Titolo XIV -
SOSPENSIONE DAL LAVORO
Art. 40.
1. In caso di sospensione dal lavoro per fatto
dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla
volontą del lavoratore questi ha diritto all'ordinaria
retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
2. La norma di cui al precedente comma non si applica nel
caso di pubblica calamitą, eventi atmosferici
straordinari ed altri casi di forza maggiore.
Art. 40-bis.
Aspettativa non retribuita
(intero articolo inserito dall'ipotesi di accordo 23
marzo 1999)
1. Per la durata di vigenza del presente CCNL il datore
di lavoro potrą riconoscere al lavoratore una
aspettativa non retribuita e senza decorso dell'anzianitą per un periodo massimo di tre mesi, non
frazionabile. Tale aspettativa potrą essere concessa per
una sola volta e per comprovati e documentati motivi.