D. P. R. 21 agosto 1971, n. 1275
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme
concernenti il servizio farmaceutico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio
farmaceutico;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
1. Per la revisione della pianta organica, prevista dall'art. 2 della legge
2
aprile 1968, n. 475, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente
in ciascun comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla
revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.
Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità, e sentito
il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta
organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica
determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di
nuovi centri abitati, può rivedere le circoscrizioni delle sedi di un
comune, o conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie,
ivi comprese le farmacie in soprannumero.
2. La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve
avere in base all'art.
1 della legge 2 aprile 1968, numero
475;
b) le sedi farmaceutiche;
c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;
d) il numero delle farmacie esistenti.
3. Il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche, previste
dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è indetto dal medico
provinciale.
Il bando di concorso deve indicare:
a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;
b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si
applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle
quali deve osservarsi la distanza con la modalità indicata dall'art. 1, ultimo
comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475;
c) l'ammontare della tassa di concessione governativa;
d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e dall'art. 17 della legge citata;
e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato,
degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche
mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile;
f) i titoli e documenti richiesti, per il concorso;
g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione
nel Foglio annunzi legali della provincia, entro il quale devono essere
presentati la domanda ed i titoli.
4. Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della
provincia e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande,
rimane affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del
comune ove ha, o dovrà aver sede, l'esercizio.
Il bando è pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, parte prima e, prima della pubblicazione, trasmesso in copia
all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei
farmacisti italiani.
5. Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far
pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha
indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del
domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione
di non partecipare a più di tre concorsi provinciali, nonché l'eventuale
indicazione dei concorsi ai quali abbiamo già presentato la domanda in
relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile
1968, numero 475.
La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come
segue:
1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell'art. 11 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) data e luogo di nascita;
b) la residenza;
c) lo stato di famiglia;
d) il godimento dei diritti politici;
2) certificato generale del casellario giudiziario;
3) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana costituzione
fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio
personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano
carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio stesso.
I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo per
accertare lo stato di salute;
4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante:
a) data di iscrizione all'albo;
b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed università presso la
quale è stato conseguito;
c) data e luogo in cui è stata conseguita l'abilitazione professionale,
ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi
dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante ritenga
utile produrre nel proprio interesse.
I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono
risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali, dai
sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri
certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei
casi dalle autorità competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti.
I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul
bollo.
I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data con
anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Foglio annunzi
legali della provincia.
6. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il medico
provinciale trasmette al Ministero della sanità un elenco contenente il nome,
cognome, data di nascita e residenza dei concorrenti.
Il Ministero accerta il numero dei concorsi ai quali ciascun concorrente ha
presentato domanda e restituisce al medico provinciale lo elenco indicato al
primo comma, corredato dalle indicazioni risultanti dall'albo nazionale dei
titolari di farmacia, utili, per l'espletamento del concorso.
7. Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di
esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere
sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati
idonei secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di essi risultante
dalla somma:
a) dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli;
b) dei punti conseguiti nella prova pratica;
c) dei punti, conseguiti nella prova orale.
I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si
aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono
superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.
A parità di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite
nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
8. Il medico provinciale nel costituire la commissione di cui all'art. 4
della legge 2 aprile 1968, n. 475, procederà alla nomina di due farmacisti
esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, rispettivamente su terne
proposte dall'ordine dei farmacisti della provincia e alla nomina del professore
di ruolo, non di ruolo o incaricato, di cattedra universitaria.
Le prove di esame si svolgono nel luogo stabilito dalla commissione.
9. Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria
e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresì contenere l'invito
rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni
dalla data di ricezione della lettera, la dichiarazione di accettazione o di
rinunzia, con l'avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede
assegnata entro l'anzidetto termine, non si può optare per altre sedi.
Entro lo stesso termine, l'assegnatario della farmacia deve indicare gli
estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta
comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver
provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110
del
testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2
aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto
ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di
eseguire il versamento agli aventi diritto il medico provinciale, cui ne venga
fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma,
presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per
la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a
quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al
medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale
richiesta.
Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini
stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione.
Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il
medico provinciale provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti
per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima.
10. Nel caso di mancata accettazione o di rinunzia della sede da parte
dell'assegnatario, la sede stessa è assegnata al concorrente che segue
immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza.
Se quest'ultimo avesse già accettato altra sede, sarà interpellato ed
invitato a dichiarare se accetta la sede vacante entro il termine perentorio di
dieci giorni.
