Disegno di legge delega per il riordino delle
professioni intellettuali
approvato il 10/11/00 dal Consiglio dei ministri
- La proposta di delega approvata venerdì dal Governo prevede messaggi a
contenuto informativo e corrispettivi al posto delle tariffe.
Per i professionisti ammessa la pubblicità
ARTICOLO 1
Delega al Governo in materia di professioni intellettuali
1.Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle
rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.
2.Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di
regolamenti previsti dalla presente legge, sono emanati sentiti gli ordini
e collegi professionali interessati e le associazioni delle professioni
non regolamentate rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, nonché previo parere delle competenti commissioni
parlamentari. Gli avvisi e i pareri sono resi nel termine di trenta giorni
dalla ricezione degli schemi stessi, decorso il quale i decreti
legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.
3.Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi
di questi ultimi con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
4.Per l’adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nonché delle disposizioni volte a
coordinare con detti decreti la normativa già vigente, il Governo è
autorizzato a emanare regolamenti anche ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 2.
ARTICOLO 2
Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali
1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo
disciplina le modalità generali di esercizio delle professioni
intellettuali e di accesso alle medesime, con le diversificazioni
necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie
professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e
fatti salvi i criteri specifici riguardanti le professioni regolamentate,
di cui agli articoli 3 e 4:
a)prevedere che l’accesso sia libero, in conformità al diritto
comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per le
professioni aventi quale oggetto caratterizzante l’esercizio di funzioni
pubbliche;
b)assicurare, qualunque sia il modo o la forma, anche associativa, di
esercizio della professione, un’adeguata tutela del cliente e degli
interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della
professione medesima, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il
rispetto delle regole deontologiche, la salvaguardia dell’autonomia del
professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività,
la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per
l’adempimento della prestazione professionale nonché per il danno
ingiusto derivante dalla prestazione stessa;
c)dare attuazione ai principi del pluralismo e della libertà di scelta
del cliente, distinguendo la disciplina dell’esercizio della professione
da quella dell’attività di impresa, comunque nel rispetto dei principi
nazionali e comunitari a tutela della concorrenza, come affermati dagli
articoli 81 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea e
successive modificazioni;
d)consentire la pubblicità;
e)prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia
fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto
del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;
f)prevedere l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società
professionale, conseguente ai danni causati nell’esercizio
dell’attività professionale, tale da assicurare l’effettivo
risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da
dipendenti professionisti;
g)introdurre, al fine di assicurare la corretta informazione del cliente e
tutelarne la buona fede, l’obbligo per il professionista di specificare
la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento
all’appartenenza a ordini o collegi ovvero ad associazioni di cui
all’articolo 9.
ARTICOLO 3
Principi e criteri generali speciali per l’accesso alle professioni intellettuali regolamentate
1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo
disciplina le specifiche modalità di accesso alle professioni
intellettuali attualmente regolamentate, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi e con le diversificazioni necessarie in
relazione alla specificità delle singole tipologie professionali:
a)prevedere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale,
l’iscrizione in albi o elenchi, la vigilanza su questi ultimi di ordini
o collegi professionali di cui all’articolo 6, nei limiti e nella misura
in cui tali requisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, senza che dalla natura di
professione regolamentata derivi una riserva di attività professionale a
favore degli iscritti agli ordini o collegi, se non nei casi di cui alla
lettera b);
b)nell’ambito delle professioni regolamentate limitare le attività
professionali riservate a determinati professionisti ai soli casi in cui
tale riserva è prevista dalle disposizioni di legge vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
c)disciplinare l’esame di Stato per l’abilitazione professionale in
modo da garantire l’uniforme valutazione dei candidati su base nazionale
e la verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie,
tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che
le commissioni giudicatrici siano composte secondo canoni di imparzialità
e di adeguata qualificazione tecnica, limitando la presenza di membri
designati dagli ordini e collegi professionali a non oltre la metà dei
componenti e garantendo, in caso di esami in sede locale, che detti
membri, se iscritti allo stesso ordine o collegio, siano iscritti ad albi
o elenchi territoriali diversi da quelli di riferimento dell’esame di
Stato;
d)disciplinare il tirocinio professionale, ove previsto, secondo modalità
che garantiscano effettività e flessibilità dell’attività formativa,
un equo compenso commisurato all’effettivo apporto del tirocinante
all’attività dello studio professionale, forme alternative di
tirocinio, di carattere pratico o con la frequenza a corsi specialistici
riconosciuti dal ministero competente, assicurandone una durata omogenea;
possibilità di effettuare il tirocinio, anche in parte, all’estero e
nelle eventuali forme alternative, contemporaneamente agli studi necessari
per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso lo
studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione.
