CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
(Approvato dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2000)
PREMESSA
Il Codice deontologico
raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della
collettività e a tutela della dignità e del decoro della professione
sanitaria farmaceutica.
Tutti i farmacisti sono
tenuti a osservare le nonne e i principi contenuti nel presente Codice
deontologico.
Ai sensi del presente
Codice deontologico, per farmacista si intende ogni iscritto all'Albo
professionale dei farmacisti.
DEI PRINCIPI E DOVERI
GENERALI
ART. 1
1.
Il farmacista deve:
a)
esercitare la propria attività professionale con dignità e
decoro;
b)
operare in piena autonomia e coscienza
professionale,conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti
i diritti del malato e il rispetto della vita;
c)
essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e
sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua
professione;
d)
tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo di
professionista sanitario responsabile della salute, tale da non portare
in nessun caso discredito alla professione;
e)
rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di
appartenenza.
2.
E' sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della
professione e comunque qualsiasi comportamento disdicevole al decoro
professionale o che abbia causato o possa causare un disservizio o un
danno alla salute del cittadino.
ART. 2
1. Il farmacista ha il
dovere dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente
2.
Egli ha l'obbligo di partecipare con profitto alle iniziative di
formazione continua organizzate o attivate dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Farmacisti, nonché - a quelle contemplate dalla
normativa in materia, anche per conseguire, qualora previsti, gli
accreditamenti e certificazioni.
ART. 3
1.
Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o
agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre
sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini
di doping.
DEI RAPPORTI CON I
CITTADINI
ART. 4
1.
Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o
comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta
della farmacia da parte dei cittadini.
2.
Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque
nell'attività di controllo e di consiglio, agisce secondo scienza e
coscienza e nel rispetto della legge. Deve offrire la massima
disponibilità e cortesia e prestare il soccorso consentito dalla legge
e suggerito da sentimenti di umana solidarietà.
3.
Egli deve sempre ricordare che la sua professione è
costantemente finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla
conservazione del benessere fisico e psichico della persona, nel
rispetto dei diritti fondamentali della stessa.
ART. 5
1.
Costituisce obbligo professionale del farmacista fornire al
paziente le informazioni e i chiarimenti opportuni circa: conservazione,
contenuto, attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di
somministrazione, controindicazioni, effetti collaterali e
incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati. Deve
anche fornire consigli e indicazioni igieniche, sanitarie e alimentari,
a completamento e sostegno dell'evoluzione e della appropriatezza della
terapia, mirando al recupero e al mantenimento dello stato di salute.
2.
Il complesso degli interventi che accompagnano la dispensazione
del farmaco deve essere svolto in condizione di riservatezza per il
paziente.
3.
Il farmacista concorre alla correttezza della terapia attraverso
un puntuale servizio di farmacovigilanza.
4.
Il farmacista promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di
educazione sanitaria.
DEI RAPPORTI CON I
MEDICI, I VETERINARI E ALTRI SANITARI
ART. 6
1.
Il farmacista, nell'esercizio della professione e nell'interesse
dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e della
salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri
sanitari.
ART. 7
1.
Il farmacista mette a disposizione dei colleghi il frutto delle
proprie esperienze tecnico - scientifiche e deve favorire l'incontro con
altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze e di
informazioni.
ART. 8
1.
Il farmacista deve astenersi dal criticare l'operato degli altri
sanitari e, in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione, è
tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente.
ART. 9
1.
Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in
favore di altri professionisti sanitari e relative strutture.
2.
Il farmacista non può accettare ne proporre l'esposizione di
qualsiasi comunicazione relativa alla propria farmacia negli studi,
ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in
genere.
ART. 10
1.
I rapporti con gli altri sanitari non devono essere motivati e
condizionati da interessi economici.
2.
Il farmacista non deve incentivare, in alcuna forma, le
prescrizioni mediche o veterinarie.
3.Il
farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di
accaparramento di prescrizioni presso ambulatori medici, veterinari e
presso ogni altra struttura.
