D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO I
Degli organi e delle tabelle
Articolo 1
(Legge 26 giugno 1990, n. 162,
artt. 1, commi 1 e 2, e 2)
Nota (1) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai
Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro
per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e
diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle
regioni nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento
del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il
Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si
avvale dell'Osservatorio permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal
Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento
alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del
mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti
riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività
lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche
o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in
particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di
cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché
sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione
e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal
presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al
secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione
di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della
sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali,
promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla
gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella
misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi
previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio
decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche,
la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica,
emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.
14. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti,
nonché sugli indirizzi che saranno seguiti].
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua
qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti
pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e
della cura della tossicodipendenza.
Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine
di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base
dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite
da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo.
Articolo 2
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)
Attribuzioni del Ministro della sanità
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le
attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti
o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli
stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio
economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per
il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della
Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale
avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura
l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o
psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché
alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il
rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze
da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione,
l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego
e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di
sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;
4) (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi) (2);
Nota (2) abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata
in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei
consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche
relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici,
riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe,
alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare
il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
Articolo 3
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le
politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel
comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio
sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei
consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli
infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi
all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
alcool, nonché agli interventi i prevenzione, di cura e di recupero sociale e
presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e
privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi
singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati
conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in
ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la
produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai
sensi dell'articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni
commerciali di solventi inalabili;
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o
psicotrope.
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei
laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.
Articolo 4
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o
psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo
in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e
altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i
dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in
lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con
la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2,
della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)
Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità
si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei
casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto
riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con
le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Articolo 6
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)
Modalità della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione,
alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato
alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal
Ministero della sanità.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni,
salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi
della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di
accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste
dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo
presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.
Articolo 7
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i
titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie,
sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli
appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti
all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti,
alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Articolo 8
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni
chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni
previste dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o
comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri
atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i
documenti di cui all'articolo 7.
Articolo 9
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività
delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di
collaborazione con i competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri
degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite
per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi
della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico.
Articolo 10
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1°
aprile 1988, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1988,
n. 176, art. 2-bis)
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei
servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già
istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle
polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della
polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi
dei Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali
interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente,
agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di
comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di
cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101,
comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
Articolo 11
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del
territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per
lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione
in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di
venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori
del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione
stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione
giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale
antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in
lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti
il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale
relativamente al 1990.
Articolo 12
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della
Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari
delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti
o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le
modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche
attinenti alla materia di cui al presente test unico è obbligatoria la presenza
del Ministro per gli affari sociali.
Articolo 13
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
7, commi 1 e 2)
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al
controllo del Ministero della Sanità sono, raggruppate, in conformità ai
criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi
internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto
dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità
adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni
internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da
una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinate.
Articolo 14
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)
Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di
cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee
naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione
narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute
per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a
quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la
loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed
abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine
o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati
feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare
distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni
o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili
per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica
o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della
tabella I;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre
dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto
ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a
lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve
durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze
non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati
accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di
intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle
tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le
sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando
queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa
e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di
abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che
entrano a far parte della loro composizione;
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica,
antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e
alla possibilità di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del
presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche
relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in
cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi
nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la
denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la
denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto
farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini
della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una
qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea
ad identificarlo.
Articolo 15
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)
Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla
diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali
dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui
all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze,
l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla
prevenzione ed alla cura delle
tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui
al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Articolo 16
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla
coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna
autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è
pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.