D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO X
Attribuzioni regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze
Articolo 113
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome
1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi
pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad
essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del
tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di
tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo
alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate
dalla regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di
informazione e prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano
nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove
costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o
associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale
qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti.
Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i
comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di
cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante
appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini
di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di
prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi
programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità
scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono
il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato
dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti
unità sanitarie locali.
Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali,
singole o associate, ed i centri previsti dall'art.
114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli
enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro
attività con finalità di prevenzione del disagio psico-
sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114
possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi
allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento
sociale degli assistiti.
Articolo 116
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)
Albi regionali e provinciali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo
degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed
il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle
attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività
prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso
riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso
degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di
autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli
eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei
requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo
alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi
operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna
sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti
indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate
all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata
iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata
effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula
delle convenzioni di cui all'art. 117, per:
a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora
ai sensi dell'art. 281 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre
1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6,
e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono
altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di
strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono
abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a),
del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi
presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli
albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono
temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei
benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di
autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti
enti, in caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano
come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.
Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Convenzioni
1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e
reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonché la realizzazione di
ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno
essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità
sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 114 e gli enti, le
cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo
regionale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali
sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza
sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente
concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività
di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal
Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e
giustizia ai fini di cui all'art. 94.
4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in
esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico
che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli
indirizzi di programmazione della regione in materia.
Articolo 118
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità
sanitarie locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina
con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria
locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico,
dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore
professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di
prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle
ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della
sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche
della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in
collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla
trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in
ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le
tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto.
Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato,
il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale
istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle
normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il
presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad
acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno
1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere
sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del
Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge
22 dicembre 1984, n. 887.
Articolo 119
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in
base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai
tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato,
l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio
di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità
sanitarie locali per successivi interventi.