DEI RAPPORTI
PROFESSIONALI CON I COLLEGHI
ART. 11
1.
Tutti gli iscritti . all'Ordine professionale devono tenere un
comportamento deontologicamente corretto nell'ambito delle rispettive
competenze e autonomie, instaurando, nei confronti dei colleghi rapporti
improntati alla massima correttezza che favoriscano la collaborazione
professionale, nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza
e sfere di interessi.
2.
Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso
contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla
valutazione dell'Ordine professionale.
DEI RAPPORTI CON I
TIROCINANTI
ART. 12
1.
Il farmacista che accoglie i tirocinanti, ai fini del
conseguimento della laurea e dell'ammissione all'esame di Stato,
impartisce loro le necessarie istruzioni tecniche e scientifiche,
impegnandosi a costituire quotidiano esempio etico oltre che
professionale.
DELLA RISERVATEZZA E
SEGRETO PROFESSIONALE
ART. 13
1.
La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali il
farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività
professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per il farmacista, un
imprescindibile dovere morale.
2.
E' fatto obbligo al farmacista di garantire il pieno rispetto
della riservatezza dei dati personali da lui trattati.
3.
Il farmacista deve altresì assicurare il rispetto di regole di
condotta riconducibili al segreto professionale anche da parte di quanti
sono da lui incaricati del trattamento dei dati personali.
DEI RAPPORTI CON
AUTORITA' E ENTI SANITARI
ART. 14
1.
Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario,
collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro
obiettivi e partecipa a iniziative di educazione sanitaria,
farmacovigilanza, prevenzione, difesa dell'ambiente e protezione civile.
2.
Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la
professione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, rapporti di
collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza di
essere, a parità di dignità professionale, parte integrante del
Servizio Sanitario Nazionale.
3.
Il farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle
istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e
dal proprio Ordine professionale, ai fini del miglioramento del servizio
e dell'immagine della professione.
DELLA FARMACIA
ART. 15
1.
Il farmacista esercente in farmacia è tenuto a indossare il
camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale
adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e
distribuito dall'Ordine professionale.
2.
Il distintivo professionale deve essere utilizzato solo dagli
iscritti all'Albo che esercitano la professione nelle strutture
pubbliche o private ove è prevista la figura del farmacista.
3.
Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve
curare che il camice bianco sia prerogativa esclusiva del farmacista.
ART. 16
1.
Il titolare o direttore della farmacia deve curare che
l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia
svolge in quanto presidio socio - sanitario e centro di servizi
sanitari.
ART.17
1.
Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le
richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria
o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2.
Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi
vigenti, lo stato di necessità per salvare chiunque ne faccia richiesta
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
3.
Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere
medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché
prescritti su ricetta medica.
ART. 18
1.
La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel
farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia o
incongrua, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a
prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore,
riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario
chiarimento.
ART. 19
1.
E' competenza esclusiva del farmacista effettuare personalmente
la spedizione della ricetta nonché consegnare al cliente il farmaco,
anche se non assoggettato a ricetta medica.
2.
Costituisce grave abuso e mancanza nell'esercizio della
professione consentire o tollerare la dispensazione di farmaci da parte
di non farmacisti nell'ambito delle farmacie aperte al pubblico,
ospedaliere e nei presidi del Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 20
1.
Nell'attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il
farmacista ha l'obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario
svolto, nell'interesse della salute del cittadino e dell'immagine
professionale della farmacia.
DELLA PUBBLICITÀ
ART. 21
1.
Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista
professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
2.
La pubblicità, intesa come comunicazione veritiera e corretta
relativa a prodotti o servizi, deve essere realizzata come servizio per
l'informazione del pubblico, tenendo conto della sua influenza
sull'utente.
3.
Il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi
forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima e
conforme all'etica professionale.
ART. 22
1.
