D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221 .
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo II
Delle assemblee
14. Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio
scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea
degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti
giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto
nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle
votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle
relative operazioni (3).
15. L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o
Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti
all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le
funzioni di scrutatori e di segretario (4).
16. Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri
uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro
dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere
in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233 (5).
17. per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti
norme:
La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio
vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa
la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per
esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita
copiativa che dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza
del voto.
Il presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel
primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un
plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed
a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico
vengono incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti
il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri
componenti l'Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che veglia
sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora
stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e
delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio
e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli
accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la
votazione.
Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in
duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri
del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio (6).
18. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il
presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli
scrutatori e dal segretario.
19. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato
dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le
contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli
scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente
art. 3, secondo comma (7).
20. Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli
eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente art. 2.
Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si
riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.
21. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni
iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni
elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie,
che decide nel termine di sei mesi.
22. Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è
eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro
quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino
alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di
cessazione dell'intero Consiglio (8).
23. L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di
gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il
Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un
sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati
nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233.
24. Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto
degli iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli
iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al
delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea,
viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda
convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché
non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
25. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello
nominale, per alzata e seduta.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel
caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non
valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di
voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per
scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo Il
del titolo VII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, numero 383.
26. Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno
luogo nel febbraio di ogni anno.
La convocazione del Consiglio nazionale per la elezione del Comitato centrale
viene fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli
Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il
Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata,
almeno venti giorni prima della votazione.
Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel
secondo comma dell'articolo 14, si applicano anche alle Federazioni,
intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della
Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della
Federazione (9).
27. Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un
collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un
supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai
Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.
Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i
Comitati centrali.