D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti
l'etichettatura,la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché le
diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di applicazione.
1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la loro presentazione e
la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.
2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di
fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al
prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su
un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o
fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto
stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del
prodotto alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da
un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di
essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro
confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un
prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli
esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le
mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito
"collettività".
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da
alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro
protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le
legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.
2. Pubblicità.
1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e
precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione,
sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul
modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.
2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali
ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere
tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o
guarire
malattie umane, né accennare a proprietà che esso non possiede; fatto salvo
quanto previsto dalle norme in materia di etichettatura nutrizionale, esse non
devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti
analoghi possiedono le stesse caratteristiche (3).
(3) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77.
3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari
preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità
unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto
deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del
fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del
prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria
l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa
indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua
italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni
che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le
menzioni originarie.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al
comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti
alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme
metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di
etichettatura.
5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo
stabilimento.
4. Denominazione di vendita.
1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione
prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso ovvero il nome
consacrato da usi e consuetudini ovvero una descrizione del prodotto
accompagnata, se necessario, da informazioni sulla sua natura e utilizzazione,
in modo da consentire all'acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali
potrebbe essere confuso.
2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di
fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.
3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato
fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso
subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato,
affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione
nell'acquirente.
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso
obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato"
ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".
5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti,
non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.
5. Ingredienti.
1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi,
utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare,
ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico;
tuttavia:
a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate
nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto
alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate neell'allegato
II devono esseredesignati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome
specifico o dal relativo numero CEE.
Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la
categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto
finito.
3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli
ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento
della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata
contenente la parola "ingrediente".
4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati
nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può
non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto
finito.
5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare
è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la
quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.
6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e
ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire
nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della
disidratazione con la denominazione originaria.
7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere
stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine
delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione sia
accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto
ricostituito"
ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".
8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta
o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono
essere elencati in altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da
una dicitura del tipo "in proporzione variabile".
9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna
delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti
possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia
accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".
10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne,
devono essere indicate con il nome della specie animale.
11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con
la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in
funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla enumerazione
dei propri componenti.
12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;
b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli
ingredienti non è prescritto;
c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di
fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per
esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.
13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è
obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche;
l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre
accompagnato dall'indicazione del trattamento.
6. Designazione degli
aromi.
1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con
una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un
significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli
aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti
naturali e/o preparati aromatizzanti.
3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o
all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine
"naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato
equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata
isolata mediante opportuni
processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi
tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché
unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi
considerata.
7. Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti.
1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di
lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi
successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente
al fatto che erano
contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non
svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai
decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una
sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è
volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti
alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo
tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla
presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale
sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui
non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul
prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi
o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è
prescritto come rivelatore.
2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da
norme specifiche;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati
sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro,
purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del
latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro
fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi
freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella
denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti,
nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico
superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo
prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.
3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta:
a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per
consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente
utilizzato in forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le
bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto
dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi.
8. Ingrediente caratterizzante evidenziato.
1. Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde
differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di
uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se
la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere
indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali
ingredienti, espressa in percentuale.
2. Il comma 1 non si applica nel caso di:
a) ingredienti la cui quantità d'impiego è fissata da norme specifiche;
b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall'ingrediente
evidenziato;
c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti.
3. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimità
immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco
degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.
9.
Quantità.
1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene
al netto della tara.
2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita all'art. 2
della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa
in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri
prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il
millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo
deroghe stabilite da norme specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi
individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione
della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi
individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero
totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio
individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più
preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita,
l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il
numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno,
quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i
prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale.
7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di
governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato; per
liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati
anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia
soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione
alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o
materie edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di
ortaggi.
8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti
in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto
dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le
spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere
pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della
quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di
quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.
10. Termine minimo di conservazione e data di scadenza.
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto
alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del
punto della confezione in cui essa figura.
2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va
consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro"
seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui
essa figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno,
del mese e dell'anno.
4. La data può essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari
conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto,
particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino
al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano
espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi
1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione
con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo
di validità è stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra
data non è richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati
sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si
applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini
aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle
bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o
mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande
alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri
destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono
normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi
e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a
partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.
11. Sede dello stabilimento.
1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di
confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di:
a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico
stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale;
b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
c) prodotti destinati ad altri Paesi.
2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito
indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga
evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei
prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o
il marchio depositato e la sede del fabbricante o del
confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata
dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la
localizzazione.
12. Titolo
alcolometrico.
1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume
di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume del
prodotto considerato a quella temperatura.
2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo "% vol",
preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale; può
essere preceduto dal termine "alcool" o dalla sua abbreviazione "alc.".
3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più o in
meno, espresse in valori assoluti:
a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a
5,5%, nonché per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate dall'uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%,
per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva
nonché per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e le bevande a base
di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in
macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e
c).
4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle
tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del
titolo alcolometrico.
5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini
frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.
13. Lotto.
1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata
alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non
riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto
alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed
è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da
essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è
preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in
modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura
sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto
figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti
commerciali di vendita.
6. L'indicazione del lotto non è richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano
con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri
sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di
imballaggio,
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di
preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari
venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non
preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero
preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una
superficie inferiore a 10 cm2.
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora
espresse con la menzione del giorno, del mese e dell'anno nonché la menzione di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391, qualora conforme al disposto del comma 1.
8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio
decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti
alimentari o categorie di prodotti alimentari.
14. Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti
preconfezionati.
1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico
effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le
bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è impressa in
modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.
3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle
quali è riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano né
etichetta né anello né fascetta nonché nel caso degli imballaggi o dei
recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 sono
obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la
quantità e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al
comma1.
4. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio
preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli,
fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto
evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed
indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.
5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma
commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le
indicazioni di cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento
commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia
unito ai prodotti cui sopra