D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44 .
Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE,
75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare gli articoli 1 e 34
e l'allegato A;
Vista la direttiva 93/39/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, che modifica
le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
Visto il regolamento (CEE) n. 2309/93, del Consiglio del 22 luglio 1993, che
stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei
medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di
valutazione dei medicinali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. 1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (2), come modificato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (3), sono apportate le seguenti
modificazioni (1).........(Vedere decreto legislativo 29 maggio 1991,n 178
modificato)
2. 1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo al Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, di
seguito denominato "Dipartimento".
2. Il Dipartimento, conformemente alle modalità eventualmente concordate a
livello comunitario e definite dall'EMEA:
a) raccoglie e valuta scientificamente informazioni utili per la sorveglianza
dei medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, tenendo conto
anche dei dati relativi ai consumi dei medicinali stessi;
b) raccoglie informazioni sull'uso improprio dei medicinali, nonché sul
grave abuso degli stessi;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di
sanità, studi e ricerche sull'utilizzazione dei medicinali, sull'epidemiologia,
sulla farmacovigilanza attiva e sull'interpretazione dei dati ottenuti e
predispone i registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;
d) adotta, coadiuvato dalle regioni, provvedimenti atti a promuovere le
segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
e) provvede, al più presto e comunque entro quindici giorni dalla ricezione,
a che le notifiche relative a reazioni avverse gravi pervenute al Dipartimento
siano portate a conoscenza dell'EMEA e del responsabile dell'immissione in
commercio del medicinale coinvolto;
f) mantiene i necessari rapporti con l'EMEA, con i centri nazionali di
farmacovigilanza degli altri Stati membri, con gli organismi internazionali e
con le regioni;
g) provvede, in collaborazione con la Commissione unica del farmaco e il
Consiglio superiore di sanità, alla predisposizione della relazione annuale al
Parlamento del Ministero della sanità sulla farmacovigilanza;
h) fornisce all'EMEA ed ai centri nazionali di farmacovigilanza degli altri
Stati membri informazioni sulle modifiche, sospensioni o revoche
dell'autorizzazione di un medicinale determinate da motivi di tutela della
sanità pubblica. In caso di sospensione, determinata da motivi di urgenza,
l'informazione all'EMEA è data, al più tardi, entro il primo giorno feriale
successivo al provvedimento.
3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con il
Dipartimento nell'attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza
e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono al Dipartimento ai sensi
dell'articolo 4. Le regioni, inoltre, provvedono, nell'ambito delle loro
competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla
formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza.
4. Il Dipartimento organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore
di sanità, riunioni periodiche per esaminare con le regioni le modalità
ottimali per l'attuazione della collaborazione nel settore della
farmacovigilanza.
5. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) effetto collaterale negativo o reazione avversa: una reazione nociva e non
voluta che si verifica alle dosi di medicinale normalmente somministrate
all'uomo per la profilassi, la diagnosi o la terapia di un'affezione, o per
modificare una funzione fisiologica;
b) grave effetto collaterale negativo o reazione avversa grave: una reazione
avversa ad esito letale, o una reazione avversa che minaccia la sopravvivenza, o
che crea invalidità, incapacità o che provoca o prolunga il ricovero in
ospedale;
c) effetto collaterale inatteso o reazione inattesa: una reazione la cui
natura o gravità non è indicata o non corrisponde a quanto riportato nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto;
d) grave e inatteso effetto collaterale o reazione grave ed inattesa: una
reazione grave e inattesa.
3. 1. Ogni impresa titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile
del servizio di farmacovigilanza, laureato in medicina e chirurgia, in farmacia,
o in chimica e tecnologia farmaceutiche, o in biologia o in chimica.
2. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona
distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dall'articolo 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, ma deve essere posto, tuttavia, in
condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio. Le competenze del
responsabile si estendono a tutti i medicinali della cui autorizzazione
all'immissione in commercio è titolare l'impresa da cui egli dipende, anche se
commercializzati da altre imprese.
3. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza assicura:
a) l'istituzione e il funzionamento di un sistema atto a garantire che le
informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale della
società ed agli informatori medico scientifici, siano raccolte e ordinate in un
unico luogo;
b) l'elaborazione per le autorità competenti dei rapporti di cui al comma 4,
secondo le modalità stabilite dal Ministero della sanità, che tiene a tal fine
conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari;
c) la trasmissione di una risposta rapida ed esauriente, ad ogni richiesta
delle autorità competenti, di informazioni supplementari ai fini della
valutazione dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti il
volume delle vendite del medicinale interessato.
4. Il responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale è tenuto a
registrare tutti i casi di presunte reazioni avverse gravi segnalate dal
personale sanitario e a notificarli, entro tre giorni per quelle gravi e
inattese ed entro sei giorni per le altre, alle unità sanitarie locali
competenti per territorio, per l'ulteriore inoltro al Ministero della sanità -
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. Egli deve,
inoltre, tenere un rapporto dettagliato di tutti gli altri casi di presunte
reazioni avverse, comunicatigli dal personale sanitario. Fatte salve altre
eventuali condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, tali rapporti vanno presentati alle autorità
competenti, immediatamente su richiesta delle stesse o, in mancanza di
richiesta, ogni sei mesi, durante i primi due anni dal rilascio
dell'autorizzazione, e una volta l'anno nei tre anni successivi.
In seguito i rapporti sono inviati ad intervalli di cinque anni unitamente
alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente
articolo si estendono al titolare dell'impresa che provvede all'effettiva
commercializzazione del medicinale e al responsabile del servizio di
farmacovigilanza posto alle dipendenze della medesima impresa.
4. 1. I medici sono tenuti a segnalare ogni presunta reazione avversa, della
quale vengano a conoscenza nell'esercizio dell'attività professionale. Detto
obbligo si applica anche ai medicinali oggetto di sperimentazione clinica.
2. Relativamente ai medicinali non soggetti a prescrizione medica, alla
segnalazione delle reazioni avverse di cui al comma 1 è tenuto anche il
farmacista che ne venga direttamente a conoscenza.
3. Le segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere trasmesse, dai
sanitari operanti nel territorio all'unità sanitaria locale competente e dai
sanitari operanti in strutture ospedaliere pubbliche e private alla direzione
sanitaria della struttura stessa, entro tre giorni nel caso di reazioni avverse
gravi ed entro sei giorni negli altri casi.
4. Le unità sanitarie locali e le direzioni sanitarie di cui al comma 3
devono trasmettere al Dipartimento, informando anche la Regione di appartenenza
e il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale, le segnalazioni
di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 3, comma 4; devono
essere trasmesse sollecitamente e comunque, entro tre giorni, le segnalazioni
ricevute di reazioni avverse gravi ed entro cinque giorni, le altre
segnalazioni.
5. Eventuali ulteriori modalità di informazione sono stabilite dal Ministero
della sanità.
5. 1. Per l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, da ultimo
modificato dal presente decreto, sono dovute al Ministero della sanità tariffe
di importo pari a un quinto degli importi stabiliti dall'articolo 3 del
Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, e successivi
aggiornamenti, calcolate al tasso ufficiale di cambio dell'ECU del giorno del
versamento; l'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.
2. Sono confermate le tariffe vigenti dovute al Ministero della sanità per
l'esame di domande relative a medicinali diverse da quelle previste al comma 1;
dette tariffe sono aggiornate nel mese di gennaio di ogni anno sulla base delle
variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita.
3. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 vengono acquisite al
capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata e assoggettate
allo stesso regime delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
6. 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, per la razionalizzazione dei lavori della Commissione
unica del farmaco, il Ministro della sanità, con proprio decreto, articola la
commissione medesima in sottocommissioni, fermo restando il numero complessivo
dei componenti (2).
Nota (2) Per l'articolazione della Commissione in sottocommissioni, vedi il
D.M. 19 marzo 1999.
2. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio i componenti e gli esperti della
Commissione unica del farmaco possono essere convocati dal Presidente della
commissione stessa anche indipendentemente dalle riunioni della commissione o
delle sottocommissioni.
3. I componenti e gli esperti della Commissione unica del farmaco sono tenuti
al rispetto ed alla riservatezza. Nell'ambito della loro attività è consentito
l'esame della documentazione anche al di fuori della sede del Ministero della
sanità e dell'EMEA.
4. Con decreto del Ministro della sanità viene compilato e periodicamente
aggiornato l'elenco degli esperti da segnalare all'EMEA ai sensi dell'articolo
53, paragrafo 2, del Regolamento n. 2309/CEE e quella degli esperti della
Commissione unica del farmaco che devono essere in possesso degli stessi
requisiti previsti per gli esperti dell'EMEA.
7. 1. Il Dipartimento, nell'ambito delle risorse disponibili, può avvalersi,
anche delle Università, degli Enti di ricerca e degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, attraverso apposite convenzioni.
8. 1. In attuazione del disposto dell'articolo 53 del Regolamento (CEE) n.
2309/93, il Ministero della sanità stipula contratti di collaborazione con l'EMEA
per la valutazione di medicinali soggetti a procedura di autorizzazione
comunitaria.
2. Le somme erogate dall'EMEA a favore del Ministero della sanità -
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - relative alle prestazioni -
previste dai contratti di cui al comma 1, affluiscono al capo XX - capitolo 3629
- dello stato di previsione dell'Entrata.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono riassegnati ad apposito capitolo sotto
la Rubrica 3 dello stato di previsione del Ministero della sanità. Il relativo
stanziamento di bilancio è utilizzato per far fronte alle spese di missione in
Italia ed all'estero degli esperti italiani e stranieri che operano nel quadro
delle attività previste nei contratti di cui al comma 1, nonché ai compensi
per prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, le parole: "Fino al recepimento delle disposizioni della Comunità
economica europea che specificano i compiti di farmacovigilanza delle imprese
farmaceutiche," sono soppresse.
10. 1. Per le specialità medicinali già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'obbligo di stabilimento nel territorio
comunitario del responsabile dell'immissione in commercio, previsto
dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come
modificato da ultimo dal presente decreto, si applica a decorrere dal rinnovo
dell'autorizzazione attualmente in vigore.
11. 1. Il responsabile dell'immissione in commercio di specialità medicinali
ed il responsabile del servizio di farmacovigilanza che violano gli obblighi di
cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sono assoggettati, salvo che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
2. Il responsabile dell'immissione in commercio di specialità medicinali che
viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i medici, i farmacisti,
i sanitari ed i legali rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle
direzioni sanitarie che violano l'obbligo di segnalazione delle reazioni avverse
di cui all'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire dieci
milioni e con l'arresto fino a sei mesi.