D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
TITOLO IX
Interventi informativi ed educativi
Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico
Articolo 104
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di
educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di
educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo,
dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche
tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla
base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui
costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti
nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di
comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si
occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1
e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di
lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione
dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai
libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da
svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro
interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Articolo 105
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di
educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali
di scuola media
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale,
la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato
tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali,
costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi
dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti
comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni
giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della
scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in
vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio
per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con
il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal
fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con
enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di
solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da
istituirsi a norma dell'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e
con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi
saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite
massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di
esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo
di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di
ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei
criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle
iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di
cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in
complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali
e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
Articolo 106
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di
consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi
pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le
consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge
al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento
sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità.
Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6,
secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416 (19/a), e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per
gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in
orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate
Articolo 107
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e
sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole
infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di
addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica
dei giovani alle armi.
Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia, nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle
tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e
aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari,
scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui
danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e
tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e
sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio
militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno
criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione
è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali
medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Articolo 108
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia
delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per
l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza
o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle
prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare
per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite
mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.
Articolo 109
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei
militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli
ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di
tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41
dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69,
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie
militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro
volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio
pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un
documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati,
possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo
accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al
termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti
tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale
risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.
5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il
periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva
in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità
sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di
recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente
riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi
a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di
convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per
il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua
idoneità al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili,
vengono realizzate attività di sostegno di educazione sanitaria presso i
consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi
militari, spettano ai soli comandanti di corpo con
grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo
unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei
soggetti interessati.
Articolo 110
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Servizio civile
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del
trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio
militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio
territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della
direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio
civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla durata del servizio
militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il
centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a
tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità
terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento
dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità
militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio
militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi
momento, accertare presso comunità terapeutiche o presso il centro di
accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la
presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso
il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale,
l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Articolo 111
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture
sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad
assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza a favorire il recupero
socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza rilevati nell'ambito
militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e
dell'interno.
Articolo 112
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre
1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di
prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e
convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza
socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.