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D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371
Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1998, n. 251.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;

Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della sanità;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

 

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993 SIGLATO L'8 AGOSTO 1996, MODIFICATO INTEGRATO IL 3 APRILE 1997.

Dichiarazione preliminare

1. Il riordino del S.S.N. avviato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dal D.Lgs.7 dicembre 1993, n. 517, accentua il ruolo delle regioni, per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualità del servizio e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso anche alla ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale.

2. Quest'ultima è assicurata attraverso il sistema delle farmacie pubbliche e private. Con la farmacia aperta al pubblico, attraverso un complesso di beni e servizi strumentalmente organizzati, viene esercitata la professione farmaceutica in base alla quale sono autorizzate la preparazione, il controllo, la conservazione e la dispensazione dei medicinali in via esclusiva.

3. La professione esercitata in questo contesto costituisce garanzia per la tutela della salute del cittadino in coerenza con i dettati costituzionali. 4. La presente convenzione vuole costituire un momento significativo per l'attuazione delle soluzioni ottimali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche anche in riferimento al Piano sanitario nazionale 94-96 che include l'assistenza farmaceutica tra i livelli uniformi di assistenza da garantire omogeneamente sul territorio nazionale comprese le prestazioni di assistenza integrativa.

5. Nel sistema così designato il farmacista viene chiamato a svolgere un importante ruolo in considerazione del fatto che è portatore di esperienze consolidate e valide per professionalità e capacità di adeguare la struttura e il suo modus operandi per il soddisfacimento delle nuove esigenze, assicurando un servizio pubblico sociale ed essenziale.

6. In questa ottica il S.S.N. e con esso le aziende instaurano con le farmacie, attraverso la presente convenzione, un rapporto che non è solo di tipo economico ma di collaborazione per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili.

Premessa

1. La presente convenzione ha l'obiettivo di regolare i rapporti tra le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico con il Servizio sanitario nazionale individuando le sottoelencate linee guida:

A) instaurazione di un rapporto di collaborazione integrato, perché ciascuna delle parti partecipi a giusto titolo al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Piani sanitari regionali per le attività di prevenzione e cura delle patologie in tutti i loro aspetti;

B) realizzazione di soluzioni integrate per la dispensazione in via esclusiva dei farmaci e in via prioritaria per le prestazioni di assistenza integrativa nel rispetto dell'art. 3, secondo comma, punti A) e C) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi concordati;

C) istituzione di un sistema di relazioni mediante costituzione di organismi con composizione paritetica che a livello nazionale e locale possano rendere concreto l'esercizio del diritto all'informazione ed effettivi i risultati della collaborazione anche mediante trasferimento delle esperienze maturate in alcune realtà locali ad altre;

D) istituzione di un sistema di controlli globali e specifici sulla gestione dei contenuti convenzionali nonché di verifica sulla conformità a legge dei comportamenti locali concernenti la erogazione delle prestazioni farmaceutiche, atti ad assicurare efficienza, qualità, continuità dei servizi e degli obiettivi di piano anche mediante regolamentazione della eventuale e motivata sospensione dell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta;

E) istituzione di un sistema di composizione dei contrasti che possono insorgere per la interpretazione ed applicazione dei contenuti convenzionali.

Articolo 1

1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.

Articolo 2

1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.

2. La dispensazione dei medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presìdi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza.

3. Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;

- attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);

- attuare le prenotazioni di prestazioni specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le regioni ne ravvisino la necessità;

- monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;

- erogare ausili, presìdi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle aziende U.S.L. In caso di contestazione fra le parti, la valutazione è demandata alla commissione di cui all'art. 11;

- attuare l'integrazione della farmacia con le strutture socio sanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare.

4. E' consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le OO.SS. e recepito con un protocollo d'intesa.

Articolo 3

1. Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci.

2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa.

Articolo 4

1. Per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.

2. Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione.

3. La ricetta redatta a cura del medico è spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi:

a) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge);

b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale;

c) prescrizione;

d) data di prescrizione;

e) firma e timbro del medico;

f) sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti.

La stessa munita della data di spedizione e del timbro della farmacia è ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del S.S.N. quando è compilata ai sensi della normativa vigente, contiene gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ed è corredata da quanto previsto al precedente comma 2.

4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.

5. Ai fini della spedizione, in regime convenzionale, la validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione, fatte salve diverse disposizioni di legge.

6. La ricetta che risulti mancante del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale nonché della data di spedizione e del timbro della farmacia, del timbro e/o firma del medico, verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.

7. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a) e d) del comma 3, e quella spedita in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico ad eccezione di quello previsto al successivo comma 10, verrà sottoposta alla Commissione di cui all'art. 10, per gli accertamenti e le decisioni del caso.

8. Le ricette contenenti una diversa specialità medicinale o diversa per dosaggio o forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista ai sensi dell'art. 6 verranno sottoposte alla commissione di cui all'art. 10, per le decisioni del caso.

9. La ricetta incompleta degli elementi previsti alla lettera c) del comma 3, verrà addebitata direttamente alla farmacia.

10. Vanno altresì addebitate direttamente con contestuale comunicazione alla farmacia, le ricette:

- mancanti contemporaneamente degli elementi di cui alle lettere a) e b);

- contenenti medicinali non a carico del S.S.N.;

- contenenti un numero di pezzi superiore al consentito o al prescritto (relativamente ai prezzi in più fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista).

11. Le ricette che a norma del presente accordo sono da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 10, devono essere inviate alla stessa entro un anno dalla data di consegna da parte della farmacia, pena la decadenza della contestazione. La commissione medesima esamina le ricette entro il termine di un anno dalla data di ricezione trascorso il quale le stesse vengono esaminate da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale interessata.

12. Verranno rettificati d'ufficio con contestuale motivata comunicazione alla farmacia tutti gli errori contabili compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, diritti addizionali o quant'altro previsto dalla normativa vigente. E' fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla commissione di cui all'art. 10.

13. Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione - e, da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.

14. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna e diurna, salvo specifiche intese nell'ambito di accordi regionali.

Articolo 5

1. La ricetta può contenere la prescrizione di medicinali, ovvero prodotti dietetici, presìdi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari entro i limiti quali quantitativi e le modalità stabilite dal comma 1 dell'art. 3.

Articolo 6

1. Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. Quanto disposto dal presente comma non può essere applicato per quelle ricette contenenti medicinali per i quali una specifica normativa renda obbligatorio, ai fini della validità della ricetta, l'indicazione da parte del medico di determinati elementi.

2. Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio sanitario nazionale.

3. Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.

4. Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.

5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 saranno sottoposti all'esame della commissione di cui all'art. 10.

Articolo 7

1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.

2. La farmacia, inoltre, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata, ovvero quant'altro eventualmente previsto secondo le modalità concordate a livello regionale ai sensi del comma 2, art. 4 del presente accordo che costituiscono di per sé tariffazione delle specialità medicinali.

3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione delle ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.

4. Le ricette eventualmente mancanti del bollino verranno sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 10.

5. In caso di un eventuale mancato ritiro di parte dei prodotti prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulla ricetta idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.

Articolo 8

1. Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale.

2. A decorrere dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente accordo le farmacie consegneranno entro il mese successivo a quello di spedizione - per il tramite di Federfarma le farmacie private aderenti, le farmacie pubbliche per il tramite delle loro associazioni, direttamente le farmacie non aderenti - un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla parte pubblica il tempestivo utilizzo. In sede di accordi regionali potrà essere concordata la fornitura di ulteriori dati.

3. Il documento contabile deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilità. Le ricette intestate ad assistiti provenienti da altre regioni devono essere raggruppate separatamente per consentire la compensazione della mobilità sanitaria interregionale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993.

4. E' riconosciuto alle farmacie la corresponsione di un acconto, da richiedersi entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento contabile di cui al comma 1, nella misura pari al 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente.

