in qualsiasi tipo di informazione, che indirettamente possa avere effetti promozionali della farmacia e del farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche).

DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

ART. 27

1. Il farmacista che esercita la propria attività nell'industria farmaceutica deve agire tenendo presente che il medicinale ha come scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.

2. Egli deve segnalare all'Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.

3. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco, oltre al compiti specifici della propria attività, estenderà i propri contatti con i colleghi operanti in farmacie ospedaliere e in farmacie pubbliche o private al fine di promuovere un costante aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole e- dei nuovi medicinali e quindi sul progressi delle terapie.

4. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci.

5. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge che regolano la distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai medici, ai veterinari, agli ospedali e a ogni altra struttura sanitaria.

DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI

ART. 28

1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche ospedaliere e del territorio deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale. nel rispetto dei reciproci ruoli.

2. Nei rapporti con i colleghi e con gli altri operatori sanitari di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di tutte quelle informazioni che possano consentire la realizzazione di un'assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera.

3. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche ospedaliere e del territorio deve vigilare scrupolosamente che la dispensazione del farmaco venga effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma l.

DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

ART. 29

1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia è tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge e al ruolo chiamato a svolgere. In particolare deve assicurare che tutti i medicinali vengano conservati e trasportati nelle condizioni idonee e non deve cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all'acquisto diretto, prodotti la cui vendita è riservata per legge al farmacista in farmacia.

DELLE INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO

ART. 30

1. E' fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico.

2. Ogni infrazione al presente Codice deontologico è valutata sotto il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo dell'Ordine. 

 



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