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R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 .

Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico

TITOLO II

Dell'esercizio delle farmacie

Capo I

Pianta organica e trasferimenti

21. Presso ogni Prefettura dev'essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun Comune della Provincia.

22. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale.

È sottoposta a revisione straordinaria quando, le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi centri abitati alla cui

assistenza farmaceutica sia necessario di provvedere. La pianta organica deve indicare:

a) la popolazione del Comune ed il numero delle farmacie che il Comune deve avere in base all'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie;

b) la delimitazione della sede di ogni singolo esercizio;

c) il numero delle farmacie esistenti di fatto.

Essa è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali.

23. Quando in un Comune nel quale non esistano esercizi in soprannumero alla pianta organica, si renda vacante una sede, gli altri farmacisti esistenti nel Comune possono chiedere di trasferirvi il proprio esercizio.

Nel caso di accoglimento della domanda la farmacia, il cui titolare abbia ottenuto il trasferimento, sarà conferita mediante pubblico concorso, secondo le norme del presente regolamento.

Ove, però, la farmacia da mettere a concorso si trovi in una sede in cui esistano di fatto più farmacie alle quale non sia stato possibile assenare una sede distinta, il Prefetto stabilirà la nuova sede

dell'esercizio da conferire in altra zona del Comune, in rapporto agli effettivi bisogni dell'assistenza farmaceutica.

24. Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto dai farmacisti esistenti nel Comune e la farmacia del titolare che lo ha ottenuto deve essere chiusa.

Il trasferimento può essere disposto se la nuova farmacia dista dalla più prossima almeno 500 metri.

25. Le domande relative ai trasferimenti di cui ai due articoli precedenti, debbono essere prodotte al Prefetto (14) entro un termine perentorio fissato dal Prefetto stesso, con speciale avviso, che viene

notificato al Sindacato provinciale dei farmacisti e pubblicato per 15 giorni consecutivi, all'albo della Prefettura (16) e a quello del Comune.

Le domande debbono essere corredate dei titoli e documenti che dimostrino nei richiedenti il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare esercizio della farmacia nella nuova sede in cui dovrebbe essere trasferita, nonché, nel caso dell'art. 23, dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio già esistente.

Il Prefetto, sentirà anche il parere del Sindacato provinciale dei farmacisti prima di emettere il provvedimento.

26. Nell'esame delle domande prodotte dai farmacisti per il trasferimento da una sede all'altra, il Prefetto darà la preferenza al titolare della farmacia che si trovi in sede avente di fatto più farmacie, e negli altri casi adotterà i criteri di preferenza stabiliti dal R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1176.

27. L'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, nella ipotesi prevista dal 4° comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, è concessa a seguito di pubblico concorso da espletarsi in base alle norme contenute nel presente regolamento.

Il nuovo esercizio dovrà essere distante almeno 500 metri da quello più prossimo.

28. Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al Prefetto corredata della prova che il nuovo locale disti dal più prossimo esercizio almeno 500 metri.

La domanda deve essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello del Comune.

Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

Capo II

Disimpegno del servizio farmaceutico

29. Il Prefetto, sentiti i Podestà, il Consiglio provinciale di sanità e il Sindacato provinciale dei farmacisti, stabilisce le norme ed i turni per il regolare esercizio delle farmacie nella Provincia, ai termini del primo comma dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere, ove sia possibile, la chiusura domenicale.

Copia delle norme deve essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia e pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

30. I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di Provincia possono sussidiare una o più farmacie, per assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica.

31. Il titolare autorizzato di una farmacia può farsi sostituire nell'esercizio della medesima.

La sostituzione temporanea non può avere durata superiore a due mesi.

La sostituzione per motivi di famiglia può avere durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessità di pubblico servizio di carattere non permanente, dura finché dura la causa che l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della farmacia deve dare avviso al Prefetto, indicando il farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce.

Questi deve essere un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), h), dell'art. 4.

Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non può riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico che è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

32. Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al Prefetto il nome degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati, quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

33. La nomina dei direttori responsabili delle farmacie appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli eventuali farmacisti collaboratori dei direttori, ha luogo secondo le norme contenute nei regolamenti delle istituzioni medesime e non è valida se gli uni e gli altri non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere da a) ad h) dell'art. 4 del presente regolamento.

34. Nella Farmacopea ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste ai termini dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie Esse saranno anche riportate in apposito elenco.

Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili di ciascuna farmacia, le sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave, a termine dell'art.146 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo dalla luce.

Sono pure indicate le dosi dei medicamenti per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termine dell'art. 40 del presente

regolamento.

Sono, inoltre, aggiunte tutte le indicazioni che si renderanno opportune a meglio regolare il servizio pratico della farmacia.

35. Le sostanze comprese nella farmacopea ufficiale debbono avere i cartelli prescritti dalla farmacopea e corrispondenti ai saggi in essa indicati.

I medicamenti composti debbono corrispondere alla formula prescritta dalla farmacopea ed essere preparati con le norme in essa descritte.

