Titolo II -
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 3.
1. La classificazione
unica del personale dipendente da farmacisti titolari di
farmacie private è strutturata su 7 livelli.
2. La classificazione unica non modifica le sfere di
applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative
che comportino differenziazioni tra personale laureato o
diplomato in farmacia e personale non laureato in
farmacia.
Art. 4.
1. Il personale di cui al presente contratto è così
classificato:
Area quadri
A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190,
sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in
relazione ai contenuti del 1° e 2° comma dell'art. 2
della legge citata, viene attribuita la qualifica di
quadro, in funzione del livello di professionalità e
delle particolari responsabilità connesse con
l'esercizio della professione di farmacista, al
farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super),
ed al Farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24
mesi di servizio nella qualifica.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità
di Farmacista previsti dal comma precedente per il
Farmacista Collaboratore, si terrà conto anche del
servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa
qualifica, in base alle attestazioni del libretto di
lavoro.
Primo livello super
Farmacista direttore di farmacia - Fatte salve le
condizioni preesistenti alla data di stipula del presente
contratto per le quali verrà riconosciuto il solo
trattamento economico relativo al primo livello super, la
qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo
nei casi di cui agli articoli 120, 369, 370 e 378 del
T.U.LL.SS. e art. 12 della legge 475/68 e successive
modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di
farmacia il cui titolare non sia farmacista e nelle
gestioni ereditarie.
Primo livello
Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella
qualifica. Farmacista Collaboratore - Il farmacista
collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei
casi e con le modalità previste dalle norme di legge e
di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo
11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel
D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per
tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto,
in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità
di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo
livello super ed il primo livello.
In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente
e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13
maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista
Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al
Farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità
strettamente collegata con l'esercizio della
professionalità e delle responsabilità connesse,
denominata "indennità speciale quadri il cui
ammontare è riportato nell'allegata tabella D e che
viene corrisposta per 14 mensilità.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto
che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con
funzioni di coordinamento e controllo d'altri lavoratori:
- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario (l'inquadramento del
magazziniere consegnatario al secondo livello è
stabilito in funzione dell'attribuzione della
responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino
inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura,
della farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita
la responsabilità come sopra definita devono essere
inquadrati nel livello corrispondente) con
responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino
inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione
e struttura.
Terzo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano
funzioni di concetto che comportino particolari
conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:
- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge
funzioni di raccordo tra il personale di concetto e
d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma,
ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di
particolari autonomi reparti di vendita di prodotti
parafarmaceutici.
Quarto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono
compiti operativi anche di vendita e relative operazioni
complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che
richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine (il magazziniere ed il commesso
d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse alla
tenuta e al riassortimento delle scorte) anche con
funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS.
12651/1934);
- contabile d'ordine;
- magazziniere (il magazziniere ed il commesso d'ordine
possono anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al
riassortimento delle scorte).
Quinto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono
lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste
normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati
anche compiti operativi complementari alla propria
qualifica:
- conducente di automezzi;
- fattorino interno ed esterno.
Sesto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono
lavoratori di pulizia ed operazioni semplici che
richiedono solo elementari capacità pratiche:
- addetto alle pulizie;
- personale di fatica.