D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo IV
Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
17. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (10) è
costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione
centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e
giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del
Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile
dell'interno di grado non inferiore al 6° (11).
Note(10) Ora, del Ministro della Sanità.
Nota (11) Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non
inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
Fanno parte altresì della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi,
un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un
ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un
ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un
ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre
supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un
ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre
supplenti (12).
Nota (12) Lettera aggiunta dall'art. 6, L. 24 luglio 1985, n. 409
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati
dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di
presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio
presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (13). Per la
validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della
Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere
alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la
pratica.
.Nota (13) Ora, del Ministro della sanità
In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi,
rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri
supplenti della stessa categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti
tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la
Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei
componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei
componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie (14).
Nota (14) Così sostituito l'originario art. 17, dall'articolo unico, L. 5
gennaio 1955, n. 15.
Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18
membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve
essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva
categoria (15) (16).
Nota (15) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.
Nota (16) Si veda anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
18. La Commissione centrale:
a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri
professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
19. Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle
Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del
Codice di procedura civile.