D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO VI
Della documentazione e custodia
Articolo 60
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)
Registro di entrata e uscita
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV e V previste,
dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza
alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica
progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e
di uscita delle sostanze predette.
Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria
locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e
dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della
sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Articolo 61
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle
I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna
operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in
lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la
sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve
essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento
con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere
contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in
corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state
determinate.
Articolo 62
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le
farmacie
1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati
all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le
sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere
chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante
scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e
quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti
impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo.
Articolo 63
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui
all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della
sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di
materie prime poste in lavorazione, con indicazione della
loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione,
nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le
officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti
grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal
Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Articolo 64
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le
navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le
comunità temporanee
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47
devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la
residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la
data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo
numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti
al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di
porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Articolo 65
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)
Obbligo di trasmissione di dati
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e
all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II,
III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della
sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria
locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi
dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di
specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti
nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Articolo 66
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14,
devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di
ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime
ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o
sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre
precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca,
deve, essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli
enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio
di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti
entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle
condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni
previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o
incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire due milioni.
Articolo 67
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti
o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore
dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta
all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 68
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1)
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera
alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e
di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di
cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.