D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO V
Dell'importazione, dell'esportazione e del transito
Articolo 50
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché
all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le
dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la
validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori
a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere
spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con
destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi
franchi qualora la disciplina a questi relativi vi consenta la introduzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare
gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per
finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita
autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante
dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in
importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo
41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14.
Capo I - Dell'importazione
Articolo 51
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a
presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità
indicate con decreto del Ministro.
Articolo 52
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, n. 52)
Importazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in
conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla
dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è
interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto
con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve
essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il
prodotto.
3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il
permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in
pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere
l'intervento del comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la
possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone
l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso
tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga,
al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
Articolo 53
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3
dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei
prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla
bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve
annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla
bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione,
nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla
dogana emittente con le attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che
l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito
registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più
vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve
essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta
stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare
importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il
Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della
Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di
accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione
di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui
al comma 3.
Articolo 54
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria
provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e
con le modalità da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse
nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro
separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero
della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere
costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la
resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per
la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per
la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi
nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con
chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità
della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare
anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di
umidità della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un
militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato
in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato
dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero
della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una
terza copia è consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana,
al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto
in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle
registrazioni di entrata ed uscita.
Articolo 55
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è
effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese
dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana
competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale
delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono
restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
4.I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero
della sanità.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione
affidatogli per la custodia.
Capo II - Dell'esportazione
Articolo 56
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a
presentare domanda anche al Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di
importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione
della merce, vidimato delle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Articolo 57
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)
Esportazione
1.Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà
tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere
effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di
destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata
dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di
esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
3. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà
immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della
bolletta e del permesso di esportazione.
4. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il
permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici
postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai
documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita.
Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro della sanità.
Capo III - Del transito
Articolo 58
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare
domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere
esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti
autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Articolo 59
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)
Transito
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata
e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di
transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a
scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui
figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta
deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la
merca raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la
dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La
stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di
uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della
bolletta emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di
scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo,
provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della
merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione
effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione,
la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza,
informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il
Ministero della sanità.