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Titolo X - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI

Art. 25.

1. Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
2. Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio ed ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari al 10% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di otto.

Art. 26.

1. Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
- 1° giorno dell'anno;
- giorno dell'Epifania;
- giorno di lunedì, dopo Pasqua;
- 15 agosto - Festa dell'Assunzione; 
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
2. In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
3. Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.
4. Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.
5. Le norme previste per le festività infrasettimanali saranno osservate anche in occasione delle festività nazionali 25 aprile e 1° maggio.
6. Per le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54 (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Art. 27.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)

1. Le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono: 
- 19 marzo - festa di S. Giuseppe; 
- giorno dell'Ascensione;
- giorno del Corpus Domini; 
- 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo.
2. Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982.
3. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della farmacia.
4. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 36 ore (40 ore dal 1° aprile 1999) annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie (le ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze: 1° gennaio 1983, 24 ore in ragione d'anno; 1° gennaio 1986, 6 ore in ragione d'anno; 1° gennaio 1988, 6 ore in ragione d'anno) (1).
5. Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.
6. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'articolo 61 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nota a verbale

Le parti convengono che per prestazioni lavorative ridotte si intendono, oltre a quella dovuta ad assunzione o risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, quelle derivanti dall'assenza del lavoratore dal servizio per una delle seguenti cause:
- T.B.C.;
- aspettativa per una delle cause previste dal CCNL o dalle leggi vigenti;
- astensione facoltativa post-partum,
- chiamata o richiamo alle armi,
- o per una delle altre cause per le quali non è prevista la corresponsione della retribuzione.

___________________________________
(1) Per i corsi di formazione consulta le disposizioni in vigore dal 1° aprile 1999, poste in calce all'articolo 103.

Art. 28.

1. Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo 26 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli articoli 21 e 22 del presente contratto.

 



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