D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
Allegato III
DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA
1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti
amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono
contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza
quanto segue:
- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia
costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il
quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella
categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.
1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in
cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze.
2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le
transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I
qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:
+--------------------------------------------------------------+
| Sostanza | Valore soglia |
|----------------------------------------------|---------------|
|Anidride acetica . . . . . . . . . . . . . . .| 20 litri |
|Acido antranilico e i suoi sali. . . . . . . .| 1 kg |
|Acido fenilacetico e i suoi sali . . . . . . .| 1 kg |
|Piperidina e i suoi sali . . . . . . . . . . .| 0,5 kg |
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle
categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le
etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato
I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente
la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al
punto 1.
5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un
periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel
quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa
immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle
autorità competenti.