1. Ai fini del presente
decreto, per "medicinale omeopatico" si intende ogni medicinale
ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati "materiali di
partenza omeopatici", secondo un processo di fabbricazione omeopatico
descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione,
dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.
2. Un medicinale omeopatico
può contenere anche più princìpi.
3. Le disposizioni del
presente decreto si applicano ai medicinali omeopatici per uso umano, ivi
compresi i medicinali usati nella medicina antroposofica, ad esclusione di
quelli:
a) preparati in farmacia in
base a prescrizioni mediche e destinati a singoli malati;
b) preparati in farmacia in
base alle indicazioni di una farmacopea ufficiale e destinati ad essere
forniti direttamente ai clienti della stessa farmacia.
5. Ai medicinali omeopatici
si applicano le disposizioni concernenti le specialità medicinali, salvo
quanto disposto dal presente decreto.
2. Requisiti del
direttore tecnico.
1. Limitatamente agli
stabilimenti che producono i medicinali omeopatici di cui all'art. 3,
possono essere nominati direttori tecnici, oltre che i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e di quelli di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso
decreto legislativo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in farmacia,
chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale e scienze
biologiche;
b) documentata attività
pratica di almeno tre anni concernente la produzione ed i controlli
necessari a garantire la qualità dei medicinali omeopatici in imprese
autorizzate alla loro fabbricazione.
2. Coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto esercitano l'attività di direttore
tecnico in stabilimenti di produzione di medicinali omeopatici autorizzati
ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della
legge 1° maggio 1941, n. 422, possono continuare l'attività medesima
anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Immissione in
commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e
divieto di pubblicità.
1. L'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con
procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:
a) è destinato ad essere
somministrato per via orale od esterna;
b) non reca sulle
confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;
c) ha un grado di
diluizione tale da garantire l'innocuità; in ogni caso il medicinale non
può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più
di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia
per i princìpi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico
comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.
1-bis. La procedura
semplificata di registrazione di cui al comma 1 può riguardare altresì
una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza
omeopatici, con riferimento alle differenti diluizioni e forme
farmaceutiche di interesse del richiedente .
1-ter. Con decreto del
Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6, sono
individuate le tipologie dei medicinali omeopatici per la cui immissione
in commercio si applica la procedura di registrazione semplificata
prevista dall'articolo 5 .
2. È vietata qualsiasi
forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui
al comma 1.
4. Etichettatura e
foglio illustrativo.
1. L'etichettatura e
l'eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici di cui all'art.
3 devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti
indicazioni:
a) dicitura
"medicinale omeopatico" in grande evidenza, seguita dalla frase
"perciò senza indicazioni terapeutiche approvate";
b) denominazione
scientifica propria della tradizione omeopatica od antroposofica del
materiale di partenza omeopatico, seguita dal grado di diluizione espresso
con i simboli della farmacopea utilizzata;
c) nome e indirizzo del
responsabile dell'immissione sul mercato e del produttore, se diverso;
d) modo di somministrazione
e, se necessario, via di somministrazione;
e) mese e anno di scadenza;
f) forma farmaceutica;
g) contenuto della
confezione in peso, volume o unità di somministrazione;
h) eventuali precauzioni
particolari da prendersi per la conservazione del medicinale;
i) avvertenza speciale, se
il medicinale lo richiede;
l) numero del lotto di
fabbricazione;
m) numero di registrazione;
n) suggerimento
all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono durante
l'utilizzazione
del medicinale;
o) prezzo di vendita al
pubblico.
5. Domanda di
registrazione.
1. [La domanda di
registrazione semplificata può riguardare una serie di medicinali
ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con riferimento
alle differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse del
richiedente] .
2. La domanda di
registrazione semplificata, presentata dal responsabile dell'immissione in
commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di
innocuità di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed essere corredata dei
seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la
qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di fabbricazione:
a) denominazione
scientifica propria della tradizione omeopatica o antroposofica del
materiale di partenza omeopatico o altra denominazione figurante in una
farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di somministrazione, forme
farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;
b) documentazione
concernente le modalità di ottenimento e di controllo di ciascun
materiale di partenza omeopatico nonché un'adeguata bibliografia che ne
dimostri il carattere omeopatico o antroposofico; in ogni caso è escluso
l'onere di dimostrazione dell'efficacia terapeutica;
c) documentazione
concernente i metodi di diluizione e dinamizzazione seguiti;
d) documentazione
concernente i metodi di fabbricazione e di controllo per ogni forma
farmaceutica;
e) autorizzazione alla
fabbricazione dei medicinali oggetto della domanda;
f) copia della
registrazione o dell'autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso
medicinale in altri Stati membri;
g) due modelli della
confezione del medicinale da registrare;
h) dati concernenti la
stabilità del medicinale con riferimento alla forma farmaceutica e al
tipo del suo contenitore .
3. Gli originali della
documentazione presentata ai fini della procedura semplificata di
registrazione dei medicinali omeopatici, dopo verifica della loro
regolarità e completezza a cura dei competenti uffici del Ministero della
sanità, possono essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo
di custodia; in
tal caso, le imprese
farmaceutiche sono tenute a fornire supporti informatici, rispondenti alle
caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della sanità,
contenenti gli stessi elementi documentali.
4. La disposizione di cui
al comma 3 si applica anche alle specialità medicinali assoggettate alla
disciplina di cui al D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178.
6. Commissione per i
medicinali omeopatici.
1. La commissione prevista
dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
istituita presso il Ministero della sanità con lo scopo di definire, in
relazione ai princìpi e alle caratteristiche della medicina omeopatica o
antroposofica, norme particolari per le prove farmacologiche,
tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati
dall'art. 3, è composta da quattro medici praticanti la medicina
omeopatica o antroposofica, scelti su indicazione delle associazioni
mediche più rappresentative e autorevoli del settore, quattro esperti in
sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche e due esperti in
produzione e controllo di qualità di medicinali omeopatici, scelti dal
Ministro della sanità .
2. La commissione di cui al
comma 1 è nominata con decreto del Ministro della sanità, che provvede
altresì alla nomina del presidente, e dura in carica due anni a decorrere
dalla data di nomina; il segretario della commissione è un funzionario
del Ministero della sanità con qualifica non inferiore all'ottava
qualifica funzionale .
3. Le conclusioni della
commissione di cui al comma 1 sono presentate al Ministro della sanità
che, ove ritenga, le adotta con proprio decreto e le notifica alla
Commissione europea .
4. Le eventuali spese per
il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono a carico del
Ministero della sanità che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio esistenti.
7. Disposizioni
transitorie.
1. Per i medicinali
omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato
italiano alla data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere
mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre
1997, purché il responsabile dell'immissione in commercio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documenti al
Ministero della sanità tale presenza .
2. Per i medicinali
omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo
dell'autorizzazione, si applica l'art. 9 del D.Lgs. 29 maggio 1991, n.
178; ove sussistano i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, si applica
l'art. 5, comma 2.
3. Ai fini dello
smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato
successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31
dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a) e b) ed abbiano un grado di diluizione tale da
garantirne l'innocuità.
8. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale omeopatico che non osserva le disposizioni
dell'art. 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. La stessa sanzione
prevista dal comma 1 si applica a chiunque non osserva la disposizione di
cui all'art. 3, comma 2, salvo che il fatto costituisca reato.