R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 .
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico
TITOLO IV
Disposizioni generali e transitorie
64. Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in
quelle espressamente prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di
cui all'ultimo comma dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
65. Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal Prefetto,
ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico
del Comune, salvo rivalsa sui proventi della azienda farmaceutica.
66. Devono comunicarsi al Prefetto della Provincia, in cui la farmacia ha
sede, nel termine di cinque giorni:
a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una farmacia, di cui
agli artt. 369, 370 e 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dal
procuratore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio
delle farmacie stesse;
b) dal titolare autorizzato di una delle medesime farmacie, l'assunzione o la
surrogazione del direttore responsabile, a norma dell'art. 378 del citato testo
unico.
67. Se dagli atti prodotti al Prefetto (30), risulti che la farmacia era in
comproprietà di due o più farmacisti alla data del 31 marzo 1934, è
riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio
della farmacia.
68. Le farmacie, di cui all'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie,
quando non ne sia stato effettuato il trapasso ai sensi dei primi due comma
dell'articolo stesso, possono essere trasferite, una volta tanto, a farmacista
iscritto nell'albo professionale, dagli eredi del titolare defunto, purché il
trasferimento abbia luogo entro il termine perentorio di due anni dalla morte
del titolare.
Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto
di continuare l'esercizio in via provvisoria.
Non occorre, nel caso di cui al comma precedente, alcuna formale
autorizzazione da parte del Prefetto.
Quando la morte del titolare si sia verificata precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, il termine di due anni decorre da
detta data.
Note:
1)Ora medico provinciale ai sensi dell'art. 6, IV comma
della L. 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità.
2)ufficio del medico provinciale.
3)sindaco.
5)Ministero della sanità a norma della L. 13 marzo 1958, n.
296.