D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO XI
Interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Articolo 120
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può
chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad
accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di
volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la
tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei
rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali,
nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o
dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato
l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai
commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria
contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di
istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e
delle terapie praticate].
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro
identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria
professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra
autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice
di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri,
associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello
unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi
sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica
atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni
di carteggio.
Articolo 121
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
[1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso
personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La
segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato].
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando
venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al
comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un
programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 122
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di
fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce
un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può
prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano,
in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle
cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115,
iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà
sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed
urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di
terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici
adeguati.
Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da
parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della
persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle
condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso
strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in
alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture
riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere
su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli
albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in
condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75,
comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della
segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
Articolo 123
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di
esecuzione della pena
1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di
sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai
sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale
competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la
sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente
all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati
conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di
cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV
dell'art. 14.
Articolo 124
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo
in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico
impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà
di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di
lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai
fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni
degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda,
in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il
ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono
avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di
particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello
che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si
applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Articolo 125
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture
pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di
lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli
accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del
rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore
dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la
incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il
datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (6).
Nota (6) Così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 126
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies
del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare
o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della
comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza
sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria.