Titolo XVIII -
ANZIANITA' DI SERVIZIO
Art. 55.
1. L'anzianitą di
servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore č stato
assunto a norma dell'art. 7.
2. Le frazioni di anno
sono computate a tutti gli effetti contrattuali per
dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di
mese superiori a 15 giorni.