ALLEGATO
(all'art. 85)
Priorità
per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
1)
Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di
fine rapporto per i dipendenti di farmacia nei limiti numerici stabiliti
dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:
a)
interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in
Italia o all'estero, di cui necessitano il dipendente o familiari
conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema
gravità;
b)
interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità,
in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari
conviventi o familiari a carico;
c) acquisto
di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi,
a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto,
sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio
idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro dei dipendente o in zona
che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
d) acquisto
o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con
familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non
risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla
lettera c), che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel
comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento
quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge
convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la
data di entrata in vigore della legge;
e) terapie o
protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui
necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico,
escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della
retribuzione annua;
f) acquisto
o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari
conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti
proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro
del dipendente o in zona che consente il raggiungimento quotidiano della
sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da
costruire sia analogamente situato;
g) acquisto
o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i
casi non previsti alle lettere precedenti;
h) acquisto
o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che
abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di
alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona
vicina;
i) acquisto
o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
j) altri
casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.
2) Le
domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un
preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di
ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.
Tale
graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione
sommaria dei motivi di priorità.
Il calcolo
delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con
riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno.
Detti
elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le
domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata.
Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse
di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo
livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al
dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità
seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine
farà fede il timbro dell'ufficio postale.
4) Per i
casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà
l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così
accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di
quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili
nell'anno successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il
raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.
5) Per la
collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto o la
costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto
notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da
certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a
seconda delle condizioni previste al punto 1).
6)
L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di
legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto.
L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto
o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma
restando la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la
parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.
La
documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto
con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in
vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o
ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal
caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente,
all'istituto presso il quale il mutuo è acceso.
Le domande
saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in
caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione specifica
dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, della
libera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma
concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al
venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notatile o alla
cooperativa contestualmente all'atto notarile dì assegnazione.
Nel caso di
costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia
autentica della concessione edilizia, accompagnata dai preventivi e da
una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.
Le domande
accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell'anno di
formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge
fino all'erogazione della somma.
7)
L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è
subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi
sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno
successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per
l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non
documentate.
8) In tutti
i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici
necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a
condizione che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il
dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto maggiorato
di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla
retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva
l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
9) Il presente accordo ha validità fino al 31
dicembre 1992. S'intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una
delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino
all'eventuale rinnovo.
TABELLA A
AUMENTI ECONOMICI
Livello |
1-6-1999 |
1-6-2000 |
1-6-2001 |
TOTALE |
I
super |
50.000 |
50.000 |
55.000 |
155.000 |
I |
40.000 |
40.000 |
50.000 |
130.000 |
II |
35.000 |
35.000 |
40.000 |
110.000 |
III |
30.000 |
30.000 |
40.000 |
100.000 |
IV |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
90.000 |
V |
25.000 |
25.000 |
30.000 |
80.000 |
VI |
20.000 |
20.000 |
30.000 |
70.000 |
TABELLA B
RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA
(1) (2)
MINIMI RETRIBUTIVI FARMACIE URBANE
Superiori
anni 18 |
Livelli |
1-1-1997 |
1-7-1997 |
1-1-1998 |
1-11-1998 |
I
super |
1.729.572 |
1.774.172 |
1.829.972 |
1.874.572 |
I |
1.438.472 |
1.478.472 |
1.528.472 |
1.568.472 |
II |
1.187.639 |
1.220.839 |
1.262.839 |
1.296.039 |
III |
1.084.839 |
1.116.539 |
1.156.239 |
1.187.939 |
IV |
946.303 |
975.803 |
1.012.703 |
1.042.203 |
V |
800.745 |
828.045 |
862.145 |
889.445 |
VI |
690.642 |
716.242 |
748.442 |
774.042 |
Minori
anni 18 |
Livelli |
1-1-1997 |
1-7-1997 |
1-1-1998 |
1-11-1998 |
II |
1.068.875 |
1.098.755 |
1.136.555 |
1.166.435 |
III |
976.355 |
1.004.885 |
1.040.615 |
1.069.145 |
IV |
851.673 |
878.223 |
911.433 |
937.983 |
V |
720.670 |
745.240 |
775.930 |
800.500 |
VI |
621.578 |
644.618 |
673.598 |
696.638 |
Apprendisti |
IV |
851.673 |
878.223 |
911.433 |
937.983 |
(1) La retribuzione base è comprensiva
dell'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto dal 1° febbraio
1996, secondo le quote retributive indicate dalla Tabella allegata all’accordo
del 27 febbraio 1996.
(2) Alla retribuzione base vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (VEDASI TABELLA MINIMI DAL 1°
GIUGNO
1999);
b) l'E.D.R. di L 20.000
uguale per tutti i livelli;
c)
l'indennità speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati alla
Tabella D allegata
al vigente CCNL.
RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA
MINIMI RETRIBUTIVI FARMACIE URBANE
(Comprensivi
dell'elemento provvisorio della retribuzione
corrisposto dal 1° febbraio 1996)
Alla
retribuzione di cui alla Tabella che segue vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (l'importo
è riportato nella colonna 5 della Tabella che segue);
b) l'E.D.R. di L. 20.000 uguale per tutti i livelli;
c) l'indennità speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati
alla Tabella D allegata al vigente CCNL.