Scaduto inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e la sede
verrà assegnata al candidato che segue in graduatoria e che abbia chiesto la
sede predetta.
Le suddette interpellanze dei concorrenti che seguono in graduatoria, per
l'assegnazione delle farmacie non accettate, devono essere effettuate entro il
termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
11. Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e
10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e
università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione
all'esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della
relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi
del locale in cui sarà ubicato l'esercizio;
d) eventuale indennità di residenza.
Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine
provinciale dei farmacisti.
12. L'art. 32 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente:
"Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico
provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti
all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i
dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed
imperfezioni che impediscano
l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che
rendano pericoloso l'esercizio stesso.
Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro
tenuto dall'ufficio del medico provinciale".
13. Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito
della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al
medico provinciale.
Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad
una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo
da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia
delle farmacie.
La domanda deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo
dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del comune.
Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il
nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.
14. Il farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare di una
farmacia, impedito per i motivi indicati al secondo comma dell'art. 11 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, deve personalmente attendere alla direzione della
farmacia ed alla conduzione economica della stessa.
La sostituzione deve essere comunicata entro tre giorni al medico provinciale
con atto sottoscritto dal titolare e dal gestore provvisorio unitamente alla
documentazione che giustifica la sostituzione.
15. Ai fini della dichiarazione di decadenza prevista dal primo comma
dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il medico provinciale contesta
previamente all'interessato le violazioni mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, prefiggendogli il termine di dieci giorni per le
deduzioni.
Trascorso detto termine e sentito il consiglio provinciale di sanità, ove si
debba far luogo alla decadenza, il medico provinciale provvederà con decreto
motivato da notificare in via amministrativa.
Eguale procedura dovrà essere seguita in caso di inosservanza degli altri
obblighi del titolare o direttore della farmacia previsti dall'art. 11 della
legge 2 aprile 1968, n. 475.
16. Ove non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini
stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 12, dal secondo comma dell'art. 20 e
dall'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il titolare o gli eredi saranno
dichiarati decaduti con provvedimento definitivo del medico provinciale.
A seguito di tale dichiarazione di decadenza, le farmacie disponibili dopo
l'interpellanza al comune od all'ospedale, a norma dell'art. 9 della legge 2
aprile 1968, n. 475, ed ove non sia esercitato dai predetti enti il diritto di
prelazione, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 3 e seguenti della legge
citata.
Del pari saranno dichiarate vacanti e soggette alla suddetta procedura le
farmacie in possesso di eredi di titolari ai sensi dell'art. 18 della legge
citata che non effettuino il trapasso della farmacia entro i cinque anni
previsti dallo stesso articolo.
17. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n.
475, i titolari di farmacia e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non
fossero state ancora conferite per concorso alla predetta data, con l'effettivo
rilascio della prescritta autorizzazione, possono per una volta tanto trasferire
la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista
inscritto all'albo professionale.
18. L'albo nazionale dei titolari di farmacie è costituito in base alle
seguenti norme:
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani comunicherà al Ministero della
sanità l'elenco dei farmacisti iscritti agli albi degli ordini provinciali e,
per ciascuno di essi, i seguenti dati:
a) luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) università o istituto e data in cui è stato conseguito il titolo di
studio;
d) luogo e data dell'abilitazione professionale.
Entro il termine di cui al comma precedente e successivamente entro il 30
dicembre di ogni anno, i medici provinciali comunicheranno l'elenco dei titolari
di farmacie della rispettiva provincia, con l'indicazione per ciascuno di essi
del nome, cognome, data e luogo di nascita, data del conseguimento della laurea
e dell'abilitazione all'esercizio professionale nonché indicazione della
farmacia in cui è titolare con gli estremi di ubicazione della stessa, della
sede farmaceutica di pertinenza e dell'autorizzazione dell'esercizio.
L'albo è aggiornato:
a) in base ai rapporti mensili dei medici provinciali, contenenti per ogni
titolare le notizie indicate al secondo comma del presente articolo, nonché la
farmacia di cui è titolare con gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio
della sede farmaceutica di pertinenza;
b) in base ad analogo rapporto dell'ordine provinciale dei farmacisti da
trasmettersi entro tre mesi tramite la Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani.
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha la facoltà di
pubblicare a stampa l'albo nazionale dei titolari di farmacia.
Il farmacista è tenuto all'iscrizione all'albo dei farmacisti della
provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare.