Titolo XV -
CHIAMATA, RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE
Art. 41.
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di
leva è disciplinata dal D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946,
n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene
risolto, ma si considera sospeso per il periodo del
servizio militare di leva, con diritto alla conservazione
del posto.
2. Al termine del servizio militare di leva per
congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa
di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal
congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere
servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è
risolto.
3. Il periodo trascorso in servizio militare va computato
nell'anzianità di servizio ai soli effetti
dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31
maggio 1982, e del preavviso.
4. A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso
in, servizio militare è considerato utile per il
trattamento di fine rapporto, ai fini dell'applicazione
del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c.,
come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297.
5. Non saranno, invece, computati a nessun effetto i
periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale
del servizio di leva.
6. Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il
periodo trascorso in servizio militare sarà computato
nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione
della stessa.
7. Le norme del presente articolo non si applicano nel
caso di contratto a termine e di assunzione per lavori
stagionali o saltuari.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per
effetto dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n.
772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche
ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo,
nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49
sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia
riconosciuta la qualità di volontari in servizio civile,
secondo le norme di cui agli articoli 31, 33, 35 della
legge stessa.
Art. 42.
1. In caso di richiamo
alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in
cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto,
fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo
trascorso in servizio militare nella anzianità di
servizio (scatti di anzianità, preavviso).
2. Tale periodo, peraltro, va computato nell'anzianità
di servizio ai soli effetti dell'anzianità in vigore
fino alla data del 31 maggio 1982.
3. Il trattamento previsto dalle norme di legge e
contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la
cessazione dell'attività dell'azienda.
4. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in
congeda come in quello di invio in licenza illimitata in
attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua
occupazione entro il termine di cinque giorni se il
richiamo ha avuto la durata superiore ad un mese, di otto
giorni se ha avuto la durata superiore ad un mese ma non
a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata
superiore a sei mesi.
5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il
lavoratore non si ponga a disposizione del datore di
lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato
dimissionario.
6. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del
termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale il posto è conservato
limitatamente alla durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il
rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del
richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non
è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di
licenziamento, il posto è conservato fino al termine del
richiamo alle armi e il relativo periodo è computato
agli effetti dell'anzianità di servizio.