Titolo XVI -
MALATTIE E INFORTUNI
Art. 43.
1. Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario
Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare
ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la
certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento ai fini
dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio
Sanitario Nazionale.
Art. 44.
1. Salvo il caso di giustificato e comprovato
impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata
notizia della propria malattia alla farmacia da cui
dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un
giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà
considerata ingiustificata, con le conseguenze previste
dall'art. 36 del presente contratto.
2. Il lavoratore è altresì tenuto a far recapitare alla
farmacia il certificato medico di prima visita, nonché i
successivi in caso di prolungamento della malattia e
quello indicante la data della ripresa del lavoro.
3. Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento
degli organi competenti e conseguente richiesta del
giudizio del collegio medico a ciò preposto, il
lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla
data indicata dal certificato del medico curante; in caso
di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il
datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della
conservazione del posto di cui al successivo art. 46 ed
il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a
suo carico la indennità di mancato preavviso.
4. Il lavoratore che presti servizio in aziende addette
alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze
alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha
l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5
giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di
lavoro il certificato medico dal quale risulti che il
lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendente
dalla malattia medesima.
5. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.
300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto
di far effettuare il controllo delle assenze per
infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi
degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi
sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o
chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
Art. 45.
1. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a
rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche
inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
2. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel
proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire
l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal
datore di lavoro.
3. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le
visite di controllo siano effettuate a seguito di un
provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente
preposto ai controlli di malattia in orari diversi da
quelli indicati al 2° comma del presente articolo,
questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri
organizzativi.
4. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità
di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni
e gli accertamenti specialistici, nonché le visite
ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza
maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare
immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato
rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al
2° comma del presente articolo comporta comunque
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5
della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonché
l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
5. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà
considerata ingiustificata, con le conseguenze previste
agli articoli 91 e 92 del presente contratto.
Art. 46.
1. Durante la malattia o infortunio, il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,
trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di
lavoro potrà procedere al licenziamento con la
corresponsione delle indennità di cui agli articoli 79 e
85 del presente contratto, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 49.
2. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini
del computo delle indennità di preavviso e di
licenziamento.
3. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato, le norme relative alla conservazione
del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili
nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 47.
1. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo
precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione
giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e
pari a 2/3 della retribuzione giornaliera per i giorni di
malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai
sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore
di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29
febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di
lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2
della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione delle indennità a carico
dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente le
seguenti misure:
1. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di
fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2. l'80% della quota giornaliera della retribuzione di
fatto per i giorni dal 4° al 20°;
3. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di
fatto per i giorni dal 21° in poi.
2. Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota
giornaliera della retribuzione, stante la sua natura
integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati
dall'INPS e dall'INAIL.
3. Al fine della riscossione delle indennità economiche
relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto -
ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33
- a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da
parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la
durata presunta della malattia nonché i successivi
certificati in caso di ricaduta o continuazione della
malattia.
4. Il lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di
lavoro all'atto dell'assunzione, una dichiarazione di
responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate
di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni
precedenti l'assunzione e ciò ai fini del corretto
adempimento degli obblighi nei confronti dell'INPS.
5. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore
di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate
di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni
precedenti tale data.
6. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono
dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo
l'indennità di cui alla lettera a) del presente
articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS
in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad
integrare la parte di indennità non corrisposta
dall'Istituto.
7. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono
dovute in caso di infortunio, di malattie di natura
tubercolare, né agli apprendisti.
Art. 48.
1. Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati
sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di 180 giorni dall'art. 46 del presente
contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore,
per un ulteriore periodo non superiore a giorni 120, alle
seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati
medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato
di "aspettativa" senza retribuzione.
2. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di
aspettativa di cui al precedente comma dovranno
presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata R.R.
prima della scadenza del 180° giorno di assenza per
malattia o infortunio e firmare espressa accettazione
delle suddette condizioni.
3. Al termine del periodo di aspettativa, il datore di
lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi
dell'art. 46; il periodo stesso è considerato utile ai
fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione
del rapporto.
Art. 49.
1. I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano
ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico
dell'assicurazione obbligatoria TBC, o dello Stato, delle
province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto
alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla
data di sospensione dal lavoro a causa della malattia
tubercolare; nel caso di dimissioni, per dichiarata
guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi
dalla data di sospensione predetta, il diritto alla
conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi
successivi alla dimissione stessa.
2. Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti
l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni
caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo
di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art.
9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
3. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque
ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al
posto occupato prima della malattia; in casi di
contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in
via definitiva il direttore del Presidio Sanitario
antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari
indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
4. Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto
negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia
tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di
servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 50.
1. Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una
copertura assicurativa per danni alle persone in caso di
rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno
comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi
estremi.
Art. 51.
1. Per quanto non previsto dal presente contratto in
materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge
e regolamentari vigenti.
2. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti
speciali regionali.