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da "Il Sole 24 Ore" del 12 novembre 2000


Disegno di legge delega per il riordino delle professioni intellettuali
approvato il 10/11/00 dal Consiglio dei ministri

- La proposta di delega approvata venerdì dal Governo prevede messaggi a contenuto informativo e corrispettivi al posto delle tariffe. Per i professionisti ammessa la pubblicità

ARTICOLO 1

Delega al Governo in materia di professioni intellettuali

1.Il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.

2.Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di regolamenti previsti dalla presente legge, sono emanati sentiti gli ordini e collegi professionali interessati e le associazioni delle professioni non regolamentate rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Gli avvisi e i pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, decorso il quale i decreti legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.

3.Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi di questi ultimi con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

4.Per l’adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, nonché delle disposizioni volte a coordinare con detti decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato a emanare regolamenti anche ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 2.

ARTICOLO 2

Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali

1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo disciplina le modalità generali di esercizio delle professioni intellettuali e di accesso alle medesime, con le diversificazioni necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e fatti salvi i criteri specifici riguardanti le professioni regolamentate, di cui agli articoli 3 e 4:

a)prevedere che l’accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per le professioni aventi quale oggetto caratterizzante l’esercizio di funzioni pubbliche;

b)assicurare, qualunque sia il modo o la forma, anche associativa, di esercizio della professione, un’adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione medesima, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche, la salvaguardia dell’autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l’adempimento della prestazione professionale nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa;

c)dare attuazione ai principi del pluralismo e della libertà di scelta del cliente, distinguendo la disciplina dell’esercizio della professione da quella dell’attività di impresa, comunque nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza, come affermati dagli articoli 81 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;

d)consentire la pubblicità;

e)prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;

f)prevedere l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell’esercizio dell’attività professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;

g)introdurre, al fine di assicurare la corretta informazione del cliente e tutelarne la buona fede, l’obbligo per il professionista di specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all’appartenenza a ordini o collegi ovvero ad associazioni di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 3

Principi e criteri generali speciali per l’accesso alle professioni intellettuali regolamentate

1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo disciplina le specifiche modalità di accesso alle professioni intellettuali attualmente regolamentate, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e con le diversificazioni necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie professionali:

a)prevedere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, l’iscrizione in albi o elenchi, la vigilanza su questi ultimi di ordini o collegi professionali di cui all’articolo 6, nei limiti e nella misura in cui tali requisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che dalla natura di professione regolamentata derivi una riserva di attività professionale a favore degli iscritti agli ordini o collegi, se non nei casi di cui alla lettera b);

b)nell’ambito delle professioni regolamentate limitare le attività professionali riservate a determinati professionisti ai soli casi in cui tale riserva è prevista dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c)disciplinare l’esame di Stato per l’abilitazione professionale in modo da garantire l’uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando la presenza di membri designati dagli ordini e collegi professionali a non oltre la metà dei componenti e garantendo, in caso di esami in sede locale, che detti membri, se iscritti allo stesso ordine o collegio, siano iscritti ad albi o elenchi territoriali diversi da quelli di riferimento dell’esame di Stato;

d)disciplinare il tirocinio professionale, ove previsto, secondo modalità che garantiscano effettività e flessibilità dell’attività formativa, un equo compenso commisurato all’effettivo apporto del tirocinante all’attività dello studio professionale, forme alternative di tirocinio, di carattere pratico o con la frequenza a corsi specialistici riconosciuti dal ministero competente, assicurandone una durata omogenea; possibilità di effettuare il tirocinio, anche in parte, all’estero e nelle eventuali forme alternative, contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione.

ARTICOLO 4

Principi e criteri speciali relativamente ad alcuni aspetti dell’esercizio di professioni intellettuali regolamentate

1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo, con riferimento alle professioni regolamentate di cui all’articolo 3, disciplina la materia dei corrispettivi e della pubblicità, tenendo conto delle disposizioni e delle decisioni comunitarie adottate in materia e del diritto del cliente ad una prestazione professionale qualitativamente adeguata nonché attenendosi ai seguenti principi e criteri specifici rispetto a quanto previsto dall’articolo 2:

a)prevedere che il corrispettivo della prestazione professionale sia fissato con determinazione consensuale delle parti, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 2, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) del presente articolo;

b)individuare i casi in cui, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi delle prestazioni professionali, che devono essere rispettati dalle parti;

c)individuare i corrispettivi minimi che devono essere rispettati dalle parti per le prestazioni professionali, nonché i corrispettivi che devono essere applicati dalle parti per le prestazioni imposte, in modo tale che i predetti corrispettivi siano rapportati al costo della prestazione, comprensivo delle spese e del compenso del professionista;

d)affidare a decreti del ministro competente, adottati su proposta di commissioni istituite dal ministro medesimo, con la partecipazione in percentuale minoritaria di esperti designati dagli ordini e collegi professionali interessati, la fissazione dei casi e dei corrispettivi di cui alle lettere b) e c);

e)prevedere che la pubblicità abbia carattere informativo, con riferimento alle oggettive caratteristiche delle prestazioni offerte e al percorso formativo e professionale, anche di specializzazione, del professionista.