ARTICOLO 4
Principi e criteri speciali relativamente ad alcuni aspetti
dell’esercizio di professioni intellettuali regolamentate
1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo, con
riferimento alle professioni regolamentate di cui all’articolo 3,
disciplina la materia dei corrispettivi e della pubblicità, tenendo conto
delle disposizioni e delle decisioni comunitarie adottate in materia e del
diritto del cliente ad una prestazione professionale qualitativamente
adeguata nonché attenendosi ai seguenti principi e criteri specifici
rispetto a quanto previsto dall’articolo 2:
a)prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia
fissato con determinazione consensuale delle parti, ai sensi del comma 1,
lettera e), dell’articolo 2, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)
del presente articolo;
b)individuare i casi in cui, a tutela del cliente, sono fissati i
corrispettivi massimi delle prestazioni professionali, che devono essere
rispettati dalle parti;
c)individuare i corrispettivi minimi che devono essere rispettati dalle
parti per le prestazioni professionali, nonché i corrispettivi che devono
essere applicati dalle parti per le prestazioni imposte, in modo tale che
i predetti corrispettivi siano rapportati al costo della prestazione,
comprensivo delle spese e del compenso del professionista;
d)affidare a decreti del ministro competente, adottati su proposta di
commissioni istituite dal ministro medesimo, con la partecipazione in
percentuale minoritaria di esperti designati dagli ordini e collegi
professionali interessati, la fissazione dei casi e dei corrispettivi di
cui alle lettere b) e c);
e)prevedere che la pubblicità abbia carattere informativo, con
riferimento alle oggettive caratteristiche delle prestazioni offerte e al
percorso formativo e professionale, anche di specializzazione, del
professionista.
2.In via transitoria e fino all’adozione dei decreti di cui alla lettera
d), restano applicabili le disposizioni, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che prevedono tariffe professionali.
ARTICOLO 5
Principi e criteri in materia di società di professionisti
1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo
prevede che le professioni intellettuali possano essere esercitate
individualmente ovvero in associazione ovvero in società, queste ultime
costituite come segue:
a)relativamente alle professioni non regolamentate, secondo i tipi di cui
all’articolo 2249 del Codice civile o secondo il tipo di società
professionale di cui al comma 3;
b)relativamente alle professioni regolamentate, secondo il tipo di società
professionale di cui al comma 3.
2.È comunque consentita la costituzione di società ai sensi
dell’articolo 2249 del Codice civile, anche con soci che conferiscono
mero capitale, per l’esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva
92/50/Ce o da altre disposizioni comunitarie, implicanti prestazioni
professionali regolamentate di cui all’articolo 3, salvi i limiti
derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto
del comma 5.
3.La società professionale di cui al comma 1 lettera b) è disciplinata,
come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall’articolo 2249 del
Codice civile, nel rispetto dei principi della presente legge e secondo i
seguenti criteri:
a)prevedere l’obbligo dell’uso della denominazione "società
professionale", con la precisazione in essa dell’attività
professionale esercitata;
b)limitare l’oggetto sociale all’esercizio di attività professionale
o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e
riservare la partecipazione societaria nonché le cariche sociali a soci
professionisti;
c)prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere
nella prestazione professionale ovvero in detta prestazione unitamente a
capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;
d)prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando
sussistano specifiche esigenze in tal senso, anche da titoli
partecipativi;
e)prevedere che delle prestazioni contratte dalla società professionale
risponda illimitatamente il socio professionista che ha eseguito la
prestazione professionale o che ha agito in nome della società nonché,
in solido, la società professionale;
f)prevedere la sottoposizione della società, nei casi di società aperta
a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni
riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da
coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi
profili di responsabilità, anche disciplinare;
g)prevedere limitazioni alla partecipazione alle società professionali
ove detta partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di
elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;
h)disciplinare l’iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di
scioglimento, delle società professionali, in apposite sezioni degli albi
professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e
prevedere specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per
i profili loro ascrivibili, ferme restando l’iscrizione e la
responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli
professionisti;
i)prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di
gradimento da parte di una maggioranza qualificata di questi ultimi nei
confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella
società professionale, nonché del diritto di riscatto a favore degli
altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;
l)disciplinare l’attività della società professionale in modo che, in
caso di affidamento dell’incarico a quest’ultima, siano garantiti il
diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della
prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest’ultimo;
prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia
comunicato al cliente, prima dell’esecuzione della prestazione, il
nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità
disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione;
assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore
della prestazione;
m)qualificare, ai fini tributari e previdenziali, il reddito dei
professionisti, derivante dalla partecipazione all’attività della
società professionale, con riguardo alla natura del conferimento nella
società;
n)individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla
normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società
alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi;
o)disciplinare in maniera autonoma le situazioni di insolvenza della
società professionale con esclusione della sottoposizione a fallimento.
Nei testi unici la nuova mappa degli Ordini
4.Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di
ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive
comunitarie e in particolare dell’articolo 19 della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
5.Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale
intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è
soggetto alla disciplina propria dell’attività professionale medesima.
Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente
imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con
la società.
6.Eventuali disposizioni, necessarie ai fini del coordinamento tra le
norme emanate sulla base del presente articolo e altre normative già
vigenti, sono adottate ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della
presente legge.
ARTICOLO 6
Principi e criteri in materia di ordini e collegi professionali
1.Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1 il Governo
provvede a disciplinare l’organizzazione degli ordini e collegi
professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)mantenere, per le professioni regolamentate di cui all’articolo 3,
l’organizzazione in ordini o collegi professionali cui spetta la tenuta
degli albi o elenchi, la disciplina degli iscritti, nonché la tutela
degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle professioni
stesse;
b)connotare gli ordini e collegi professionali come enti pubblici non
economici dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di
autorganizzazione, soggetti alla vigilanza del ministero competente, nel
rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione, nonché dalle altre leggi dello Stato;
c)prevedere che l’obbligo di versamento da parte degli iscritti dei
contributi determinati dagli ordini e collegi, nazionali e locali, di
appartenenza, sia limitato alla misura necessaria all’espletamento delle
funzioni specificamente demandate all’ordine o al collegio;
d)disciplinare, anche con rinvio a regolamenti ministeriali, i meccanismi
elettorali per la nomina a cariche degli ordini e collegi professionali,
intesi a garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle
minoranze, nonché l’individuazione dei casi di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza, il diritto di voto e l’elettorato attivo e
passivo degli iscritti, la durata temporanea delle cariche ed i limiti di
rinnovo delle stesse;
e)prevedere l’articolazione territoriale degli ordini e collegi
professionali in organi nazionali e locali, secondo criteri
tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle
singole professioni e ferma restando l’estensione dell’abilitazione
all’esercizio della professione a tutto il territorio nazionale, salve
le limitazioni volte a garantire l’esercizio di funzioni pubbliche;
f)prevedere l’attribuzione agli ordini e collegi professionali
nazionali, della vigilanza sugli organi locali, nonché del potere di
adottare atti sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi
esclusivamente in presenza di rilevante interesse pubblico generale e
previa diffida; demandare agli ordini e collegi nazionali l’adozione del
codice deontologico nazionale, nonché l’eventuale competenza di secondo
grado sui provvedimenti disciplinari dell’ordine locale; affidare loro
l’adozione di misure idonee ad assicurare la completa informazione del
pubblico in materia di prestazioni professionali, anche mediante la
diffusione delle relative norme tecniche, per promuovere la formazione
professionale, la cultura della qualità nonché il monitoraggio del
mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti tipici delle
prestazioni medesime;
g)demandare agli ordini e collegi nazionali compiti di indirizzo e
coordinamento degli ordini e collegi locali ed in particolare il controllo
sulle elezioni di questi ultimi;
h)prevedere come compiti degli organi professionali locali, con
riferimento agli iscritti: la tenuta aggiornata dell’albo o
dell’elenco; l’esercizio della vigilanza disciplinare; l’adozione di
iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento professionali; la
continua verifica della permanenza dei requisiti per il corretto esercizio
dell’attività professionale degli iscritti; la vigilanza sul rispetto
delle regole deontologiche.
ARTICOLO 7
Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare
1.Nell’attuazione della delega il Governo di cui all’articolo 1, con
specifico riferimento all’emanazione di codici deontologici di categoria
e al potere disciplinare degli ordini e collegi nei confronti degli
iscritti, si attiene in particolare ai seguenti principi e criteri
generali:
a)fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli
organi nazionali, di un codice deontologico professionale, al fine di
tutelare gli interessi pubblici del corretto esercizio della professione e
comunque coinvolti nell’esercizio della professione stessa, nonché di
indirizzare quest’ultima a fini sociali, di tutelare l’affidamento e
la libera scelta del cliente, di assicurare la qualità della prestazione
professionale, nonché l’adeguata informazione sui contenuti e le
modalità di esercizio della prestazione professionale;
b)prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti agli ordini e
collegi professionali sia esercitato da organi nazionali e locali con
competenza distrettuale, che mantengono natura giurisdizionale ove
attualmente prevista, distinti dagli organi gestionali degli ordini e
collegi medesimi e composti da professionisti con modalità idonee ad
assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità ed indipendenza;
prevedere in particolare che in sede locale i componenti delle commissioni
disciplinari iscritti all’ordine o collegio professionale non
appartengano allo stesso ordine o collegio locale cui appartiene
l’incolpato, eventualmente con lo spostamento della competenza a
conoscere del procedimento disciplinare;
c)prevedere regole procedurali per l’efficace esercizio dell’azione
disciplinare e per favorire la celere conclusione del procedimento, nonché
la coerenza con i principi del contraddittorio e del giusto procedimento;
d)consentire l’impugnazione avanti gli organi nazionali dei
provvedimenti degli organi locali e l’esperibilità del ricorso per
Cassazione avverso i provvedimenti degli ordini e collegi nazionali;
e)prevedere l’intervento nel procedimento disciplinare del pubblico
ministero o del ministro competente alla vigilanza, rispettivamente ove si
tratti di procedimento giurisdizionale o meno, nonché l’esercizio, in
via sostitutiva, dell’azione disciplinare da parte del predetto
ministero nei casi in cui vi sia inerzia dell’ordine o collegio
competente;
f)prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di
legge, il potere del ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini
nazionali, i consigli degli ordini o dei collegi territoriali nonché di
proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli
ordini o dei collegi nazionali;
g)prevedere, anche con riferimento all’articolo 6, il rinvio a
regolamenti ministeriali, le norme procedurali idonee a garantire il
corretto svolgimento delle funzioni attribuite agli ordini e collegi,
nella loro articolazione sia nazionale sia locale.
ARTICOLO 8
Principi e criteri in materia di Testi unici di riordino delle professioni
regolamentate esistenti
1.Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità previste
dall’articolo 1, Testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in
materia di professioni regolamentate, attenendosi ai principi e criteri
direttivi della presente legge nonché ai seguenti:
a)riordinare le attività delle singole professioni, con eventuali
accorpamenti degli ordini e collegi interessati, tenendo conto in
particolare della compatibilità con le esigenze di circolazione dei
titoli di studio presupposti all’esercizio delle professioni
nell’ambito dell’Unione europea, nonché delle disposizioni
comunitarie in materia di libere professioni;
b)perseguire una tendenziale uniformità, ove non incompatibile con il
rispetto delle specificità delle singole professioni, delle disposizioni
applicabili a ciascuna professione a seguito della adozione dei Testi
unici stessi;
c)rinviare a regolamenti da emanare a norma dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina degli aspetti
organizzativi e procedimentali;
d)effettuare la puntuale individuazione del Testo vigente delle norme;
e)esplicitare le norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
f)procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modificazioni necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al
fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
g)esplicitare quali disposizioni non inserite nel Testo unico restano
comunque in vigore;
h)dichiarare l’abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate,
che regolano la materia oggetto di delegificazione, con espressa
indicazione delle stesse in apposito allegato al Testo unico.
2.Dalla data di entrata in vigore del Testo unico sono comunque abrogate
le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non
richiamate ai sensi della lettera g) del comma 1;
3.Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il
Governo è autorizzato, nell’adozione dei Testi unici di cui al comma 1,
a inserire nel medesimo Testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme
sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna professione.
ARTICOLO 9
Principi e criteri in materia di associazioni professionali
1.Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1 il Governo
provvede inoltre a disciplinare, ferme restando le competenze di legge
degli ordini e collegi professionali, le associazioni di esercenti
professioni intellettuali sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)garantire la libertà di costituire libere associazioni di
professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza;
b)prevedere la registrazione presso il ministero della Giustizia, sentito
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, delle associazioni
professionali che svolgono l’attività di cui alla lettera c),
richiedendo che gli statuti e le clausole associative delle medesime
associazioni garantiscano la trasparenza delle attività e degli assetti
associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza
di principi deontologici, una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all’effettivo ed oggettivo raggiungimento
delle finalità dell’associazione;
c)prevedere, relativamente alle professioni intellettuali non
regolamentate, anche in riferimento alle direttive 89/48/Ue e 92/51/Ue,
che le associazioni di cui alla lettera b) possano rilasciare attestati di
competenza riguardanti la qualificazione professionale,
tecnico-scientifica e deontologica, in ogni caso assicurando che le
eventuali certificazioni richieste dalle predette associazioni per tutti o
parte degli associati abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti
terzi professionalmente qualificati;
d)prevedere, nel disciplinare le associazioni di cui alla lettera b),
modalità idonee a escludere incertezze in ordine alle funzioni
rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini e collegi professionali
e alle associazioni di professionisti;
e)prevedere anche per le associazioni di professioni intellettuali
regolamentate, i cui statuti e le cui clausole associative rispondono ai
requisiti di cui alla lettera b), la facoltà di richiedere la
registrazione presso il ministero della Giustizia al fine
dell’identificazione tecnico-professionale dei propri associati,
comunque senza pregiudizio per la concorrenza e senza effetti restrittivi
sull’esercizio della professione.