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D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

TITOLO XII

Disposizioni finali

Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Articolo 127

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto (7).

Nota (7) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45

Articolo 128

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Contributi

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457.

Articolo 129

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Articolo 130

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.

Articolo 131

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter)

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti (8).

Nota (8) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45.

Articolo 132

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni,

della legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2)

Consulta degli esperti e degli operatori sociali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 (9).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45.

Articolo 133

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.

297, art. 1-ter)

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 134

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)

Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

Articolo 135

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36)

Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Capo II - Abrogazioni

Articolo 136

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.




 

 



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