Titolo XVII -
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 52.
1. Con riferimento alle norme vigenti in materia, durante
lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha
diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto
indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del
parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto:
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo
di cui alla lettera c).
2. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare
certificato medico, fino al compimento di un anno di età
del bambino, salvo le eccezioni previste dalla leggi
(licenziamento per giusta causa, cessazione
dell'attività dell'azienda, ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta
o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale era stato stipulato).
3. Il divieto di licenziamento opera in connessione con
lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la
lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera
il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90
giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla
quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
4. In caso di malattia, prodotta dallo stato di
gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di
licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto alla lavoratrice alla quale è
applicabile il divieto stesso.
5. I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle
lettere a), b),c), e il periodo di assenza facoltativa di
cui alla lettera d) devono essere computati
nell'anzianità di servizio.
6. Durante il periodo di assenza obbligatoria e
facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità
pari rispettivamente all'80% ed al 30% della
retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 legge
23 dicembre 1978, n. 833 secondo le modalità stabilite,
e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1
della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato
dal datore di lavoro e posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 53.
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici
madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
2. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro è inferiore a 6 ore.
3. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno
la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione
del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice
ad uscire dall'azienda.
4. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti
da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26
aprile 1934, n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
5. La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore
a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
6. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto
in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme
restando le condizioni e le modalità di godimento di cui
all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, numero 903.
7. I periodi di assenza di cui al precedente comma sono
computabili solo ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n.1204.
Art. 54.
1. La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad
esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato
dall'Ufficiale sanitario o da un medico dell'ente
sanitario di competenza e il datore di lavoro è tenuto a
darne ricevuta.
2. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al
puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore
di lavoro, di norma entro il 15° giorno successivo al
parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato
dall'Ufficio di Stato civile ed il certificato di
assistenza al parto vidimato dal Sindaco, previsto dal
R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
3. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo
per cui è previsto il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto
previsto dall'art. 87 ed a una indennità pari a quella
spettante in caso di preavviso, secondo le modalità
previste dagli artt.81 e 83.
4. Per le festività cadenti nel periodo di assenza
obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice
ha diritto ad una indennità integrativa di quella a
carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di
lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100%
della retribuzione giornaliera di fatto di cui all'art.
59.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto in
materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti.