D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221 (1).
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo III -
Dell'amministrazione e contabilità
28. Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui
sono costituiti.
Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province
finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.
Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
29. I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali
curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e
dirigono l'attività degli uffici (10).
30. Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non
interviene la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità,
prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente
e dal segretario.
31. Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono
ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del
Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti
compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal
Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al
segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti
da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere
meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
32. Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e
degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a
prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità.
Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato
limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di
accertata solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio
non indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del
bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è
responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento
del bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
b) registro di entrata e di uscita;
c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.
33. Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli
artt. 4,
14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme
della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i
termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non
riscosso per il riscosso.
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o
collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di
contributi ad essi spettanti (11).
34. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa
farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con
deliberazione dell'assemblea.
35. I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai
rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente
Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai
rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli
nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica (12), il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione,
può, con decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimità.
36. Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'art. 6
del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, può essere ordinato, su
proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:
a) morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14 terzo comma, del
decreto legislativo predetto;
b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lett. b), del decreto
stesso.
37. La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, è esercitato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica.