D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
TITOLO I
Princìpi generali
1. Oggetto e finalità.
1. Il presente decreto stabilisce i princìpi e le norme generali
sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la
libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento
e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva,
nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento
dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture
distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al
riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree
urbane, rurali, montane, insulari.
4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad
altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere
la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su
aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente
al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore
a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore
ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono
l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità
medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano
esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e
successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della
legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività
di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo
1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e
successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei
prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli
impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei
locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla
prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori,
singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i
prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e
a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e
legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché
quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di
natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento
delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori,
purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il
periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali
partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro
materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche
dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.