D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo I -
Degli albi professionali
1. Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese
di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed
alle occorrenti variazioni.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio
provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo
e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.
Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai Ministeri di grazia e
giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale,
agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende
l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della
categoria.
3. L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono
indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la
cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di
iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con
indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il
numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine
corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.
L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della
deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene
conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente
dell'età.
In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o
specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle
singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono
indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.
In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati
elenchi nominativi per ogni singola specialità.
Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si
annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
4. La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui
circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei
seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di buona condotta;
f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle
disposizioni in vigore;
g) certificato di residenza.
I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data
non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve
presentare la relativa documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale,
di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di
bollo e di legalizzazione.
5. I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica
amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai
termini dell'art. 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sono
esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e),
dell'articolo precedente.
Essi devono a tale fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui
dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.
6. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle
condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o
la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni
previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.
7. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono
presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i
seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 o gli equipollenti
documenti esteri;
d) il titolo di abilitazione professionale;
e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.
Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di
residenza, dev'essere confermato dal prefetto della provincia. Esso non è
richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono
essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati
dal Ministero degli affari esteri della Repubblica
8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone
l'iscrizione nell'Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato
se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è
trasmessa per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e
per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento
approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.
La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova
dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.
Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione,
nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore
della Repubblica.
9. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo
l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa
Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.
10. È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il
trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o
intenda trasferire la propria residenza.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi
sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una
misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso
dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione
nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto
soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel
cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna
delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo
di essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del
decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di
provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro
Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.
11. Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro
un anno dall'accertato trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito
l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione,
specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e
avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione
dall'Albo, in sua assenza.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento
penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando
siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le
iscrizioni.
12. Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei
termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233,
e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto sentito il
Consiglio provinciale di sanità.
Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.
13. L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione,
oltreché nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio
della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione
nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio
comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.