D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298
Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n.
362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore
farmaceutico;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, della legge predetta, secondo il
quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere
stabiliti "la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la
valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonché
le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi
farmaceutiche";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del
23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro, si riconosce la natura regolamentare
del presente provvedimento;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
Adotta il seguente regolamento:
1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della
legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i
criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di
esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi
farmaceutiche.
2. Pubblicità del bando di concorso.
1. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci
giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere
trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data
comunicazione anche al Ministero della sanità.
2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione
del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.
3. Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia
autonoma, è composta da:
a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di
insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva,
dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno
farmacista;
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in
farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o
da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario
della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia
autonoma.
4. Punteggi.
1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di
10 punti per la prova attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla
determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento
della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del
punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova (2).
Note(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 (Gazz.
Uff. 6 marzo 1998, n. 54).
5. Valutazione dei titoli.
1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio
professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai
venti anni ed inferiori ad un anno.
3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i
seguenti punteggi:
a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico:
punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci
anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti
0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di
farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità
sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di
farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento
farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i
secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di
informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria
farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie
locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino
all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di
cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di
farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di
sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i
primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione
del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio
dell'attività espletata.
5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità
economica europea è valutata come appresso:
a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico
svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del
titolare o del direttore di farmacia italiana;
b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia
aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di
collaboratore di farmacia italiano;
c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario
è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese
comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore
delle unità sanitarie locali.
6. Valutazione dei titoli di studio e di carriera.
1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono
assegnati i seguenti punteggi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a
un massimo di punti 1;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina,
scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di
ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche,
erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398 fino ad
un massimo di punti 0,4 (3);
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in
farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un
massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti
0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in
materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.
(3) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto
1994, n. 182.
7. Prova attitudinale.
1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le
seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti
alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica. Il candidato deve
indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.
2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla
commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero
della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (4).
Nota (4) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34
(Gazz. Uff. 6 marzo 1998, n. 54).
2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire
che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande
sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (5).
Nota (5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 (Gazz.
Uff. 6 marzo 1998, n. 54).
3. Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al
comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione
esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della
scelta.
4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono
considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che
conseguono almeno 37,5 punti.
8. Graduatoria.
1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti
dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti
nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.
2. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la
sufficienza nella prova attitudinale.
9. Assegnazione delle sedi.
1. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo
l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini
dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.
10. Disposizione transitoria.
1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al
momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano
disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.