R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 .
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico
TITOLO II
Dell'esercizio delle
farmacie
Capo I
Pianta organica e trasferimenti
21. Presso ogni Prefettura dev'essere tenuto al
corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun Comune della Provincia.
22. La pianta organica delle farmacie è
sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento
ufficiale.
È sottoposta a revisione straordinaria quando,
le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo verificatesi, abbiano
determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi centri abitati alla
cui
assistenza farmaceutica sia necessario di
provvedere. La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del Comune ed il numero delle
farmacie che il Comune deve avere in base all'art. 104 del testo unico delle
leggi sanitarie;
b) la delimitazione della sede di ogni singolo
esercizio;
c) il numero delle farmacie esistenti di fatto.
Essa è pubblicata nel Foglio degli annunzi
legali.
23. Quando in un Comune nel quale non esistano
esercizi in soprannumero alla pianta organica, si renda vacante una sede, gli
altri farmacisti esistenti nel Comune possono chiedere di trasferirvi il proprio
esercizio.
Nel caso di accoglimento della domanda la
farmacia, il cui titolare abbia ottenuto il trasferimento, sarà conferita
mediante pubblico concorso, secondo le norme del presente regolamento.
Ove, però, la farmacia da mettere a concorso si
trovi in una sede in cui esistano di fatto più farmacie alle quale non sia
stato possibile assenare una sede distinta, il Prefetto stabilirà la nuova sede
dell'esercizio da conferire in altra zona del
Comune, in rapporto agli effettivi bisogni dell'assistenza farmaceutica.
24. Nel caso previsto dal terzo comma dell'art.
109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto
dai farmacisti esistenti nel Comune e la farmacia del titolare che lo ha
ottenuto deve essere chiusa.
Il trasferimento può essere disposto se la nuova
farmacia dista dalla più prossima almeno 500 metri.
25. Le domande relative ai trasferimenti di cui
ai due articoli precedenti, debbono essere prodotte al Prefetto (14) entro un
termine perentorio fissato dal Prefetto stesso, con speciale avviso, che viene
notificato al Sindacato provinciale dei
farmacisti e pubblicato per 15 giorni consecutivi, all'albo della Prefettura
(16) e a quello del Comune.
Le domande debbono essere corredate dei titoli e
documenti che dimostrino nei richiedenti il possesso dei mezzi sufficienti per
il regolare esercizio della farmacia nella nuova sede in cui dovrebbe essere
trasferita, nonché, nel caso dell'art. 23, dei mezzi per pagare l'indennità di
avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e
dotazioni attinenti all'esercizio già esistente.
Il Prefetto, sentirà anche il parere del
Sindacato provinciale dei farmacisti prima di emettere il provvedimento.
26. Nell'esame delle domande prodotte dai
farmacisti per il trasferimento da una sede all'altra, il Prefetto darà la
preferenza al titolare della farmacia che si trovi in sede avente di fatto più
farmacie, e negli altri casi adotterà i criteri di preferenza stabiliti dal
R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1176.
27. L'autorizzazione all'impianto e all'esercizio
di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, nella ipotesi prevista dal
4° comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, è concessa a
seguito di pubblico concorso da espletarsi in base alle norme contenute nel
presente regolamento.
Il nuovo esercizio dovrà essere distante almeno
500 metri da quello più prossimo.
28. Chi intende trasferire una farmacia da uno ad
altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione,
deve farne domanda al Prefetto corredata della prova che il nuovo locale disti
dal più prossimo esercizio almeno 500 metri.
La domanda deve essere pubblicata per 15 giorni
consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello del Comune.
Il decreto di trasferimento richiama quello di
autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l'esercizio
farmaceutico.
Capo II
Disimpegno del servizio
farmaceutico
29. Il Prefetto, sentiti i Podestà, il Consiglio
provinciale di sanità e il Sindacato provinciale dei farmacisti, stabilisce le
norme ed i turni per il regolare esercizio delle farmacie nella Provincia, ai
termini del primo comma dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie,
tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della
convenienza di concedere, ove sia possibile, la chiusura domenicale.
Copia delle norme deve essere tenuta esposta al
pubblico in ciascuna farmacia e pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della
Provincia.
30. I Comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti o capoluoghi di Provincia possono sussidiare una o più farmacie, per
assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica.
31. Il titolare autorizzato di una farmacia può
farsi sostituire nell'esercizio della medesima.
La sostituzione temporanea non può avere durata
superiore a due mesi.
La sostituzione per motivi di famiglia può avere
durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva
o per richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessità di
pubblico servizio di carattere non permanente, dura finché dura la causa che
l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della farmacia deve dare
avviso al Prefetto, indicando il farmacista diplomato o laureato che lo
sostituisce.
