D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO IV
Disposizioni relative alla distribuzione
Capo I
Della vendita dell'acquisto e della somministrazione
Articolo 38
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990, n. 162,
artt.
9, comma 1, e 32 comma 1)
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14
deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a
titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a
richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni
acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della
sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle
preparazione comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso
le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni
acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,
denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale
disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal
Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari
campioni di tali specialità.
4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle
tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di
cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla
richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione
sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 39
(Legge 22 dicembre 1975, 685, art. 39)
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola
sostanza o preparazione.
2. 2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice
e rimane in possesso del
richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata
dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La
sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della
fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti
giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero
della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione
stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui
circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 40
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)
Confezioni per la vendita
1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al
momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione,
indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio
illustrativo che accompagna la confezione.
Articolo 41
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1)
Modalità di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al
farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia
effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente
autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento
della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si
tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II
previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi,
il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente,
al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice
copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si
effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati.
Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da
questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata
dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere
restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non
ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia
della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a
mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del
corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle
disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
Articolo 42
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
10, comma 1)
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di
medici chirurghi
1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in
genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per
l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie
preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14,
nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori,
istituti, case di cura e gabinetti predetti.
La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in
triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne
trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente
autorità sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette
preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le
normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono
tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale
devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale.
Articolo 43
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
33. comma 2)
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di
cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare
chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con
mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le
rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte
lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di
somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1
debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico,
predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici
chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che,
all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il
quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al
richiedente.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un
dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre
per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre,
l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del
medico veterinario da cui è rilasciata.
4. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve
conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante
ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a un milione.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale
debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve
apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità
sanitaria locale".
Articolo 44
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del
comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma
fino a lire due milioni.
Articolo 45
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
11, commi 1 e 2)
Obblighi del farmacista
1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con
l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli
estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto
su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2
dell'articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta
secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la
data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del
discarico ai sensi dell'articolo 62.
4. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può
essere più spedita.
5. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro
milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la
forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle
sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e
singoli reparti.
Capo II
Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Articolo 46
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I,
II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le
navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in
triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima,
dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario
dell'armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha
sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre
deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la
dicitura: "spedita il giorno...".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è
consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico
e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal
medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Articolo 47
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I,
II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le
aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove
è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei
lavoratori addetti;
inoltre deve esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui
circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale
apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e
deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso
deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione.
Articolo 48
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste
negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare
autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della
utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto
soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri,
marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che
gli interessati sono tenuti ad osservare.
Capo III
Della ricerca scientifica e sperimentazione
Articolo 49
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed
i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo
riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a
provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa
determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato
conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta,
nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e
delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e
dei periti.
L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata
la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle
dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro
vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in
giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate
e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del
comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino
a lire un milione.