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Titolo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 3.

1. La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7 livelli.
2. La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia.

Art. 4.

1. Il personale di cui al presente contratto è così classificato:

Area quadri

A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al Farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di Farmacista previsti dal comma precedente per il Farmacista Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro.

Primo livello super

Farmacista direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli articoli 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS. e art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista e nelle gestioni ereditarie.

Primo livello

Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Farmacista Collaboratore - Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.
In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al Farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella D e che viene corrisposta per 14 mensilità.

Secondo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo d'altri lavoratori:
- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario (l'inquadramento del magazziniere consegnatario al secondo livello è stabilito in funzione dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente) con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.

Terzo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:
- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.

Quarto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine (il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte) anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 12651/1934);
- contabile d'ordine;
- magazziniere (il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte).

Quinto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica: 
- conducente di automezzi; 
- fattorino interno ed esterno.

Sesto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavoratori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:
- addetto alle pulizie; 
- personale di fatica.

 



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