D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO II
Delle autorizzazioni
Articolo 17
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
8, comma 1)
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare,
esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque
detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero
della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto
riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la
vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono
subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della
sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono
indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei
registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei
titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso
per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il
Comando generale della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di
coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa
di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il
compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 70. Si applicano le
disposizioni contenute nei commi da 2 a 6] (3).
(3) Comma abrogato dall'art. 1,
D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
Articolo 18
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento
di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della
Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma i carabinieri che
impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
Articolo 19
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e
non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo
ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o
imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di
buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti
deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è
necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti
previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla
filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte
o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante
dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito
provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o
del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire
in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la
prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore
tecnico.
Articolo 20
(Legge 2 dicembre 1975, n. 685, art. 18)
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere
presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per
il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del
rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la
documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Articolo 21
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione,
della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia,
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in
tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il
legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità
procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di
incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o
psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale
addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve
entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi.4. Il provvedimento di revoca o di
sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il
sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente
per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta
i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Articolo 22
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)
Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il
Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i
provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di
sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei
registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di
autorizzazione.
Articolo 23
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4,
comma 2)
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della
sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle
giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad
altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna
destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite
dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere
distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente
articolo deve essere redatto apposito verbale.
Articolo 24
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite
dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero
della sanità che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro
utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato,
dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme
relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate
statali.
Articolo 25
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 141, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1)
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero
della sanità
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti
dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne
stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche
locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai
prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da
parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al
Ministero della sanità.