Qualsiasi medicinale non descritto nella farmacopea deve essere somministrato dal farmacista allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione.

36. Negli elenchi, di cui all'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie , sono indicate in modo speciale le sostanze velenose.

37. I farmacisti hanno l'obbligo di annotare:

a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato;

b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali:

1° la data della spedizione;

2° l'indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta;

3° la dose di somministrazione;

4° il prezzo praticato, indicando specificatamente:

a) l'importo complessivo delle sostanze;

b) l'importo complessivo degli onorari professionali;

c) il costo del recipiente quando sia fornito dal farmacista.

Debbono, inoltre, indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve essere adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile.

Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale "per uso veterinario".

38. I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.

I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.

Hanno l'obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.

Qualunque ricetta deve essere firmata da un medico chirurgo o da un veterinario. I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite.

39. Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi.

Quando le ricette contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.

40. Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.

41. La tariffa dei medicinali contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari stabiliti dal Prefetto, nonché i diritti addizionali che competono al farmacista per la spedizione di ricette contenenti sostanze velenose o stupefacenti.

42. I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni relative alla applicazione dei prezzi massimi.

43. Le sostanze che i non farmacisti possono vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art.124 del testo unico delle leggi sanitarie debbono essere tenute a parte in appositi scaffali ed i recipienti dovranno portare in modo chiaro l'indicazione del contenuto.

I non farmacisti, che vendono tali prodotti, debbono tenere registri di carico e scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.

44. Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per iniezioni devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.

45. Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con

le stesse.

46. I produttori di medicinali e i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all'esercizio in base al testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento; essi non possono vendere neppure alle comunità, alle associazioni e agli enti assistenziali i medicinali da distribuire agli assistiti dagli enti stessi.

La somministrazione dei medicinali ai poveri, sia da parte dei Comuni, sia da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che vi provvedono in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, è considerata vendita al pubblico e come tale interdetta alle farmacie interne, previste dall'articolo 114 del predetto testo unico.

47. Qualora nei Comuni, di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, nonostante la disposta concessione delle indennità di residenza nella misura massima di lire 4000, il concorso

vada deserto, può provvedersi, in via temporanea, al servizio di assistenza con un armadio farmaceutico.

48. L'armadio farmaceutico, nei Comuni dove funziona, dovrà essere rifornito dei medicinali dalla farmacia più vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.

Capo III - Vigilanza sul servizio farmaceutico

49. Il Segretario del Sindacato provinciale dei farmacisti deve comunicare al Prefetto della Provincia

qualsiasi provvedimento relativo alla sospensione dall'esercizio professionale di un farmacista della Provincia stessa.

50. Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.

Assiste in qualità di segretario un impiegato dell'Ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della Pretura o, in mancanza, il segretario del Comune o chi per esso.

Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al Prefetto della Provincia.

Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.

Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.

51. Se, all'atto della visita, fra le sostanze che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare o direttore si opponga i visitatori ne faranno il sequestro sul posto, ritirandone sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dal combinato disposto degli artt. 123 del testo unico delle leggi sanitarie e 443 del codice penale.

Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.

Al verbale da trasmettere al Prefetto a norma dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate.

Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto lo trasmetterà immediatamente all'Autorità giudiziaria.

52. Per le ispezioni, di cui all'art. 111 e per quelle ordinarie, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, spetta al farmacologo o al dottore di chimica e farmacia, o al dottore in farmacia, che secondo i casi assiste il medico provinciale, una indennità giornaliera di lire 25 al lordo delle decurtazioni di legge oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano, se del caso, le indennità inerenti al grado.

Tali spese sono a carico del Ministero dell'interno.

Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie di cui all'art. 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie, spese che il farmacista deve rimborsare, qualora il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente ai sensi dello stesso art. 127.

53. Il Prefetto, valendosi del registro di cui all'art. 21 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per Comune, e indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la farmacia.

Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce.

La matricola viene ogni anno, nel mese di gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente inscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbano essere esclusi.

Essa deve essere esposta per 15 giorni durante il mese di febbraio nell'Ufficio comunale. Il Podestà con avviso al pubblico, avverte del deposito della matricola, indicando i giorni e le ore in cui gli

interessati potranno consultarla.

54. Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al Prefetto e contro la decisione del Prefetto, possono entro 30 giorni dalla notificazione, appellarsi al Ministro per l'interno.

Le decisioni, tanto del Prefetto quanto del Ministro, sono notificate a mezzo del messo comunale.

55. Non oltre il 31 luglio il Prefetto trasmette la matricola, rettificata in seguito alle decisioni

amministrative pronunciate fino a quella data, all'Intendente di finanza, il quale la invia agli uffici distrettuali delle imposte dirette della Provincia, affinché ciascuno ne tragga gli elementi necessari per la compilazione entro il mese di novembre degli elenchi per i Comuni compresi nel proprio distretto.

Gli elenchi sono resi esecutori dal Prefetto.

56. In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intero suo ammontare.

L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa.

Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata del carico annuale.

Per la costituzione e l'approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e del relativo regolamento.

 

 



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