Superiori
anni 18 |
Livelli |
1-6-1999 |
1-6-2000 |
1-6-2001 |
Contingenza |
I
super |
1.924.572 |
1.974.572 |
2.029.572 |
1.037.979 |
I |
1.608.472 |
1.648.472 |
1.698.472 |
1.027.086 |
II |
1.331.039 |
1.366.039 |
1.406.039 |
1.010.018 |
III |
1.217.939 |
1.247.939 |
1.287.939 |
1.004.934 |
IV |
1.072.203 |
1.102.203 |
1.132.203 |
997.956 |
V |
914.445 |
939.445 |
969.445 |
991.504 |
VI |
794.042 |
814.042 |
844.042 |
985.771 |
Minori
anni 18 |
II |
1.197.935 |
1.229.435 |
1.265.435 |
929.216 |
III |
1.096.145 |
1.123.145 |
1.159.145 |
924.636 |
IV |
964.983 |
991.983 |
1.018.983 |
918.359 |
V |
823.000 |
845.500 |
872.500 |
912.555 |
VI |
714.638 |
732.638 |
759.638 |
907.394 |
Apprendisti:
consulta l'art. 11 del CCNL |
TABELLA C
RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA
(1) (2)
MINIMI RETRIBUTIVI FARMACIE RURALI
Superiori
anni 18 |
Livelli |
1-1-1997 |
1-7-1997 |
1-1-1998 |
1-11-1998 |
I
super |
1.660.389 |
1.703.205 |
1.756.773 |
1.799.589 |
I |
1.380.933 |
1.419.333 |
1.467.333 |
1.505.733 |
II |
1.140.133 |
1.172.005 |
1.212.325 |
1.244.197 |
III |
1.041.445 |
1.071.877 |
1.109.989 |
1.140.421 |
IV |
908.451 |
936.771 |
972.195 |
1.000.515 |
V |
768.715 |
794.923 |
827.659 |
853.867 |
VI |
663.016 |
687.592 |
718.504 |
743.080 |
Minori
anni 18 |
II |
1.026.120 |
1.054.805 |
1.091.093 |
1.119.778 |
III |
937.301 |
964.690 |
998.990 |
1.026.379 |
IV |
817.607 |
843.094 |
874.976 |
900.464 |
V |
691.843 |
715.430 |
744.893 |
768.480 |
VI |
596.715 |
618.833 |
646.654 |
668.772 |
Apprendisti |
Livelli |
1-6-1999 |
1-6-2000 |
1-6-2001 |
Contingenza |
IV |
726.761 |
749.417 |
777.756 |
800.412 |
(1)
La retribuzione base è comprensiva dell'elemento provvisorio della retribuzione
corrisposto dal 1° febbraio 1996, secondo le quote retributive indicate dalla
Tabella allegata all'accordo del 27 febbraio 1996.
(2) Alla retribuzione base vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (VEDASI
TABELLA MINIMI DAL 1° GIUGNO 1999);
b) l'E.D.R. di L 20.000 uguale per
tutti i livelli,
c) l'indennità
speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati alla Tabella D
allegata al vigente CCNL.
RETRIBUZIONE
BASE NAZIONALE CONGLOBATA
MINIMI
RETRIBUTIVI FARMACIE RURALI
(Comprensivi dell'elemento provvisorio della retribuzione
corrisposto
dal 1° febbraio 1996)
Alla
retribuzione di cui alla Tabella che segue, nella quale, però, non si è tenuto conto del disposto del comma 3
dell'articolo 63, vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (l'importo
è riportato nella colonna 5 della Tabella che segue);
b) l'E.D.R. di L. 20.000 uguale per tutti i livelli;
c) l'indennità speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati
alla Tabella D allegata al vigente CCNL.
Superiori
anni 18 |
Livelli |
1-6-1999 |
1-6-2000 |
1-6-2001 |
Contingenza |
I
super |
1.849.589 |
1.899.589 |
1.954.589 |
1.037.979 |
I |
1.545.733 |
1.585.733 |
1.635.733 |
1.027.086 |
II |
1.279.197 |
1.314.197 |
1.354.197 |
1.010.018 |
III |
1.170.421 |
1.200.421 |
1.240.421 |
1.004.934 |
IV |
1.030.515 |
1.060.515 |
1.090.515 |
997.956 |
V |
878.867 |
903.867 |
933.867 |
991.504 |
VI |
763.080 |
783.080 |
813.080 |
985.771 |
Minori
anni 18 |
II |
1.151.278 |
1.182.778 |
1.218.778 |
929.216 |
III |
1.053.379 |
1.080.379 |
1.116.379 |
924.636 |
IV |
927.464 |
954.464 |
981.464 |
918.359 |
V |
790.980 |
813.480 |
840.480 |
912.555 |
VI |
686.772 |
704.772 |
731.772 |
907.394 |
Apprendisti:
consulta l'art. 11 del CCNL |
TABELLA D