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D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221 
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Capo I -

Degli albi professionali

1. Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.

Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

3. L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.

L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.

In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.

In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.

Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.

4. La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta;

f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;

g) certificato di residenza.

I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa documentazione.

In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.

Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.

5. I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini dell'art. 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente.

Essi devono a tale fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.

6. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.

7. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 o gli equipollenti documenti esteri;

d) il titolo di abilitazione professionale;

e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.

Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, dev'essere confermato dal prefetto della provincia. Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi.

I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri della Repubblica

8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è trasmessa per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.

La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.

9. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.

10. È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:

a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;

b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;

c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13

settembre 1946, n. 233.

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.

11. Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.

Qualora, ai sensi del citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.

Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.

12. Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.

13. L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltreché nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.

 

 

 



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