2.In via transitoria e fino all’adozione dei decreti di cui alla lettera d), restano applicabili le disposizioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono tariffe professionali.

ARTICOLO 5

Principi e criteri in materia di società di professionisti

1.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo prevede che le professioni intellettuali possano essere esercitate individualmente ovvero in associazione ovvero in società, queste ultime costituite come segue:

a)relativamente alle professioni non regolamentate, secondo i tipi di cui all’articolo 2249 del Codice civile o secondo il tipo di società professionale di cui al comma 3;

b)relativamente alle professioni regolamentate, secondo il tipo di società professionale di cui al comma 3.

2.È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell’articolo 2249 del Codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l’esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/50/Ce o da altre disposizioni comunitarie, implicanti prestazioni professionali regolamentate di cui all’articolo 3, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 5.

3.La società professionale di cui al comma 1 lettera b) è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall’articolo 2249 del Codice civile, nel rispetto dei principi della presente legge e secondo i seguenti criteri:

a)prevedere l’obbligo dell’uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell’attività professionale esercitata;

b)limitare l’oggetto sociale all’esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria nonché le cariche sociali a soci professionisti;

c)prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in detta prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;

d)prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tal senso, anche da titoli partecipativi;

e)prevedere che delle prestazioni contratte dalla società professionale risponda illimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società nonché, in solido, la società professionale;

f)prevedere la sottoposizione della società, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;

g)prevedere limitazioni alla partecipazione alle società professionali ove detta partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;

h)disciplinare l’iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle società professionali, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l’iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;

i)prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di questi ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella società professionale, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;

l)disciplinare l’attività della società professionale in modo che, in caso di affidamento dell’incarico a quest’ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest’ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell’esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore della prestazione;

m)qualificare, ai fini tributari e previdenziali, il reddito dei professionisti, derivante dalla partecipazione all’attività della società professionale, con riguardo alla natura del conferimento nella società;

n)individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi;

o)disciplinare in maniera autonoma le situazioni di insolvenza della società professionale con esclusione della sottoposizione a fallimento.


Nei testi unici la nuova mappa degli Ordini

4.Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie e in particolare dell’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

5.Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell’attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.

6.Eventuali disposizioni, necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base del presente articolo e altre normative già vigenti, sono adottate ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della presente legge.

ARTICOLO 6

Principi e criteri in materia di ordini e collegi professionali

1.Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1 il Governo provvede a disciplinare l’organizzazione degli ordini e collegi professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)mantenere, per le professioni regolamentate di cui all’articolo 3, l’organizzazione in ordini o collegi professionali cui spetta la tenuta degli albi o elenchi, la disciplina degli iscritti, nonché la tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle professioni stesse;

b)connotare gli ordini e collegi professionali come enti pubblici non economici dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, soggetti alla vigilanza del ministero competente, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione, nonché dalle altre leggi dello Stato;

c)prevedere che l’obbligo di versamento da parte degli iscritti dei contributi determinati dagli ordini e collegi, nazionali e locali, di appartenenza, sia limitato alla misura necessaria all’espletamento delle funzioni specificamente demandate all’ordine o al collegio;

d)disciplinare, anche con rinvio a regolamenti ministeriali, i meccanismi elettorali per la nomina a cariche degli ordini e collegi professionali, intesi a garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze, nonché l’individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, il diritto di voto e l’elettorato attivo e passivo degli iscritti, la durata temporanea delle cariche ed i limiti di rinnovo delle stesse;

e)prevedere l’articolazione territoriale degli ordini e collegi professionali in organi nazionali e locali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni e ferma restando l’estensione dell’abilitazione all’esercizio della professione a tutto il territorio nazionale, salve le limitazioni volte a garantire l’esercizio di funzioni pubbliche;

f)prevedere l’attribuzione agli ordini e collegi professionali nazionali, della vigilanza sugli organi locali, nonché del potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi esclusivamente in presenza di rilevante interesse pubblico generale e previa diffida; demandare agli ordini e collegi nazionali l’adozione del codice deontologico nazionale, nonché l’eventuale competenza di secondo grado sui provvedimenti disciplinari dell’ordine locale; affidare loro l’adozione di misure idonee ad assicurare la completa informazione del pubblico in materia di prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche, per promuovere la formazione professionale, la cultura della qualità nonché il monitoraggio del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni medesime;

g)demandare agli ordini e collegi nazionali compiti di indirizzo e coordinamento degli ordini e collegi locali ed in particolare il controllo sulle elezioni di questi ultimi;

h)prevedere come compiti degli organi professionali locali, con riferimento agli iscritti: la tenuta aggiornata dell’albo o dell’elenco; l’esercizio della vigilanza disciplinare; l’adozione di iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento professionali; la continua verifica della permanenza dei requisiti per il corretto esercizio dell’attività professionale degli iscritti; la vigilanza sul rispetto delle regole deontologiche.

