D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo III
Delle Federazioni nazionali
12. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in
Federazioni nazionali con sede in Roma.
Le Federazioni sono dirette di un Comitato centrale composto di tredici
membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti;
di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.
Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente, un tesoriere ed un segretario (6).
Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e
presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui
eventualmente delegate dal presidente (7).
Note (6),(7) Commi così sostituiti dall'art. 2, L. 21 ottobre 1957, n. 1027
13. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e
Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli
ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti
ed a scrutinio segreto.
Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione
di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale (8).
Nota (8) Così sostituito dall'art. 3, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
14. Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e
Collegi.
Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il
contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al
numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato
centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti
attribuzioni:
a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e
dell'indipendenza delle rispettive professioni;
b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;
c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui
alla lettera d) dell'articolo 3 del presente decreto;
d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od
organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed
i Collegi;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla
lettera g) dell'articolo 3;
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei
Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.
Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
16. I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di
funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica (9), sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo
stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque membri
iscritti agli alti professionali della categoria; alla Commissione competono
tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
Nota (9) Ora, del Ministro della sanità.