Titolo X - RIPOSO
SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI
Art. 25.
1. Al lavoratore spetta
un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire,
normalmente, in coincidenza con la domenica.
2. Quando nella giornata della domenica o nella giornata
stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve
rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle
autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a
prestare normale servizio ed ha diritto di godere del
riposo compensativo in altra giornata della settimana per
24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso
pari al 10% di un 173° della normale retribuzione
mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite
di otto.
Art. 26.
1. Le festività infrasettimanali che dovranno essere
retribuite sono quelle appresso indicate:
- 1° giorno dell'anno;
- giorno dell'Epifania;
- giorno di lunedì, dopo Pasqua;
- 15 agosto - Festa dell'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del Patrono del luogo ove si svolge il
lavoro.
2. In relazione alla norma di cui al primo comma del
presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà
operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in
conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei
giorni sopra indicati.
3. Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le
festività ricorrano in un periodo di sospensione della
retribuzione e dal servizio in conseguenza di
provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.
4. Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui
sopra con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di
fatto sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore
importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera
compreso ogni elemento accessorio.
5. Le norme previste per le festività infrasettimanali
saranno osservate anche in occasione delle festività
nazionali 25 aprile e 1° maggio.
6. Per le due festività civili la cui celebrazione è
stata spostata alla domenica successiva, ai sensi
dell'articolo 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n.
54 (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del
trattamento previsto per le festività che coincidono con
la domenica.
Art. 27.
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di
accordo 23 marzo 1999)
1. Le festività non più considerate tali agli effetti
civili della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono:
- 19 marzo - festa di S. Giuseppe;
- giorno dell'Ascensione;
- giorno del Corpus Domini;
- 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo.
2. Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale
retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività
abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal
1982.
3. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi
di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori
che non implichi assenze tali da ostacolare il normale
andamento dell'attività della farmacia.
4. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori
gruppi di permessi, per complessive 36 ore (40 ore dal
1° aprile 1999) annuali, salvo restando l'assorbimento
fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti
nel presente contratto in materia di riduzione, permessi
e ferie (le ore di permessi retribuiti sono state
concesse con le seguenti decorrenze: 1° gennaio 1983, 24
ore in ragione d'anno; 1° gennaio 1986, 6 ore in ragione
d'anno; 1° gennaio 1988, 6 ore in ragione d'anno) (1).
5. Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti
permessi verranno goduti proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente svolta.
6. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione
decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto
di cui all'articolo 61 in atto al momento della scadenza,
oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e
comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nota a verbale
Le parti convengono che per prestazioni lavorative
ridotte si intendono, oltre a quella dovuta ad assunzione
o risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, quelle
derivanti dall'assenza del lavoratore dal servizio per
una delle seguenti cause:
- T.B.C.;
- aspettativa per una delle cause previste dal CCNL o
dalle leggi vigenti;
- astensione facoltativa post-partum,
- chiamata o richiamo alle armi,
- o per una delle altre cause per le quali non è
prevista la corresponsione della retribuzione.
___________________________________
(1) Per i corsi di formazione consulta le disposizioni in
vigore dal 1° aprile 1999, poste in calce all'articolo
103.
Art. 28.
1. Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste,
prestate nei giorni festivi indicati nel precedente
articolo 26 dovranno essere compensate come lavoro
straordinario festivo nella misura e con le modalità
previste dagli articoli 21 e 22 del presente contratto.