D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO VII
Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella
IV, V e
nella VI tabella
Articolo 69
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
1. Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso
sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare
ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi
alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla
destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
un milione.
3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei
laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della
sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi
menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza.
Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o
case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa
la menzione del nome della persona curata.
Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle
categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato
II, di seguito denominati gli
"operatori", i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate
nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui
al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2
e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli
articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di
importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali,
dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in
commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato
I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali
in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione,
e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono
tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n.
3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione
da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto
disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13
dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui
alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione
di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal
Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo
V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti
alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone
autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle
competenti autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali
relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I,
secondo le modalità indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i
servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento
della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle
sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno
sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che
svolgono attività di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la
Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare
fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura
o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività
esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in
qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di
importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e
sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano
le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7
e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le
disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di
condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le
attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva
della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo
non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi
di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad
un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei
confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione,
esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1
dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del
permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni
e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna
consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore
rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice
può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con
riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la
sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività
svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad
un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della
sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il
giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del
Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria (4).
(4) Così sostituito dall'art. 2,
D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
Articolo 71
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1)
Prescrizioni relative alla vendita
1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere
vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal
farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere
vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con
l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono
presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni
contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.