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D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221.
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Capo V

Della Commissione centrale

53. I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt. 42 e 43.

Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.

Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.

54. Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica.

Il ricorso previsto dall'art. 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al prefetto e al Procuratore della Repubblica.

Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio.

Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è fatta all'interessato al procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al prefetto e all'Ordine o Collegio.

Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 53 debbono essere depositate presso la segreteria:

a) le relata delle notificazioni effettuate;

b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;

c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, anche la

ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo.

Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.

55. Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente.

Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;

2) gli estremi del provvedimento che si impugna;

3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni;

4) la sottoscrizione del ricorrente.

Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso.

La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente.

Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.

56. Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.

Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.

Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre sedi prendere visione degli atti depositati in segreteria.

I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.

57. Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 79.

Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.

58. La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. È in facoltà del presidente di variare l'ordine predetto.

59. Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.

Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse.

Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.

60. I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.

61. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di età.

62. La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.

Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.

63. Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima.

Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio stesso.

64. I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.

65. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.

66. La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere:

1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione;

2) l'oggetto del ricorso;

3) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;

4) il dispositivo;

5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.

La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

67. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella segreteria.

68. La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed

al Comitato centrale della Federazione nazionale.

Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

69. In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.

Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio.

Dell'avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.

Della rinunzia è preso atto con apposita decisione.

70. Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;

b) i nomi dei componenti intervenuti;

c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

71. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.

Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:

1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;

2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;

3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;

4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;

5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.

Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.

72. La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.

73. Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

74. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.

75. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.

76. L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado non inferiore al 6°, che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso in numero non superiore a due.

Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.

77. Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.



 

 



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