ARTICOLO 7

Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare

1.Nell’attuazione della delega il Governo di cui all’articolo 1, con specifico riferimento all’emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini e collegi nei confronti degli iscritti, si attiene in particolare ai seguenti principi e criteri generali:

a)fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli organi nazionali, di un codice deontologico professionale, al fine di tutelare gli interessi pubblici del corretto esercizio della professione e comunque coinvolti nell’esercizio della professione stessa, nonché di indirizzare quest’ultima a fini sociali, di tutelare l’affidamento e la libera scelta del cliente, di assicurare la qualità della prestazione professionale, nonché l’adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della prestazione professionale;

b)prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti agli ordini e collegi professionali sia esercitato da organi nazionali e locali con competenza distrettuale, che mantengono natura giurisdizionale ove attualmente prevista, distinti dagli organi gestionali degli ordini e collegi medesimi e composti da professionisti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità ed indipendenza; prevedere in particolare che in sede locale i componenti delle commissioni disciplinari iscritti all’ordine o collegio professionale non appartengano allo stesso ordine o collegio locale cui appartiene l’incolpato, eventualmente con lo spostamento della competenza a conoscere del procedimento disciplinare;

c)prevedere regole procedurali per l’efficace esercizio dell’azione disciplinare e per favorire la celere conclusione del procedimento, nonché la coerenza con i principi del contraddittorio e del giusto procedimento;

d)consentire l’impugnazione avanti gli organi nazionali dei provvedimenti degli organi locali e l’esperibilità del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti degli ordini e collegi nazionali;

e)prevedere l’intervento nel procedimento disciplinare del pubblico ministero o del ministro competente alla vigilanza, rispettivamente ove si tratti di procedimento giurisdizionale o meno, nonché l’esercizio, in via sostitutiva, dell’azione disciplinare da parte del predetto ministero nei casi in cui vi sia inerzia dell’ordine o collegio competente;

f)prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini nazionali, i consigli degli ordini o dei collegi territoriali nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli ordini o dei collegi nazionali;

g)prevedere, anche con riferimento all’articolo 6, il rinvio a regolamenti ministeriali, le norme procedurali idonee a garantire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite agli ordini e collegi, nella loro articolazione sia nazionale sia locale.

ARTICOLO 8

Principi e criteri in materia di Testi unici di riordino delle professioni regolamentate esistenti

1.Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità previste dall’articolo 1, Testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge nonché ai seguenti:

a)riordinare le attività delle singole professioni, con eventuali accorpamenti degli ordini e collegi interessati, tenendo conto in particolare della compatibilità con le esigenze di circolazione dei titoli di studio presupposti all’esercizio delle professioni nell’ambito dell’Unione europea, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di libere professioni;

b)perseguire una tendenziale uniformità, ove non incompatibile con il rispetto delle specificità delle singole professioni, delle disposizioni applicabili a ciascuna professione a seguito della adozione dei Testi unici stessi;

c)rinviare a regolamenti da emanare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina degli aspetti organizzativi e procedimentali;

d)effettuare la puntuale individuazione del Testo vigente delle norme;

e)esplicitare le norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

f)procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

g)esplicitare quali disposizioni non inserite nel Testo unico restano comunque in vigore;

h)dichiarare l’abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al Testo unico.

2.Dalla data di entrata in vigore del Testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera g) del comma 1;

3.Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il Governo è autorizzato, nell’adozione dei Testi unici di cui al comma 1, a inserire nel medesimo Testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna professione.

ARTICOLO 9

Principi e criteri in materia di associazioni professionali

1.Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1 il Governo provvede inoltre a disciplinare, ferme restando le competenze di legge degli ordini e collegi professionali, le associazioni di esercenti professioni intellettuali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)garantire la libertà di costituire libere associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza;

b)prevedere la registrazione presso il ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, delle associazioni professionali che svolgono l’attività di cui alla lettera c), richiedendo che gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscano la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza di principi deontologici, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;

c)prevedere, relativamente alle professioni intellettuali non regolamentate, anche in riferimento alle direttive 89/48/Ue e 92/51/Ue, che le associazioni di cui alla lettera b) possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica, in ogni caso assicurando che le eventuali certificazioni richieste dalle predette associazioni per tutti o parte degli associati abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi professionalmente qualificati;

d)prevedere, nel disciplinare le associazioni di cui alla lettera b), modalità idonee a escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini e collegi professionali e alle associazioni di professionisti;

e)prevedere anche per le associazioni di professioni intellettuali regolamentate, i cui statuti e le cui clausole associative rispondono ai requisiti di cui alla lettera b), la facoltà di richiedere la registrazione presso il ministero della Giustizia al fine dell’identificazione tecnico-professionale dei propri associati, comunque senza pregiudizio per la concorrenza e senza effetti restrittivi sull’esercizio della professione.

 



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