D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541
Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali
per uso umano .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio del 31 marzo
1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione del
decreto.
1. Ai fini del presente decreto s'intende per pubblicità dei medicinali
qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione,
intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di
medicinali.
2. La pubblicità dei medicinali comprende, in particolare:
a) la pubblicità dei medicinali presso il pubblico;
b) la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o
a dispensarli.
3. Agli effetti del presente decreto, è ricompresa nella pubblicità di cui
al comma 2, lettera b), l'informazione scientifica svolta, con qualunque mezzo,
a cura e con il contributo delle imprese farmaceutiche, le quali devono
attenersi alle disposizioni e ai criteri previsti dagli articoli seguenti.
4. Il presente decreto concerne esclusivamente la pubblicità e
l'informazione relative ai medicinali per uso umano.
2. Requisiti generali della pubblicità.
1. La pubblicità dei medicinali può riferirsi unicamente a medicinali per i
quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere
conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del
prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178.
3. La pubblicità deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo
in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il
destinatario.
3. Limiti della pubblicità presso il pubblico.
1. Possono formare oggetto di pubblicità presso il pubblico medicinali che,
per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e
realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi,
la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario,
con il consiglio del farmacista.
2. È vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono
essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono
sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della
sanità può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese
farmaceutiche.
3. È vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo
promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2, è vietata la
pubblicità presso il pubblico di medicinali compresi nel prontuario terapeutico
del Servizio sanitario nazionale, nonché dei medicinali di cui agli articoli 1,
comma 4 e 25 commi 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non
a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, è vietato menzionare la
denominazione di un medicinale in un contesto che possa favorire il consumo del
prodotto. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.
4. Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico.
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, la pubblicità di un medicinale
presso il pubblico:
a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio sia
evidente e il prodotto sia chiaramente identificato come medicinale;
b) comprende almeno:
1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune del principio
attivo; l'indicazione di quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è
costituito da più principi attivi;
2) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze
figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio
esterno; nella pubblicità scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile
dal normale punto d'osservazione; nella pubblicità sulla stampa quotidiana e
periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non
inferiori al corpo 9.
2. In deroga al comma l, la pubblicità può limitarsi a contenere la
denominazione del medicinale, qualora essa abbia lo scopo esclusivo di
rammentarla.
5. Contenuti pubblicitari non consentiti.
1. La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere
alcun elemento che:
a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento
chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per
corrispondenza;
b) induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti secondari o
superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale;
c) induca a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di
buona salute del soggetto;
d) induca a ritenere che la mancanza del medicinale possa avere effetti
pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non
si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 3, comma 2;
e) si rivolga esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
f) comprenda una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di
persone largamente note al pubblico;
g) assimili il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico
o ad un altro prodotto di consumo;
h) induca a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta
al fatto che si tratta di una sostanza "naturale";
i) possa indurre ad una errata autodiagnosi;
l) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante o ingannevole a
certificati di guarigione;
m) utilizzi in modo abusivo, impressionante o ingannevole rappresentazioni
visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure
dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte;
n) indichi che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in
commercio.
6. Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico.
1. Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere
effettuata senza autorizzazione del Ministero della sanità, ad eccezione delle
inserzioni pubblicitarie sulla stampa aventi le caratteristiche indicate
dall'art. 4, comma 2, o che, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma
1, si limitino a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le
controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le
avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo,
con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica
dell'imballaggio o del condizionamento primario del prodotto.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità, sentita la
Commissione di esperti prevista dall'art. 201 del Testo Unico delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
3. La Commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro della
sanità e rinnovata ogni tre anni, è costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) otto membri appartenenti al Ministero della sanità e all'Istituto
Superiore di Sanità;
c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli Ordini dei
farmacisti italiani.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero
della sanità;
5. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in
evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera
b), e dell'articolo 5, lettere c), f) e n);
b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana
o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da
un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente
rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di
automedicazione riconosciuto dal Ministero della sanità;
c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere
della Commissione.
6. Decorso un anno dal riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina di cui
al comma 5, lettera b), il Ministro della sanità, verificata la correttezza
delle valutazioni dell'Istituto predetto, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana estende la procedura di cui al
comma 5, lettera b) ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.
7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione è negata o concessa
con provvedimento del competente ufficio del Ministero della sanità entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda; sull'opposizione proposta
avverso il diniego concernente una pubblicità approvata dall'Istituto di
autodisciplina il Ministro della sanità decide, sentita la Commissione di cui
al comma 3. In ogni altra ipotesi, l'autorizzazione è negata o concessa con
decreto del Ministro della sanità entro settantacinque giorni dalla
presentazione della domanda. I decreti e i provvedimenti di diniego sono
motivati.
8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità deve essere
indicato nella pubblicità, tranne che nell'ipotesi di pubblicità radiofonica.
9. Qualora la pubblicità presso il pubblico sia effettuata in violazione
delle disposizioni del presente decreto, il Ministro della sanità:
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di
rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministro,
ove non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992,
n. 175.
