Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1.
1. Il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti
di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private,
o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle
vigenti disposizioni di legge, ed il relativo personale
dipendente laureato e non laureato in farmacia.
2. Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio
farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo
strumento operativo per l'esercizio della professione di
farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per
realizzare gli obiettivi del servizio sanitario nazionale
per quanto concerne la dispensazione del farmaco.
Art. 2.
1. Le parti si danno atto che il presente contratto, che
per tutto il periodo della sua validità deve essere
considerato un complesso normativo unitario ed
inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i
lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto,
sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i
precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi
livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini,
riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera
di applicazione.
DICHIARAZIONE COMUNE
DELLE PARTI
(allegato CCNL 10 luglio 1990)
In deroga a quanto
stabilito nel presente articolo saranno mantenute per la
durata del presente contratto, le condizioni di miglior
favore derivanti da eventuali accordi collettivi
stipulati dalle articolazioni territoriali delle
sottoscritte OO.SS. nel corso di validità del CCNL 17
dicembre 1985 e cioè dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre
1988.
DICHIARAZIONE A VERBALE
AL CCNL
17 DICEMBRE 1985
L'efficacia dei contratti provinciali, soppressi con il
CCNL 21 ottobre 1982, è cessata alle date previste dalla
Norma Transitoria dell'articolo 2 del contratto citato e,
quindi, in ogni caso, alla data del 30 giugno 1984.
Successivamente a tale data di cessazione, sempre in base
alla Norma Transitoria citata, le condizioni più
favorevoli derivanti dai singoli istituti normativi
esistenti nell'ambito dei contratti provinciali
soppressi, sono state mantenute dagli aventi diritto, e
cioè dal personale in servizio alla data di cessazione,
"ad personam".
Le parti, in considerazione di quanto espresso
nell'articolo 2 del presente contratto, concordano che
tali condizioni vengano sostituite a tutti gli effetti, a
partire dalla data di decorrenza del presente contratto,
dalle norme in questo contenute, fatta eccezione per
quanto previsto dalla Norma Transitoria dell'articolo 22
del presente contratto, relativa al lavoro a tempo
parziale.