La pubblicità concernente l'esercizio della professione di
farmacista è consentita su autorizzazione del Sindaco previo nullaosta
dell'Ordine e nei limiti di quanto disposto dalla legge 175/1992.
2.
E' vietato ogni atto comunque promozionale che configuri
concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del Codice Civile, o che
limiti o impedisca il diritto di libera scelta della farmacia da parte
dei cittadini di cui all'art. 15 della legge n. 475/1968.
3.
Permane comunque l'obbligo del farmacista di conformare il
proprio comportamento al principi della correttezza e del decoro
professionale.
ART. 23
1.
E' conforme alle nonne deontologiche, rendere noti al pubblico,
ai fini del rispetto del diritto dei cittadini a essere informati, dati
e elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi
prestati, ai reparti presenti nella farmacia, ai prezzi praticati per i
prodotti diversi dai medicinali per uso umano, nonché per i servizi.
2.
Il titolare o direttore della farmacia deve allestire vetrine che
diano un'immagine consona al ruolo primario di presidio socio-sanitario
e centro di servizi sanitari che ogni esercizio farmaceutico è chiamato
a svolgere.
ART. 24
1.
Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e
ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare
comunque la dicitura FARMACIA.
2.
I cartelli indicatori, anche in forma di freccia direzionale,
devono essere installati nell'ambito territoriale della sede
farmaceutica di pertinenza prevista in "pianta organica".
ART. 25
1.
Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o
altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza
obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive
della UE e delle linee guida dell'OMS, fatte salve le specifiche
normative nazionali.
ART. 26
1.
Il farmacista deve rispettare i limiti della pura comunicazione
di notizie obiettive, veritiere e corrette in qualsiasi tipo di
informazione, che indirettamente possa avere effetti promozionali della
farmacia e del farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi
giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di convegni e
manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche).
DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA
ART. 27
1.
Il farmacista che esercita la propria attività nell'industria
farmaceutica deve agire tenendo presente che il medicinale ha come scopo
di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o
modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.
2.
Egli deve segnalare all'Ordine di appartenenza ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi ai principi della
deontologia professionale.
3.
Il farmacista informatore scientifico sul farmaco, oltre al
compiti specifici della propria attività, estenderà i propri contatti
con i colleghi operanti in farmacie ospedaliere e in farmacie pubbliche
o private al fine di promuovere un costante aggiornamento di questi
ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole e- dei nuovi medicinali e
quindi sul progressi delle terapie.
4.
Il farmacista informatore scientifico sul farmaco deve promuovere
la corretta conoscenza dei farmaci.
5.
Il farmacista informatore scientifico sul farmaco è tenuto ad
osservare scrupolosamente le disposizioni di legge che regolano la
distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai medici, ai
veterinari, agli ospedali e a ogni altra struttura sanitaria.
DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE IN STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI
ART. 28
1.
Il farmacista che esercita la professione nelle strutture
pubbliche ospedaliere e del territorio deve agire su un piano di pari
dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve
instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale. nel
rispetto dei reciproci ruoli.
2.
Nei rapporti con i colleghi e con gli altri operatori sanitari di
farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di tutte quelle
informazioni che possano consentire la realizzazione di un'assistenza
farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi
in cui si opera.
3.
Il farmacista che esercita la professione nelle strutture
pubbliche ospedaliere e del territorio deve vigilare scrupolosamente che
la dispensazione del farmaco venga effettuata soltanto da farmacisti e
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma l.
DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
ART. 29
1.
Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia è tenuto
al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge e
al ruolo chiamato a svolgere. In particolare deve assicurare che tutti i
medicinali vengano conservati e trasportati nelle condizioni idonee e
non deve cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all'acquisto
diretto, prodotti la cui vendita è riservata per legge al farmacista in
farmacia.
DELLE INFRAZIONI AL
CODICE DEONTOLOGICO
ART. 30
1.
E' fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni
contenute nel presente Codice deontologico.
2.
Ogni infrazione al presente Codice deontologico è valutata sotto
il profilo disciplinare dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.