Questi deve essere un farmacista regolarmente
iscritto all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere
a), b), c), d), e), h), dell'art. 4.
Quando il titolare o il direttore di una farmacia
si assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non può riprendere
servizio, se non dimostri con certificato medico che è esente da difetti o
imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie
contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
32. Il titolare di un esercizio farmaceutico deve
comunicare al Prefetto il nome degli addetti all'esercizio stesso ed esibire
tanti certificati, quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi
siano esenti da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale
della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso
l'esercizio medesimo.
33. La nomina dei direttori responsabili delle
farmacie appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
degli eventuali farmacisti collaboratori dei direttori, ha luogo secondo le
norme contenute nei regolamenti delle istituzioni medesime e non è valida se
gli uni e gli altri non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere
da a) ad h) dell'art. 4 del presente regolamento.
34. Nella Farmacopea ufficiale sono indicate, con
speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo
di essere provviste ai termini dell'art. 123 del testo unico delle leggi
sanitarie Esse saranno anche riportate in apposito elenco.
Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili
indispensabili di ciascuna farmacia, le sostanze che debbono essere tenute con
particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave, a termine dell'art.146 del
citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al
riparo dalla luce.
Sono pure indicate le dosi dei medicamenti per
l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il
caso di dichiarazione speciale del medico a termine dell'art. 40 del presente
regolamento.
Sono, inoltre, aggiunte tutte le indicazioni che
si renderanno opportune a meglio regolare il servizio pratico della farmacia.
35. Le sostanze comprese nella farmacopea
ufficiale debbono avere i cartelli prescritti dalla farmacopea e corrispondenti
ai saggi in essa indicati.
I medicamenti composti debbono corrispondere alla
formula prescritta dalla farmacopea ed essere preparati con le norme in essa
descritte.
Qualsiasi medicinale non descritto nella
farmacopea deve essere somministrato dal farmacista allo stato di purezza,
genuinità ed ottima conservazione.
36. Negli elenchi, di cui all'art. 124 del testo
unico delle leggi sanitarie , sono indicate in modo speciale le sostanze
velenose.
37. I farmacisti hanno l'obbligo di annotare:
a) sulle ricette che spediscono, la data della
spedizione ed il prezzo praticato;
b) sulle etichette che appongono sui recipienti o
sugli involucri dei medicinali:
1° la data della spedizione;
2° l'indicazione qualitativa e quantitativa del
rimedio, secondo la ricetta;
3° la dose di somministrazione;
4° il prezzo praticato, indicando
specificatamente:
a) l'importo complessivo delle sostanze;
b) l'importo complessivo degli onorari
professionali;
c) il costo del recipiente quando sia fornito dal
farmacista.
Debbono, inoltre, indicare chiaramente se il
rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve essere
adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere
noto con adatto segno esterno molto visibile.
Quando si tratti di rimedi per cura di animali,
si scriverà su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del
medicinale "per uso veterinario".
38. I farmacisti non possono rifiutarsi di
vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette
firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.
I farmacisti richiesti di specialità medicinali
nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve
tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di
porto.
Hanno l'obbligo di spedire le ricette nel tempo
strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.
Qualunque ricetta deve essere firmata da un
medico chirurgo o da un veterinario. I farmacisti debbono conservare per la
durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite.
39. Quando i farmacisti spediscono veleni dietro
ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e
conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone
cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi.
Quando le ricette contengano la prescrizione di
materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in
tutte lettere.
40. Qualora il farmacista nello spedire veleni
sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una
ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o
pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari
per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua
responsabilità ed a quale uso deve servire.
41. La tariffa dei medicinali contiene, oltre
l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua
applicazione, gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le
somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è
chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari stabiliti dal
Prefetto, nonché i diritti addizionali che competono al farmacista per la
spedizione di ricette contenenti sostanze velenose o stupefacenti.
42. I prezzi della tariffa serviranno di norma
per la risoluzione delle contestazioni relative alla applicazione dei prezzi
massimi.
43. Le sostanze che i non farmacisti possono
vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art.124 del testo unico
delle leggi sanitarie debbono essere tenute a parte in appositi scaffali ed i
recipienti dovranno portare in modo chiaro l'indicazione del contenuto.
I non farmacisti, che vendono tali prodotti,
debbono tenere registri di carico e scarico, nei quali siano annotati, volta per
volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantità
venduta per ciascun prodotto.
44. Le farmacie e le officine nelle quali si
preparano sostanze da adoperarsi per iniezioni devono essere fornite dei mezzi
atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.
45. Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle
farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle
quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con
le stesse.
46. I produttori di medicinali e i grossisti non
possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate
all'esercizio in base al testo unico delle leggi sanitarie e del presente
regolamento; essi non possono vendere neppure alle comunità, alle associazioni
e agli enti assistenziali i medicinali da distribuire agli assistiti dagli enti
stessi.
La somministrazione dei medicinali ai poveri, sia
da parte dei Comuni, sia da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che vi provvedono in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 55 del
testo unico delle leggi sanitarie, è considerata vendita al pubblico e come
tale interdetta alle farmacie interne, previste dall'articolo 114 del predetto
testo unico.
47. Qualora nei Comuni, di cui all'art. 115 del
testo unico delle leggi sanitarie, nonostante la disposta concessione delle
indennità di residenza nella misura massima di lire 4000, il concorso
vada deserto, può provvedersi, in via
temporanea, al servizio di assistenza con un armadio farmaceutico.
48. L'armadio farmaceutico, nei Comuni dove
funziona, dovrà essere rifornito dei medicinali dalla farmacia più vicina. La
gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.
Capo III - Vigilanza sul servizio farmaceutico
49. Il Segretario del Sindacato provinciale dei
farmacisti deve comunicare al Prefetto della Provincia
qualsiasi provvedimento relativo alla sospensione
dall'esercizio professionale di un farmacista della Provincia stessa.
50. Si procede alla visita, di cui all'art. 127
del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato
o del direttore responsabile della farmacia.
Assiste in qualità di segretario un impiegato
dell'Ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della Pretura o, in
mancanza, il segretario del Comune o chi per esso.
Il verbale viene steso in doppio originale, uno
da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e
l'altro da trasmettersi al Prefetto della Provincia.
Ambedue gli originali devono essere firmati,
oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore
della farmacia e dal segretario.
Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di
intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi
del rifiuto.
51. Se, all'atto della visita, fra le sostanze
che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i
visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare o
direttore si opponga i visitatori ne faranno il sequestro sul posto, ritirandone
sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dal
combinato disposto degli artt. 123 del testo unico delle leggi sanitarie e 443
del codice penale.
Quando si proceda al sequestro, le sostanze
saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o
direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne farà menzione
nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.
Al verbale da trasmettere al Prefetto a norma
dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione
delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate.
Nel caso che dal verbale risulti qualche
contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto lo trasmetterà immediatamente
all'Autorità giudiziaria.
52. Per le ispezioni, di cui all'art. 111 e per
quelle ordinarie, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie,
spetta al farmacologo o al dottore di chimica e farmacia, o al dottore in
farmacia, che secondo i casi assiste il medico provinciale, una indennità
giornaliera di lire 25 al lordo delle decurtazioni di legge oltre il rimborso
delle eventuali spese di viaggio.
Al medico provinciale ed eventualmente al
segretario spettano, se del caso, le indennità inerenti al grado.
Tali spese sono a carico del Ministero
dell'interno.
Nella stessa misura si calcolano le spese per le
ispezioni straordinarie di cui all'art. 127 del citato testo unico delle leggi
sanitarie, spese che il farmacista deve rimborsare, qualora il risultato
dell'ispezione non sia stato soddisfacente ai sensi dello stesso art. 127.
53. Il Prefetto, valendosi del registro di cui
all'art. 21 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della
tassa di ispezione, distinguendoli per Comune, e indicando per ciascuno il nome,
il cognome, la paternità, il domicilio e la farmacia.
Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la
denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce.
La matricola viene ogni anno, nel mese di
gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e
con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente
inscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbano essere esclusi.
Essa deve essere esposta per 15 giorni durante il
mese di febbraio nell'Ufficio comunale. Il Podestà con avviso al pubblico,
avverte del deposito della matricola, indicando i giorni e le ore in cui gli
interessati potranno consultarla.
54. Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di
pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al Prefetto e
contro la decisione del Prefetto, possono entro 30 giorni dalla notificazione,
appellarsi al Ministro per l'interno.
Le decisioni, tanto del Prefetto quanto del
Ministro, sono notificate a mezzo del messo comunale.
55. Non oltre il 31 luglio il Prefetto trasmette
la matricola, rettificata in seguito alle decisioni
amministrative pronunciate fino a quella data,
all'Intendente di finanza, il quale la invia agli uffici distrettuali delle
imposte dirette della Provincia, affinché ciascuno ne tragga gli elementi
necessari per la compilazione entro il mese di novembre degli elenchi per i
Comuni compresi nel proprio distretto.
Gli elenchi sono resi esecutori dal Prefetto.
56. In qualunque epoca dell'anno venga
autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per
l'intero suo ammontare.
L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed
al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si
aggiunge alla tassa.
Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori
provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata
del carico annuale.
Per la costituzione e l'approvazione di tale
garanzia valgono le norme stabilite dal vigente testo unico delle leggi sulla
riscossione delle imposte dirette e del relativo regolamento.