I rapporti tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale
sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra
Federfarma e le Regioni. Il testo della
Convenzione che viene di seguito riportato, è stato reso
esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998.
La nuova Convenzione, è entrata in vigore il giorno 11
novembre 1998.
Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato l'8 agosto
1996, modificato, integrato il 3 aprile 1997
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
Il riordino del S.S.N. avviato dai DD.
LL.vi
30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 51 7, accentua il
ruolo delle Regioni, per stimolare la crescita di una dinamica
innovativa che migliori la qualità del servizio e che
contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare
teso anche alla ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica
territoriale.
Quest'ultima è assicurata attraverso il
sistema delle farmacie pubbliche e private. Con la farmacia
aperta al pubblico, attraverso un complesso di beni e servizi
strumentalmente organizzati, viene esercitata la professione
farmaceutica in base alla quale sono autorizzate la preparazione,
il controllo, la conservazione e la dispensazione dei medicinali
in via esclusiva.
La professione esercitata in questo contesto
costituisce garanzia per la tutela della salute del cittadino in
coerenza con i dettati costituzionali.
La presente convenzione vuole costituire un
momento significativo per l'attuazione delle soluzioni ottimali
concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche
in riferimento al Piano Sanitario Nazionale 94 96 che include
l'assistenza farmaceutica tra i livelli uniformi di assistenza da
garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le
prestazioni di assistenza integrativa.
Nel sistema così designato il farmacista
viene chiamato a svolgere un importante ruolo in considerazione
del fatto che è portatore di esperienze consolidate e valide per
professionalità e capacità di adeguare la struttura ed il suo
modus operandi per il soddisfacimento delle nuove esigenze,
assicurando un servizio pubblico sociale ed essenziale.
In questa ottica il S.S.N. e con esso le
Aziende instaurano con le farmacie, attraverso la presente
convenzione, un rapporto che non è solo di tipo economico ma di
collaborazione per la migliore utilizzazione, con effetti
sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali
disponibili.
PREMESSA
La presente convenzione ha l'obiettivo di
regolare i rapporti tra le farmacie pubbliche e private aperte al
pubblico con il servizio sanitario nazionale individuando le
sottoelencate linee guida:
A) instaurazione di un rapporto di
collaborazione integrato, perché ciascuna delle parti partecipi
a giusto titolo al raggiungimento degli obiettivi fissati dai
Piani Sanitari Regionali per le attività di prevenzione e cura
delle patologie in tutti i loro aspetti;
B) realizzazione di soluzioni integrate per
la dispensazione in via esclusiva dei farmaci e in via
prioritaria per le prestazioni di assistenza integrativa nel
rispetto dell'art. 8, 2° comma, punti A) e C) del D.Lgs. n.
502/92 e successive modificazioni, nonché a livello regionale
per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di
servizi concordati;
C) istituzione di un sistema di relazioni
mediante costituzione di organismi con composizione paritetica
che a livello nazionale e locale possano rendere concreto
l'esercizio del diritto all'informazione ed effettivi i risultati
della collaborazione anche mediante trasferimento delle
esperienze maturate in alcune realtà locali ed altre;
D) istituzione di un sistema di controlli
globali e specifici sulla gestione dei contenuti convenzionali
nonché di verifica sulla conformità a legge dei comportamenti
locali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche,
atti ad assicurare efficienza, qualità, continuità dei servizi
e degli obiettivi di piano anche mediante regolamentazione della
eventuale e motivata sospensione dell'erogazione delle
prestazioni farmaceutiche in forma diretta;
E) istituzione di un sistema di
composizione dei contrasti che possono insorgere per la
interpretazione ed applicazione dei contenuti convenzionali.
ART. 1
Il presente accordo regola, ai sensi dell'art.
8 comma 2 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, il
rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel
territorio nazionale.
ART.2
Il prelievo dei medicinali da parte degli
assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio
regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.
La dispensazione dei medicinali agli assistiti
é riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti
al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le
farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico
chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di
assistenza.
Saranno individuate attraverso gli accordi
regionali previste dal D.L.vo n. 502/92, art. 8, comma 2, lett.
e) modalità differenziate di erogazione delle prestazioni
finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i
rappresentanti della categoria, le relative condizioni
economiche. In particolare, le Regioni, nell'ambito degli accordi
stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al
pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi: