D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo I
Degli Ordini e dei Collegi provinciali
1. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei
medici-chirurghi, dei
veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei
sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni
di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per
l'igiene e la sanità pubblica (1), sentite le rispettive Federazioni nazionali
e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio
abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.
Nota (1) Ora, il Ministro della sanità.
2. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti
all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio
direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non
superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove,
se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano
i mille e cinquecento.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona
almeno un tcrzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al
doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno
festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le
irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta
menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle
decisioni da lui adottate.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la
loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui
il Consiglio scade.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un
tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e
presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il
vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna
le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente (2).
Nota (2) Si vedano gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
3. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti
attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al
principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e
del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti
ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od
il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi
professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di
ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o
fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o
presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per
altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la
conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo
parere sulle controversie stesse.
4. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o
Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese
dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione
nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
5. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel
secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti,
convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i
provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
6. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di
funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica (3), sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo
stesso decreto è nominata una Cominissione straordinaria di tre membri iscritti
nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del
Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
Nota (3) Ora, il Ministro della sanità.