Titolo XII - ASSENZE
Art. 36.
1. Le assenze per qualsiasi motivo devono essere
immediatamente giustificate e, comunque, salvo il caso
derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore
dall'inizio dell'assenza stessa.
2. Nel caso di assenze non giustificate saranno adottati
i seguenti provvedimenti:
a) per assenze non giustificate fino a 3 giorni,
trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e
multa non eccedente un importo pari al 10% della
retribuzione normale;
b) nel caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno
solare o di assenza non giustificata di oltre 3 giorni,
licenziamento senza preavviso per causa del
lavoratore.
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