D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178
Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di
specialità medicinali
Allegato I
(aggiunto dall'art. 1, D.Lgs.
18 febbraio 1997, n. 44)
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in
commercio
1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione.
Condizioni da soddisfare: allegare l'autorizzazione alla produzione (il
richiedente deve essere il titolare dell'autorizzazione).
2. Cambiamento di denominazione del medicinale.
Condizioni da soddisfare: deve essere evitata ogni confusione con le
denominazioni di altri medicinali esistenti: se si tratta di una denominazione
comune, il cambiamento deve avvenire nel seguente ordine: dalla denominazione
comune a quella di fantasia o alla DCI.
3. Cambiamento di nome o di ragione sociale o denominazione sociale o
indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Condizioni da soddisfare: il titolare dell'autorizzazione deve essere lo
stesso soggetto o la stessa società.
4. Sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente (esclusi i
coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica).
Condizioni da soddisfare: identità delle caratteristiche funzionali, nessun
cambiamento delle modalità di dissoluzione per le forme solide.
5. Eliminazione di un colorante o sostituzione di un colorante con un altro.
Condizioni da soddisfare: il colorante proposto deve essere conforme al
decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.
6. Aggiunta, eliminazione o sostituzione di un aroma.
Condizioni da soddisfare: l'aroma proposto deve essere conforme a quanto
previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
7. Modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o
dell'involucro delle capsule.
Condizioni da soddisfare: nessun cambiamento delle modalità di dissoluzione.
8. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento
primario.
Condizioni da soddisfare: il materiale proposto per i contenitori deve essere
perlomeno equivalente al materiale approvato per quanto riguarda le proprietà
pertinenti e il cambiamento non deve riguardare i prodotti sterili.
9. Eliminazione di un'indicazione.
Condizioni da soddisfare: la sicurezza dell'uso prolungato del medicinale non
ha destato preoccupazione dal punto di vista della farmacovigilanza, della
sicurezza preclinica o delle caratteristiche qualitative. L'operazione deve
essere giustificata.
10. Eliminazione di una via di somministrazione.
Condizioni da soddisfare: la sicurezza dell'uso prolungato del medicinale non
ha destato preoccupazione dal punto di vista della farmacovigilanza, della
sicurezza preclinica o delle caratteristiche qualitative.
11. Cambiamento del produttore della sostanza attiva.
Condizioni da soddisfare: le specifiche, le procedure di sintesi e di
controllo della qualità devono essere identiche a quelle già approvate,
altrimenti occorre inviare un certificato della Farmacopea europea che attesti
l'idoneità della nuova sostanza attiva.
12. Modifica secondaria del processo di fabbricazione delle sostanze attive.
Condizioni da soddisfare: le specifiche non devono subire effetti negativi;
non si devono verificare cambiamenti delle proprietà fisiche, nuove impurità o
cambiamenti del livello delle impurità che richiedano ulteriori studi sulla
sicurezza.
13. Dimensioni del lotto della sostanza attiva.
Condizioni da soddisfare: i dati relativi ai lotti devono indicare che il
cambiamento non influenza l'idoneità della produzione né le proprietà
fisiche.
14. Modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva.
Condizioni da soddisfare: le specifiche devono essere rafforzate oppure
devono essere introdotti nuove prove o nuovi limiti.
15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.
Condizioni da soddisfare: le specifiche relative al medicinale non devono
subire effetti negativi; il nuovo processo deve dare origine ad un prodotto
identico per quanto attiene alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia.
16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.
Condizioni da soddisfare: la modifica non deve influenzare l'idoneità della
produzione.
17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.
Condizioni da soddisfare: le specifiche devono essere rafforzate oppure
devono essere introdotti nuove prove e nuovi limiti.
18. Sintesi o recupero di eccipienti non facenti parte della Farmacopea, ma
descritti nella documentazione originale.
Condizioni da soddisfare: le specifiche non devono subire effetti negativi,
non si devono verificare nuove impurità o cambiamenti nel livello delle
impurità che richiedano ulteriori studi in materia di sicurezza, non devono
risultare cambiamenti nelle proprietà fisico-chimiche.
19. Modifica delle specifiche relative agli eccipienti contenuti in un
medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine
biologica).
Condizioni da soddisfare: le specifiche devono essere rafforzate oppure
devono essere introdotti nuove prove e nuovi limiti.
20. Prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento
dell'autorizzazione.
Condizioni da soddisfare: devono essere stati realizzati studi di stabilità
da allegare al protocollo approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione
all'immissione sul mercato; gli studi devono indicare che le specifiche relative
alla durata di validità concordate sono ancora soddisfatte; la durata di
validità non deve superare i cinque anni.
21. Modifica della durata di validità dopo l'apertura della confezione.
Condizioni da soddisfare: gli studi devono dimostrare che le specifiche
relative alla durata di validità concordata sono ancora rispettate.
22. Modifica della durata di validità dopo la ricostituzione.
Condizioni da soddisfare: gli studi devono dimostrare che le specifiche
relative alla durata di validità concordata del prodotto ricostituito sono
ancora rispettate.
23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.
Condizioni da soddisfare: devono essere stati realizzati studi di stabilità
da allegare al protocollo approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione
all'immissione sul mercato; gli studi devono indicare che le specifiche relative
alla durata di validità concordata siano ancora rispettate.
24. Cambiamento delle procedure di prova relative alla sostanza attiva.
Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono
indicare che le nuove procedure di prova sono perlomeno equivalenti alle
precedenti.
25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.
Condizioni da soddisfare: le specifiche relative al medicinale non devono
subire effetti negativi; i risultati delle prove di convalida devono indicare
che la nuova procedura di prova è almeno equivalente alla precedente.
26. Modifiche legate ai supplementi aggiunti alla Farmacopea, (se negli
incartamenti si fa riferimento all'edizione "attuale" della
Farmacopea; non occorre alcuna notifica, purché la modifica sia apportata entro
sei mesi dall'adozione della monografia).
Condizioni da soddisfare: la modifica deve essere apportata al solo fine di
attuare nuove disposizioni previste dal supplemento.
27. Cambiamento delle procedure di prova relative agli eccipienti non
inseriti nella Farmacopea.
Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono
indicare che la nuova procedura di prova è almeno equivalente alla precedente.
28. Cambiamento delle procedure di prova relative al condizionamento
primario.
Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono
indicare che la nuova procedura è perlomeno equivalente alla precedente.
29. Cambiamento delle procedure di prova relative ai dispositivi di
somministrazione.
Condizioni da soddisfare: i risultati delle prove di convalida devono
indicare che la nuova procedura è almeno equivalente alla precedente.
30. Modifica della forma del contenitore.
Condizioni da soddisfare: il prodotto non deve subire nel contenitore
modifiche di qualità e di stabilità, non si devono verificare cambiamenti
nelle interazioni contenitore prodotto.
31. Modifica delle impressioni, delle punzonature o di altri contrassegni
(eccetto le incisioni) apposti sulle compresse o delle impressioni sulle
capsule.
Condizioni da soddisfare: i nuovi contrassegni non devono generare confusione
con altre compresse o capsule.
32. Cambiamento di dimensione delle compresse, delle capsule, delle supposte
e dei pessari (ovuli) in assenza di modifiche della composizione quantitativa e
della massa media.
Condizioni da soddisfare: non si deve verificare alcun cambiamento delle
modalità di dissoluzione.