D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO VIII
Della repressione delle attività illecite
Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attività illecite
(giurisprudenza)
1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato
qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo
le norme del presente testo unico].
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le
necessità di cura in relazione alle particolari
condizioni patologiche del soggetto (5).
(5) V. nota 2
Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a
qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta,
importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste
dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle
I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti
anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o
le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a
ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
2. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.
3. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14,
si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a
lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente
articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a
sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III
previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro
anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di
sostanze di cui alle tabelle II e IV.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la
pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
Articolo 74
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige,
organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione
non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se
tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3,
non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto
dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in
luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma
5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416
del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della
legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo.
Articolo 75
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a
quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1
dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni
altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di
soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali
documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo
14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14.
Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove
è stato commesso il fatto.
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II
e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per
il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola
volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare
più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo
danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi
confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il
prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a
suo danno.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I
e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il
prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo
121.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla
contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al
prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca
dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito
di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli
accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il
prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso
ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui
confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi
immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché
si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se
possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto
e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel
territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al
programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne
ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia
inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del
programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei
dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione
del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme
vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.
10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra
struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e
recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di
valutare l'opportunità del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle
relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione
degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le
tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma
secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il
prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del
programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se
l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il
programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto
ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai
fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede
quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo].
13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere
fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni
previste nel presente articolo [e nell'art. 76].
14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli
atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona.
Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il
rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale,
anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e
delle altre strutture di cui al comma 10.
16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è
delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali,
complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito
delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle
attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le
tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;
b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili
professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai
principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno;
c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro
dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle
relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli
articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340;
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario,
previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle
tossicodipendenze.
17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è
determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.
Articolo 76
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Sanzioni penali in caso di inosservanza
[1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12
dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo
è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14,
ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese
nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle
seguenti misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione
concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e
recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale
ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata
dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora
prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con
proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto e di
ogni altro documento equipollente;
f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della
collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti,
organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del
patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni
con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali
le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca
delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai
commi da 5 a 10 dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito
dall'art. 11, legge 10 ottobre 1986, n. 663;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi
turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due
volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei
fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi
esercita la potestà parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato
commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il
servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le
tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.
666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno
che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze
emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità
derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui
l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si
sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e
dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al
fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la
presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento
durante l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del
procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione
del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un
comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative
prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una
volta nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1
non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in
apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni
di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni].
Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo
privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a
rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati
per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Articolo 78
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)
Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto
superiore di sanità, sono determinati:
a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
[b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro
ore];
[c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie
giornaliere].
2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore.
Articolo 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un
circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si
danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo
fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle
tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda
le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un
veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di
convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa
persona di età minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura
dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
motivato dall'autorità giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità,
quando l'esercizio è aperto o condotto in base
a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni
caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Articolo 80
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1)
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un
terzo alla metà;
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o
comunque destinate a persona di età minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del
codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione
del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad
altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
da parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di
scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta
anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre
l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il
delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o
l'impunità ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice
penale.
[5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita
dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata
quella indicata dal comma 2].
Articolo 81
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la
morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o
comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli
586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché
quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente
commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte
dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona
offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.
Articolo 82
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale
uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a
lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di
età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e
grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il
fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e
sanitari.
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore
degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al
colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste
dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla
metà.
Articolo 83
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)
Prescrizioni abusive
1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a
carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni
delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Articolo 84
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle
tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è
vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate
alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto
d'autore.
2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui
all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
di cui all'art. 127.
Articolo 85
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74,
79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della
patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato
a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna
per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello
che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico,
dispone comunque la confisca delle sostanze.
Articolo 86
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74,
79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei
confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal
presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di
procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art.
73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla
frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria
procedente.
Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione
Articolo 87
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2)
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al
Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze
sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato
dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità
giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone
l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di
procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente
necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in
tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità
giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o
statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle
relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità
giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.
6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con
decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
Articolo 88
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3)
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di
pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di
alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere
motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della
sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la
quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono
pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le
richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e
determina le modalità della consegna.
Articolo 89
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma
5, del codice di procedura penale)
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e
l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione
dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente
prosegua il programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i
servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura
autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non
ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su
istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da
un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di
disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico
è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a
programma terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il
ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del
programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta
esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione
del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede
per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da
1) a 6), del codice di procedura penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 96, comma 6.
Articolo 90
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a
quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in
relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima
causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale
di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora
accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e
socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti
dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se
congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo
compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il
condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di
sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene
accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni
civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più
di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al
comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più
condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma
1.
Articolo 91
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
1.La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del
condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui
l'interessato risiede.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico
per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e
socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove
il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e
l'eventuale completamento del programma.
3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito,
l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di
pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino
alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente
gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione
dell'istanza.
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata
dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico
ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena
di cui al comma 1 dell'art. 90.
Articolo 92
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne
sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al
richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se
non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara
inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia
degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata
comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il
quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.
Articolo 93
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni
successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un
delitto non colposo punibile con la sola reclusione la pena e ogni altro effetto
penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si
sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al
comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della
reclusione.
Articolo 94
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre
1986, n. 663)
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da
scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero
o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di
essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere
l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una
unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati.
Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del
programma concordato.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92,
commi 1 e 3.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato
di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni
impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di
esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di
controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue
il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla
data del verbale di affidamento.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai
sensi del presente articolo, più di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986,
n. 663.
Articolo 95
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi
in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in
istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e
socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
Articolo 96
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.
4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 -
decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari
al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per
reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto
dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di
tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza
necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente
non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità
giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la
prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e
pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti,
provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o
alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio
decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati,
provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui
all'art. 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri
medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal
carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la
cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari
allorché tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di
riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116,
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.
Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati
o confiscati
Articolo 97
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Acquisto simulato di droga
1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i
quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti
dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente
disposte dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o
dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono
all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e
dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità
giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto
motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
Articolo 98
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro -
Collaborazione internazionale
1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione
o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere
o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone
immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può
disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario
coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette
motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività
criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria
competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il
luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal
territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato,
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve
essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
Articolo 99
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare
territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia
sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda
una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque
territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme
dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche
agli aeromobili.
Articolo 100
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni
antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai
fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria
dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne dobbiano
avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a
richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero
dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero
dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di
destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Articolo 101
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di
denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico,
anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani
annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del
Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche
della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione
dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e
comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze
di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è
chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
Previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
Articolo 102
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria
competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto,
ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei
delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi
delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui
al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro
quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte
dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli
Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al
traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità
organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la
trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Articolo 103
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal
presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza
possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e
controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10
ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono
procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che
possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli,
trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai
fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze,
le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al
controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono
tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito
dell'atto compiuto.