R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 .
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico
TITOLO III
Della decadenza dell'autorizzazione
57. Debbono comunicarsi al Prefetto della Provincia, nella quale la relativa
farmacia ha sede:
a) dal Podestà, la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato entro
tre giorni dalla relativa denuncia, e la perdita della cittadinanza entro tre
giorni dalla eseguita annotazione;
b) dal cancelliere del Tribunale che l'ha pronunciata, la sentenza di
interdizione o inabilitazione, quella di dichiarazione di fallimento e quella di
omologazione di concordato, entro tre giorni dalla pubblicazione;
c) dal segretario del Sindacato provinciale, la cancellazione o la radiazione
dall'albo professionale.
58. Il Prefetto, quando il titolare della farmacia non provveda, nel termine
fissato nel decreto di autorizzazione, al versamento della seconda o terza rata
della tassa di concessione governativa, lo diffida a far pervenire la prova
dell'avvenuto pagamento nel termine di giorni 10 trascorso infruttuosamente il
quale, pronunzierà la decadenza.
59. Il Prefetto, nel caso di decadenza dichiarata ai termini dell'art. 113
del testo unico delle leggi sanitarie notifica il provvedimento all'interessato
e provvede a bandire il concorso, qualora nel Comune non esistano farmacie in
soprannumero.
60. Verificandosi uno dei casi previsti dalle lettere a), b), d), e),
dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, il Prefetto lo contesta
all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prefiggendogli
il termine di giorni 10 per le eventuali deduzioni.
Trascorso detto termine e sentito il Consiglio provinciale di sanità,
provvede, con decreto motivato, che notifica in via amministrativa. Nel caso di
pronunzia di decadenza farà eseguire la immediata chiusura della farmacia.
(giurisprudenza)
61. Nei casi di decadenza di cui alle lettere c), f), g), dell'art. 113 del
testo unico delle leggi sanitarie, il Prefetto pronunzia, sentito il Consiglio
provinciale di sanità, la decadenza stessa e notifica agli interessati il
relativo provvedimento.
Nei casi delle lettere c) e h) il Prefetto, qualora la farmacia non debba
essere chiusa, autorizza all'esercizio provvisorio il titolare rinunziatario o
gli eredi, fino al conferimento della farmacia stessa.
62. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una succursale nelle
stazioni di cura, di cui all'art. 118 del testo unico delle leggi sanitarie, è
pronunciata con lo stesso procedimento previsto nell'art. 60.
63. Nel caso previsto dalla lettera c) dell'articolo 114 del testo unico
delle leggi sanitarie, quando una istituzione pubblica di assistenza e
beneficenza, dopo la formale diffida, incorra nuovamente nella violazione del
divieto di vendita al pubblico, il Prefetto, prima di pronunciare la decadenza,
deve contestare al legale rappresentante dell'ente i fatti, prefiggendogli il
termine di giorni 10 per le eventuali controdeduzioni.
Trascorso detto termine provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio
provinciale di sanità e, nel caso di pronuncia di decadenza, fa eseguire la
chiusura della farmacia.