10. Chi effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle
disposizioni del presente decreto è soggetto alle sanzioni penali previste
dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
7. Pubblicità presso gli operatori sanitari.
1. Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un
medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a
dispensarlo.
2. La pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari deve sempre
comprendere le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del
prodotto autorizzato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e specificare la classificazione del medicinale ai fini
della fornitura, secondo le disposizioni di recepimento della direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee n. 92/26/CEE e loro eventuali modificazioni.
3. In deroga al disposto del comma 2, la pubblicità di un medicinale presso
gli operatori sanitari può limitarsi alla sola denominazione del medicinale,
con la specificazione della denominazione comune del princìpio o dei princìpi
attivi che lo compongono. A tali indicazioni può aggiungersi il nome del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio seguito, nell'ipotesi
prevista dal comma 5, dal nome di chi provvede all'effettiva commercializzazione
del prodotto.
4. La pubblicità dei medicinali presso gli operatori può essere svolta
soltanto dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio
e, se queste risiedano all'estero, anche dalle imprese che le rappresentano in
Italia.
5. La mera attuazione della pubblicità presso gli operatori sanitari può
essere affidata all'impresa che, in base a uno specifico accordo con il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, provvede all'effettiva
commercializzazione del prodotto su tutto il territorio nazionale, e che sia
comunque titolare di altre autorizzazioni all'immissione in commercio o di
un'autorizzazione alla produzione di medicinali. In tale ipotesi restano fermi,
peraltro, gli obblighi e le responsabilità dell'impresa titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, in ordine
all'attività di informazione svolta dall'impresa che provvede alla sua
effettiva commercializzazione (3).
Nota (3) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44.
8. Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici.
1. Nessuna documentazione sul medicinale, ad eccezione del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, può essere fornita al medico
dall'impresa farmaceutica se non sono trascorsi quarantacinque giorni dalla data
di deposito della documentazione stessa presso il Ministero della sanità. La
data di deposito deve essere indicata nel materiale divulgato.
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione di cui al
comma 1 ove la ritenga in contrasto con le disposizioni e i princìpi del
presente decreto.
3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1
devono essere esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete per
permettere al destinatario di formarsi un'opinione personale sul valore
terapeutico e sulle caratteristiche del medicinale. Le informazioni stesse
devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale o ai suoi
aggiornamenti.
4. Gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste
mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e
fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni
che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possano risultare parziali.
9. Requisiti e attività degli informatori scientifici.
1. L'informazione sui medicinali può essere fornita al medico dagli
informatori scientifici. Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa
farmaceutica deve comunicare al Ministero della sanità il numero dei sanitari
visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, specificando
il numero medio di visite effettuate.
2. Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli informatori scientifici devono essere in
possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: medicina e
chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico,
farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche. Il Ministro della sanità può,
con decreto, riconoscere come idonei, ai fini del presente articolo, altri
diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario. In tutti i casi gli
informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle
imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti
conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete
sui medicinali presentati.
3. L'attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un
rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno.
4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per ciascun
medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo
delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il
prodotto può essere prescritto con onere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
5. L'adempimento di cui al comma 4 non è necessario se il medico è in
possesso di una pubblicazione che riproduce i testi dei riassunti delle
caratteristiche dei prodotti autorizzati dal Ministero della sanità e se, per
il medicinale presentato dall'informatore scientifico, il riassunto delle
caratteristiche del prodotto non ha subito variazioni rispetto al testo incluso
nella pubblicazione predetta.
6. Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui
all'art. 14, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari
dei farmaci, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione
utilizzate dal medico ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93.
10. Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti.
1. La pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro
presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dal Ministero della
sanità ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178.
La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
2. Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicità può
comprendere altra documentazione utile a consentire al farmacista di fornire al
cliente, all'occorrenza, consigli sulla utilizzazione del prodotto.
3. La documentazione che non consista nella semplice riproduzione del
riassunto delle caratteristiche del prodotto è sottoposta alle disposizioni
dell'art. 8.
4. La disciplina richiamata nel comma 3 non si applica alle informazioni di
contenuto esclusivamente commerciale.
11. Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura.
1. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali
svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere
premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e
siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.
2. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun
incentivo vietato a norma del comma 1.
3. In caso di violazione dei commi 1 e 2 si applicano le pene previste dagli
articoli 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265, come modificati dall'art. 16, comma 1, del presente
decreto.
12. Convegni o congressi riguardanti i medicinali.
1. Ogni impresa farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare, mediante
finanziamenti anche indiretti, in Italia o all'estero un congresso, un convegno
o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali, deve
trasmettere al competente ufficio del Ministero della sanità, almeno sessanta
giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione,
con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell'iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata e correlazione esistente fra questa e i
medicinali di cui l'impresa è titolare;
e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limiti a fornire un
contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entità e le modalità
dello stesso, nonché eventuali diritti o facoltà concessi dagli organizzatori
come corrispettivo.
2. Per le riunioni di non più di dieci medici organizzate direttamente
dall'impresa farmaceutica, la comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al
Ministero della sanità almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.
3. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione
contribuiscono più imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1
devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un
prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in
difformità da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
4. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di
stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei
settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e
clinica. È vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o
riunioni di carattere sindacale.
5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri
per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del
settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori.
Detti oneri non possono riguardare medici generici. L'ospitalità non può,
inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti
l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo,
né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità
tecnico-scientifiche della manifestazione.
6. L'impresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il
congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non
oltre cinque giorni prima della data della riunione, il Ministero della sanità
non comunica la propria motivata opposizione.
7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che
comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a cinquanta milioni,
l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della
sanità, il quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente
comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale ed essere
corredata dell'attestazione del pagamento, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'importo di lire tremilioni.
8. Le somme di cui al comma 7 dovranno affluire all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della sanità relativi alla pubblicazione del
bollettino d'informazione sui farmaci del Ministero stesso e ad altre iniziative
ministeriali in materia di informazione degli operatori sanitari e di
farmacovigilanza.
9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo
stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione
di campioni medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato dal Ministero della
sanità ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purché integrali e
regolarmente depositati presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8,
comma 1.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai congressi,
convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni
e riunioni che si svolgono in data successiva al 30 giugno 1993.
13. Campioni gratuiti.
1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi
solo ai medici autorizzati a prescriverlo.
2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta,
recante data, timbro e firma del destinatario.
3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due
campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale
esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima
commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di dieci campioni
annui per ogni dosaggio o forma.
4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici
possono inoltre consegnare al medico non più di 5 campioni a visita, entro il
limite massimo di 25 campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale
dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi.
5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 non si applicano ai medicinali
vendibili al pubblico in farmacia non compresi nel prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale.
6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più
piccola messa in commercio.
Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in
volume, a quello della confezione in commercio, purché risulti terapeuticamente
idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del contenitore
alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.
7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato il riassunto delle
caratteristiche del prodotto, tranne che nell'ipotesi prevista dal comma 5
dell'articolo 9.
8. Tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche, sull'imballaggio,
sul condizionamento primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato
per la dispensazione del medicinale in regime di Servizio sanitario nazionale,
deve essere riportata in modo indelebile l'indicazione "campione gratuito -
vietata la vendita" o altra analoga espressione.
9. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di
conservazione eventualmente riportate sull'imballaggio o sul contenitore del
medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico.
11. La consegna di campioni al medico ospedaliero è soggetta alle
disposizioni del presente articolo.
12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori
scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto
mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni è avvenuta
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
13. Il Ministro della sanità, tenuto conto dell'andamento dei consumi dei
medicinali, può, con decreto, ridurre il numero dei campioni che possono essere
consegnati dagli informatori scientifici ai sensi del presente articolo.
14. Chi viola il disposto del comma 8 soggiace alla sanzione amministrativa
da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. In caso di violazione delle restanti
disposizioni del presente articolo si applica il disposto dell'articolo 15.
14. Servizio scientifico.
1. A partire dal 1° luglio 1993, ogni impresa titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali deve essere dotata di un servizio
scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato.
Il servizio è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e
tecnologia farmaceutiche.
2. Per i medicinali il cui titolare di autorizzazione all'immissione in
commercio ha sede all'estero, l'adempimento previsto dal comma 1 deve essere
soddisfatto dall'impresa che rappresenta in Italia il titolare
dell'autorizzazione o che, comunque, provvede alla importazione e distribuzione
dei prodotti.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e i soggetti
previsti dal comma 2:
a) si assicurano che la pubblicità farmaceutica della propria impresa sia
conforme alle prescrizioni del presente decreto;
b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze siano
in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal
presente decreto;
c) forniscono al Ministero della sanità l'informazione e l'assistenza
eventualmente richiesta per l'esercizio delle competenze dello stesso;
d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della sanità ai sensi
del presente decreto siano rispettati immediatamente e integralmente.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 7, gli adempimenti
indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo devono essere soddisfatti sia dal
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia da chi provvede
all'effettiva commercializzazione del medicinale.
5. Chi viola disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione
amministrativa da lire cinquantamilioni a lire trecentomilioni.
15. Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente.
1. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla pubblicità
presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali
previste dall'articolo 201 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Il Ministero della sanità
adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9.
2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario
nazionale l'irregolarità comporta, altresì, la sospensione del medicinale dal
prontuario stesso per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto
conto della gravità del fatto. Il provvedimento di sospensione è adottato
previa contestazione del fatto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, il quale può far pervenire controdeduzioni al Ministero della
sanità entro quindici giorni dalla contestazione stessa.
16. Modifica di altre disposizioni di legge.
1. Agli articoli 170, primo comma e 171, primo comma del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni, le parole "con l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda" sono sostituite dalle parole "con l'arresto fino a un anno
e con l'ammenda". Il secondo comma dell'articolo 170 e il secondo comma
dell'articolo 171 del citato testo unico delle leggi sanitarie sono soppressi.
Nel quarto comma dell'articolo 170 e nel quarto comma dell'articolo 171 dello
stesso testo unico le parole "all'arresto" sono soppresse.
2. Al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178, le parole "fino a cinquantamilioni" sono sostituite dalle parole
"da lire diecimilioni a lire sessantamilioni".
17. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.