Titolo XI - FERIE
Art. 29.
1. Il personale di cui al presente contratto ha diritto
ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni
ventisei lavorativi, fermo restando che la settimana
lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario
di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei
giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del
computo delle ferie.
2. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno
escluse le domeniche e le festività nazionali e
infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto
il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni
quante sono le domeniche e le festività nazionali e
infrasettimanali in esso comprese.
Norma transitoria
La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26
giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990.
Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data
verranno calcolati secondo la normativa contrattuale
prevista al titolo XII del CCNL 17 dicembre 1985.
Art. 30.
1. E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo
delle ferie normalmente dal maggio all'ottobre in
funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i
lavoratori.
2. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due
periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando
effettuare uno di questi due periodi, in accordo con il
datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al
pubblico per l'effettuazione delle ferie; in questo caso
le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con
il periodo di chiusura.
3. In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di
domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno
antecedente alla domenica o a quello festivo, ad
eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16°
giorno del mese.
4. Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di
chiusura obbligatoria della farmacia non potranno essere
fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso
accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Art. 31.
1. Durante il periodo di ferie decorre a favore del
lavoratore la retribuzione di fatto percepita in
servizio, comprensiva di tutte le indennità.
Art. 32.
1. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno
al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie
quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per
l'anno di competenza.
2. Le ferie non possono essere concesse durante il
periodo di preavviso.
Art. 33.
1. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà
richiamare il lavoratore prima del termine del
periodo di ferie, fermi restando il diritto del
lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva
nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia
per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al
luogo dal quale sia stato richiamato.
Art. 34.
1. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle
ferie.
Art. 35.
1. Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente
di prestare servizio presso altre farmacie.