D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221
.
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
78. Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono
esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di
procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e
memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
79. Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del
presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed
al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o
Collegio.
80. I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi
degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233,
dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e
fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.
81. I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all'art. 28 del regio
decreto legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
983, al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della Commissione
centrale di cui all'art. 17 del decreto legge 13 settembre 1946, n. 233, sono
decisi dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al
ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.