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Titolo XVIII - ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. 55.

1. L'anzianitą di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore č stato assunto a norma dell'art. 7.
2. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

 



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