Titolo XIX -
ANZIANITA' CONVENZIONALE
Art. 56.
1. Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso
indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso
o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore
anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore ed insigniti di ordine militare,
promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei
mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge,
che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati
in zone di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna
e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno
sei mesi.
2. Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite
di 36 mesi.
3. L'anzianità convenzionale non può essere fatta
valere che una sola volta nella carriera del lavoratore,
anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti
diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore
di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed
esperire indagini al riguardo.
4. Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a
pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli
validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità
all'atto dell'assunzione stessa impegnandosi a fornire la
relativa documentazione entro sei mesi dal termine del
periodo di prova.
5. Tale norma vale anche per i lavoratori in servizio
all'atto della in vigore del presente contratto.