Titolo XIII -
CONGEDI E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 37.
1. Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un
congedo straordinario di giorni 15 di calendario durante
il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo
non può essere computato nel periodo delle ferie né
può essere considerato quale periodo di preavviso di
licenziamento.
2. La domanda di congedo deve essere avanzata di norma
con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro,
compatibilmente con le esigenze della farmacia, può
concedere il congedo straordinario con decorrenza dal
terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
3. A richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha
l'obbligo di esibire alla fine del congedo la
documentazione della avvenuta celebrazione del
matrimonio.
Art. 38.
1. In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini
entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un
permesso retribuito di 4 giorni lavorativi.
Art. 39.
1. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari
che devono sostenere prove d'esame, e che in base alla
legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto ad usufruire di
permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque
giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all'anno per
la relativa preparazione.
2. I permessi di cui al precedente comma saranno
retribuiti previa presentazione della documentazione
ufficiale degli esami sostenuti (certificati,
dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di
prova).