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D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

TITOLO III

Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

 

Capo I - Della coltivazione e produzione

Articolo 26

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)

Coltivazioni e produzioni vietate

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Articolo 27

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990, n. 162, n. 33, comma 1)

Autorizzazione alla coltivazione

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Articolo 28

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32 comma 1)

Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Articolo 29

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)

Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, all natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe

debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Articolo 30

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Eccedenze di produzione

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Capo II - Della fabbricazione

Articolo 31

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Quote di fabbricazione

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Articolo 32

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)

Autorizzazione alla fabbricazione

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope

3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentanza dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope,

anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

Articolo 33

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)

Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Articolo 34

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)

Controllo sui cicli di lavorazione

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego

di dette sostanze.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Articolo 35

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)

Controllo sulle materie prime

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

Capo III - Dell'impiego

Articolo 36

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)

Autorizzazione all'impiego

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Capo IV - Del commercio all'ingrosso

Articolo 37

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)

Autorizzazione al commercio all'ingrosso

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;

c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

 

 



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