L'effettivo pagamento dell'importo così determinato va effettuato di norma entro il 28 febbraio e comunque entro il I trimestre dell'anno in corso. In sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. I singoli accordi regionali possono definire modalità diverse di erogazione dell'acconto.

5. I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In ogni

caso il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, è comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali. L'acconto di cui al precedente comma 4 costituisce anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale.

6. Gli accordi regionali possono prevedere la facoltà del creditore di avvalersi di istituti finanziari o di credito per l'incasso delle proprie competenze nei confronti dell'ente erogatore.

7. Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le stesse saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate, nel mese successivo a quello della comunicazione.

Articolo 9

1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, i farmacisti accreditati dalle aziende U.L.S., hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia.

2. Le operazioni di cui al precedente comma potranno essere differite, a richiesta del farmacista ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa.

3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. Il farmacista è inoltre tenuto a comunicare all'azienda di competenza il luogo di giacenza delle ricette eventualmente non conservate in farmacia.

4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia a cura della azienda entro trenta giorni.

5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricezione della contestazione scritta.

6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti esaustivi, l'Azienda U.S.L. può chiedere il deferimento della farmacia con le procedure di cui all'art. 10.

Articolo 10

1. Presso ogni azienda o consorzio tra aziende costituite nell'ambito della stessa provincia è istituita una Commissione farmaceutica così composta:

- 3 farmacisti di cui 2 componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'azienda;

- 3 farmacisti titolari di farmacia privata, di cui 2 componenti effettivi di cui 1 rurale e 1 supplente, designati dalla Federfarma.

2. Le funzioni di presidente sono svolte, da uno dei componenti effettivi designato dalla Federfarma.

3. Qualora il caso sottoposto all'esame della Commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, i 3 farmacisti titolari di farmacia privata sono sostituiti da 3 farmacisti, 2 membri effettivi di cui 1 con funzioni di presidente e 1 supplente, designati dalla Fiamclaf/Pubblifarm.

4. La funzione di segreteria della Commissione è svolta da un funzionario dell'azienda, senza diritto di voto.

5. I componenti effettivi e i supplenti nominati con atto deliberativo del direttore generale dell'azienda interessata ovvero del direttore generale designato dal consorzio di aziende durano in carica per tutto il periodo di validità del presente accordo e sono sostituibili in ogni momento con atto deliberativo del suddetto direttore, da adottarsi entro trenta giorni, su richiesta motivata della parte che li ha designati.

6. La Commissione è competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza al presente accordo.

7. La Commissione esamina le ricette ritenute irregolari ai sensi dell'art. 4 nel rispetto dei tempi previsti dal comma 11 dell'art. 4.

8. Nei confronti delle ricette esaminate la Commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni:

- annullamento totale o parziale della ricetta;

- convalida definitiva del pagamento.

9. Le ricette totalmente irregolari vengono annullate con stampigliatura e restituite alla farmacia interessata; quelle parzialmente irregolari, invece, vengono restituite in fotocopia alla farmacia interessata.

10. La Commissione, nell'adottare le proprie decisioni si atterrà anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata, hanno prevalenza sull'eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione.

11. I provvedimenti di cui al comma 8 adottati dalla Commissione sono definitivi e debbono essere comunicati all'azienda entro trenta giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette. L'azienda procede agli eventuali addebiti entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, previo avviso alla farmacia interessata con lettera a.r.

12. In caso di accertamento di rilevanti e reiterate inosservanze e violazioni degli obblighi previsti dal presente accordo nonché da quelli derivanti dagli accordi regionali, da parte della farmacia, la Commissione è tenuta a farne segnalazione alla azienda.

13. Il deferimento della farmacia alla Commissione è effettuato a cura delle A.S.L., previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento allegato al presente accordo, le relative controdeduzioni.

14. Il presidente della Commissione, a seguito del predetto deferimento fissa la data della riunione.

15. L'interessato dovrà essere preavvertito della data di detta riunione nonché della facoltà di essere sentito dalla Commissione.

16. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:

a) proscioglimento;

b) richiamo;

c) richiamo con diffida;

d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;

e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;

 

 



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