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D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

TITOLO V

 

Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Articolo 50

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)

Disposizioni generali

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativi vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.

Capo I - Dell'importazione

Articolo 51

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)

Domanda per il permesso di importazione

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

Articolo 52

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, n. 52)

Importazione

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Articolo 53

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)

Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3. La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.

Articolo 54

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)

Prelevamento di campioni

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Articolo 55

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)

Analisi dei campioni

1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

4.I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Capo II - Dell'esportazione

Articolo 56

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)

Domanda per il permesso di esportazione

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Articolo 57

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)

Esportazione

1.Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

3. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

4. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Capo III - Del transito

Articolo 58

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)

Domanda per il permesso di transito

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Articolo 59

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)

Transito

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merca raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

 

 



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